Sentenza del 08/05/2017 n. 113 - Comm. Trib. Prov. Lecco
Professionisti - Presunzione legale prelievi - Corte Costituzionale - Non sussiste - Presunzione legale versamenti - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'utilizzabilità delle presunzioni bancarie previste dall'art. 32 del d.P.R. 600/1973 nei confronti dei professionisti. In particolare, si discuteva se i prelievi e i versamenti non giustificati risultanti dai conti correnti potessero essere considerati ricavi o compensi non dichiarati. Per i prelievi dei professionisti non opera più alcuna presunzione legale, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale e dell'intervento normativo che ha espunto tale presunzione. Rimane invece applicabile la presunzione relativa ai versamenti non giustificati, che il professionista deve vincere dimostrando che gli importi sono già stati contabilizzati e dichiarati oppure che sono fiscalmente irrilevanti, ad esempio perché riferiti a operazioni non imponibili. La mera affermazione che si trattava di giroconti destinati a coprire scoperti o sofferenze di altri conti non è sufficiente quando non vi sia corrispondenza tra date e importi.
La decisione
La contestazione del professionista è stata accolta solo limitatamente ai prelievi: tali movimentazioni non possono essere automaticamente considerate compensi non dichiarati in base a una presunzione legale. È stata invece confermata la rilevanza presuntiva dei versamenti non giustificati. Il contribuente non ha assolto l'onere probatorio con la sola deduzione della natura di giroconto, in assenza di coincidenza tra le movimentazioni. Ne consegue che la pretesa fiscale resta fondata per i versamenti non adeguatamente documentati.
Norme richiamate
Art. 32 d.P.R. 600/1973
Presunzioni derivanti dai dati e dalle notizie acquisiti dall'Amministrazione finanziaria, comprese le movimentazioni bancarie.
La presunzione legale continua a operare per i versamenti non giustificati dei professionisti, mentre non opera per i prelievi dei professionisti.
Art. 7-quater della Legge 225/2017
Ha espunto la presunzione relativa ai prelievi dei professionisti dall'art. 32 del d.P.R. 600/1973.
Il legislatore ha recepito l'esclusione dei prelievi dei professionisti dal meccanismo presuntivo che consentiva di considerarli compensi non dichiarati.
Pronuncia della Corte costituzionale sulla presunzione dei prelievi dei professionisti
La presunzione secondo cui i prelievi non giustificati dei professionisti costituiscono compensi non dichiarati è stata ritenuta illegittima nei loro confronti.
Massime di principio
- Per i professionisti, i prelievi bancari non giustificati non possono essere automaticamente qualificati come compensi non dichiarati sulla base di una presunzione legale.
- I versamenti bancari non giustificati continuano invece a essere presuntivamente considerati ricavi o compensi imponibili, salvo prova contraria del contribuente.
- Per superare la presunzione sui versamenti occorre fornire una dimostrazione concreta e documentata della loro origine, della loro contabilizzazione oppure della loro irrilevanza fiscale.
- La semplice qualificazione delle operazioni come giroconti, trasferimenti interni o movimenti destinati a coprire scoperti non è sufficiente se non sono dimostrati con precisione la corrispondenza degli importi, le date e il collegamento tra i conti.
- La documentazione bancaria e contabile deve consentire di ricostruire analiticamente ogni movimento contestato; spiegazioni generiche o non verificabili difficilmente superano la presunzione relativa ai versamenti.
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