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Sentenza

Sentenza n. 152/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento: a) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - per quanto di ragione, della determinazione del Comune di Arzachena, recante registro di settore n. 281 e recante altresì n. 3693 del 30 dicembre 2020, assunta dal Settore 2 – Pianificazione territoriale, Urbanistica, Tutela, Demanio, Edilizia e recante ad oggetto: “concessioni demaniali marittime di competenza del Comune di Arzachena. Conclusione procedimento ex art. 2 della l. 241 del 1990. non accoglimento istanze di proroga formulate ai sensi della l. 145 del 2018. estensione validità dei titoli al 31.12.2021”; - per quanto occorra, della nota del Comune di Arzachena dell'11 gennaio 2021 recante ad oggetto “Richiesta di proroga concessione demaniale ai sensi della L. 145/2018. C.d.m. 43 del 02.07.2008 in loc. Cala di Volpe. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (art. 10 bis Legge 241/1990)”; b) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da parte ricorrente il 25.5.2021: - per quanto di ragione, del provvedimento del Comune di Arzachena Protocollo: AOO.ARZA.17/03/2021.0015407 trasmesso il 17 marzo 2021, recante ad oggetto “richiesta di proroga concessione demaniale ai sensi della l. 145/2018. diniego”;

Giustizia amministrativa202100242

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della proroga di una concessione demaniale marittima ai sensi della l. 145/2018, con estensione della validità del titolo al 31 dicembre 2021

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti e interessate)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società concessionaria ha impugnato la determinazione del Comune di Arzachena che non aveva accolto l'istanza di proroga della concessione demaniale marittima, nonché la comunicazione dei motivi ostativi e, con motivi aggiunti, il successivo provvedimento definitivo di diniego. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito, chiedendo la dichiarazione di improcedibilità del ricorso. Il Comune ha aderito alla richiesta, insistendo tuttavia per la condanna della ricorrente alle spese; la ricorrente ha chiesto la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso e i motivi aggiunti ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata dalla ricorrente e notificata alle parti resistenti. Il giudice non ha esaminato i motivi di illegittimità dedotti contro il diniego di proroga. Le spese sono state compensate tra le parti costituite, in considerazione della condotta processuale della ricorrente, del carattere meramente formale delle difese erariali e del deposito della memoria del Comune successivo alla notificazione della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse. Nulla è stato disposto sulle spese nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna, non costituita.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base per la trattazione dell'udienza camerale da remoto.

  • art. 2 l. 241/1990

    È richiamato nell'oggetto dell'atto comunale impugnato in relazione alla conclusione del procedimento.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    È richiamato nella comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di proroga.

  • l. 145/2018

    Costituisce la disciplina invocata dalla ricorrente per la proroga della concessione demaniale marittima; la sentenza non esamina nel merito la relativa applicazione.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente, notificata alle parti resistenti, con cui si rappresenta il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito consente al giudice amministrativo di dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare i motivi di illegittimità dell'atto impugnato.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, la regolazione delle spese resta affidata alla valutazione del giudice, che può compensarle considerando la condotta processuale delle parti e lo svolgimento concreto del giudizio.
  • Nei confronti della parte non costituita in giudizio non deve essere adottata alcuna statuizione sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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