Sentenza n. 968/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Avellino n. 264/2025, depositata e resa pubblica il 28.02.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1526/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici, con accredito complessivo di € 2.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio ex artt. 112 ss. c.p.a. deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale ordinario passata in giudicato, notificata all'amministrazione il 15 aprile 2025. Ha rappresentato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e ha chiesto l'ordine di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza azionata, il perfezionamento della notifica ai fini dell'intimazione ad adempiere e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Poiché il Ministero non ha dimostrato l'avvenuta attivazione della Carta elettronica del docente e l'accredito dell'importo spettante, il ricorso per ottemperanza è stato accolto. Il Ministero è stato ordinato di attivare in favore della ricorrente la Carta elettronica del docente per € 2.500,00, riferiti agli anni scolastici 2019-2020, 2020-2021, 2022-2023 e 2023-2024, entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stato nominato sin d'ora un commissario ad acta, con facoltà di delega, destinato a intervenire in caso di ulteriore inadempimento e incaricato di compiere anche gli adempimenti contabili necessari, senza compenso. Il TAR ha invece respinto la richiesta di astreinte, ritenendo che la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico costituiscano, nel caso concreto, ragioni ostative alla sua applicazione. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 1.000,00, oltre accessori, rimborso forfettario e rifusione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Fondano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione inadempiente.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare l'esecuzione del titolo, nominare un commissario ad acta e valutare l'applicazione della penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
“per ogni ulteriore violazione, inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione”
Consente l'applicazione dell'astreinte, ma la sua irrogazione nei confronti della pubblica amministrazione è discrezionale e può essere esclusa in presenza di ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione prima dell'esecuzione forzata o del giudizio di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce il fondamento del beneficio della Carta elettronica del docente riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, verificati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, il giudice può ordinare all'amministrazione di compiere entro un termine assegnato tutti gli atti necessari per dare piena esecuzione al giudicato.
- La mancata dimostrazione, da parte dell'amministrazione obbligata, dell'avvenuta esecuzione della prestazione imposta dal giudicato giustifica l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza può essere incaricato anche degli adempimenti contabili e finanziari necessari all'esecuzione, compresa l'allocazione in bilancio, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il reperimento delle somme; l'esaurimento dei fondi o l'assenza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica nei confronti della pubblica amministrazione: il giudice dell'ottemperanza deve valutare discrezionalmente le ragioni ostative connesse alle difficoltà di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza degli interessi pubblici; tali ragioni possono giustificare, in concreto, il diniego dell'astreinte.
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