Sentenza del 08/05/2017 n. 284 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
DICHIARAZIONE - Dichiarazione integrativa - Presentazione - Limiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda i limiti temporali e le modalità con cui il contribuente può correggere una dichiarazione dei redditi contenente errori od omissioni, nonché chiedere il rimborso di somme versate indebitamente. La questione centrale è distinguere tra la dichiarazione integrativa, il rimborso dei versamenti diretti e la possibilità di contestare in giudizio una maggiore pretesa tributaria.
La decisione
È stato affermato che la dichiarazione integrativa volta a correggere errori od omissioni potenzialmente dannosi per l'Amministrazione finanziaria può essere presentata entro i termini previsti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973. Il rimborso dei versamenti diretti può invece essere richiesto entro quarantotto mesi dal versamento, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, indipendentemente dai termini della dichiarazione integrativa. Inoltre, il contribuente può sempre contestare in sede giudiziale la maggiore pretesa tributaria, deducendo errori di fatto o di diritto commessi nella dichiarazione e incidenti sull'obbligazione tributaria.
Norme richiamate
Art. 43, d.P.R. n. 600/1973
Individua il termine entro il quale l'Amministrazione può procedere all'accertamento e, secondo il principio affermato, costituisce il limite temporale per la presentazione di una dichiarazione integrativa correttiva di errori od omissioni suscettibili di arrecare un danno all'Erario.
Art. 38, d.P.R. n. 602/1973
"Il rimborso dei versamenti diretti"
Il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate direttamente entro il termine decadenziale di quarantotto mesi dalla data del versamento, senza che tale facoltà dipenda dai termini previsti per la dichiarazione integrativa.
Art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998
Disciplina la dichiarazione integrativa e i relativi termini e modalità, che restano distinti rispetto al termine per presentare un'istanza di rimborso o alla possibilità di difendersi in giudizio.
Art. 2, d.P.R. n. 322/1998
Prevede la disciplina generale della dichiarazione integrativa, senza impedire al contribuente di far valere successivamente, in sede contenziosa, errori incidenti sull'obbligazione tributaria.
Massime di principio
- La dichiarazione integrativa, l'istanza di rimborso e la difesa giudiziale sono strumenti autonomi, soggetti a presupposti e termini differenti.
- Il rimborso di un versamento diretto indebito deve essere richiesto, in via generale, entro quarantotto mesi dalla data del pagamento.
- Anche se non è più possibile presentare una dichiarazione integrativa o chiedere il rimborso nei termini ordinari, il contribuente può contestare in giudizio una maggiore pretesa tributaria facendo valere errori di fatto o di diritto contenuti nella dichiarazione.
- La possibilità di emendare la dichiarazione non è illimitata: per le correzioni rilevanti ai fini dell'accertamento occorre rispettare il termine collegato all'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973.
- In una situazione analoga occorre individuare anzitutto la finalità perseguita: correggere la dichiarazione, ottenere il rimborso di quanto versato oppure contestare una pretesa dell'Amministrazione. Da tale qualificazione dipendono il rimedio utilizzabile e il relativo termine.
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