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Sentenza

Sentenza n. 1484/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento in data 6 marzo 2025, notificato in data 7 aprile 2025, con cui il Questore della provincia di Venezia ha rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale presentata dal ricorrente il 10 gennaio 2025.

Giustizia amministrativa202600898

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, cittadino straniero entrato in Italia con visto per lavoro stagionale, aveva sottoscritto il contratto di soggiorno, iniziato attività lavorativa e presentato istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Il Questore aveva rigettato l’istanza ritenendo decorso il periodo massimo di nove mesi di lavoro stagionale, calcolato dall’ingresso nel territorio nazionale, e rilevando che non era stata presentata una richiesta di nulla osta alla conversione del titolo. Il ricorrente ha dedotto che il termine avrebbe dovuto decorrere dalla sottoscrizione del contratto di soggiorno e che il ritardo nella convocazione per il fotosegnalamento e nella formalizzazione della pratica era imputabile alla disorganizzazione della Questura. Ha inoltre rappresentato di avere instaurato diversi rapporti di lavoro e di avere successivamente ottenuto il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da stagionale a subordinato. Poiché il ricorso è stato notificato oltre un anno dopo la notificazione del diniego, il ricorrente ha chiesto la rimessione in termini per errore scusabile, sostenendo che il provvedimento era stato notificato in italiano e inglese, ma non in bengalese, sua lingua madre, con conseguente mancata piena conoscenza dell’atto e delle modalità di impugnazione.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività. Il provvedimento impugnato era stato notificato il 7 aprile 2025, mentre il ricorso era stato notificato il 6 maggio 2026, oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 29 c.p.a. È stata respinta la richiesta di rimessione in termini per errore scusabile. Tale rimedio presuppone una situazione obiettiva di incertezza o ambiguità, la buona fede della parte e l’assenza di rimproverabilità del mancato rispetto del termine. Secondo il Collegio, la notifica del provvedimento in italiano e con traduzione in inglese soddisfaceva gli obblighi informativi previsti dall’art. 3, comma 3, d.P.R. n. 394/1999, che consente l’uso delle lingue veicolari quando non sia possibile tradurre l’atto nella lingua dell’interessato. Inoltre, gravava sul ricorrente l’onere di dimostrare che la mancata traduzione in bengalese gli aveva concretamente impedito di comprendere l’atto e di difendersi tempestivamente; tale prova non è stata fornita. Il TAR ha valorizzato anche la permanenza del ricorrente in Italia, lo svolgimento di attività lavorativa presso diversi datori di lavoro, la possibilità di rivolgersi a un patronato o a un professionista e l’assenza di spiegazioni sul ritardo superiore a un anno. La causa dell’irricevibilità ha impedito l’esame delle censure rivolte contro il diniego. Le spese sono state compensate, poiché l’esito è dipeso da una questione rilevata d’ufficio dal Tribunale.

Norme richiamate

  • art. 29 c.p.a.

    termine di sessanta giorni

    Il ricorso avverso il provvedimento amministrativo deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ricorrendone le condizioni, anche quando la causa è fissata per l’esame della domanda cautelare.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Collegio ha sottoposto d’ufficio alle parti la questione della possibile tardività del ricorso, consentendo il contraddittorio prima della decisione.

  • art. 24, comma 7, d.lgs. n. 286/1998

    il periodo massimo di nove mesi ... decorrente dall’ingresso nel territorio nazionale

    La disposizione è richiamata dall’Amministrazione quale base del diniego, fondato sul decorso del periodo massimo di permanenza e lavoro stagionale; la questione sostanziale non è stata esaminata per l’irricevibilità del ricorso.

  • art. 3, comma 3, d.P.R. n. 394/1999

    Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto ... nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile per indisponibilità di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall’interessato

    L’obbligo informativo può essere assolto mediante una lingua veicolare, ove l’Amministrazione non sia in grado di tradurre nella lingua madre; chi chiede la rimessione in termini deve provare che la mancata traduzione nella propria lingua ha impedito la piena conoscenza dell’atto e la tempestiva difesa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito la base normativa, insieme agli artt. 5 e 6 del GDPR, per disporre l’oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati ai fini della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il ricorso amministrativo proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento è irricevibile, salvo che ricorrano i presupposti per la rimessione in termini per errore scusabile.
  • La rimessione in termini per errore scusabile richiede una situazione obiettiva di incertezza o ambiguità sull’onere processuale, la buona fede della parte e l’assenza di rimproverabilità del mancato rispetto del termine; non è sufficiente la mera allegazione soggettiva di non aver compreso l’atto.
  • Per gli atti destinati a stranieri che non comprendono l’italiano, l’obbligo informativo può essere assolto mediante una sintesi in inglese, francese o spagnolo quando non sia possibile la traduzione nella lingua dell’interessato, purché si tratti della lingua veicolare indicata secondo la disciplina applicabile.
  • Ai fini della rimessione in termini, lo straniero che deduce la mancata traduzione dell’atto nella propria lingua deve dimostrare concretamente che tale omissione gli ha impedito la piena conoscenza del contenuto del provvedimento e il tempestivo esercizio del diritto di difesa; la mancata dimostrazione, specie in presenza di un ritardo molto prolungato e di elementi indicativi della possibilità di comprendere o far esaminare l’atto, esclude l’errore scusabile.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivo

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