Cassazione Civile, Ordinanza n. 28723/2023 del 16/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da cinque avvisi di accertamento emessi per le annualità 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, con riprese a tassazione in materia di II.DD., IRES e IVA. La società, in liquidazione, aveva impugnato gli atti sostenendo che l’attività era stata svolta esclusivamente a favore di un unico committente per lavori di ristrutturazione e che l’Ufficio aveva operato sulla sola base della contabilità e dei dati acquisiti, senza accesso ai luoghi. La CTP aveva accolto solo in parte i ricorsi; in appello la CTR aveva poi rigettato le impugnazioni, ritenendo, per il 2007, legittime le fatture non contestate perché correlate a subappalti e fornitura di materiali necessari ai lavori; per il 2010, aveva escluso che le rimanenze indicate fossero state cedute in quell’anno, poiché risultavano ancora presenti all’inizio del 2012. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 19 e 54 d.P.R. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto provata l’esistenza delle operazioni fatturate sulla base delle sole fatture e dei pagamenti, senza prova dei negozi sottostanti e nonostante elementi presuntivi di segno contrario; (2) vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c., per omesso esame o motivazione inadeguata circa le rimanenze del 2010, che secondo l’Ufficio sarebbero state cedute in quell’anno e quindi correttamente assoggettate a tassazione come maggiori ricavi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili le censure e ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Quanto al primo motivo, ha osservato che la CTR non aveva fondato la decisione soltanto su fatture e pagamenti, ma su un diverso e autonomo accertamento in fatto: l’effettiva realizzazione delle prestazioni in ragione della riconosciuta esecuzione dei subappalti e dell’acquisizione dei materiali necessari. Tale ratio non era stata specificamente attaccata. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la CTR aveva espressamente considerato le risultanze contabili sulle rimanenze; il motivo mirava in realtà a una nuova valutazione del merito e a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. La soccombenza dell’Agenzia ha comportato la condanna alle spese, con distrazione in favore del difensore della società dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dall'Ufficio come norma di riferimento in tema di detrazione IVA, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dall'Ufficio nel quadro della contestazione degli accertamenti IVA; la Corte non ne esamina il merito perché il motivo è dichiarato inammissibile
art. 2697 c.c.
invocato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte rileva che la censura non aggrediva il reale fondamento decisorio della CTR
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
la Corte ribadisce che il motivo non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del fatto o in una revisione del convincimento del giudice di merito
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile la censura che non colpisca specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a contestare argomentazioni secondarie o una diversa valutazione probatoria.
- La prova dell’effettività di operazioni fatturate può essere desunta dal giudice di merito anche attraverso un ragionamento inferenziale fondato su elementi fattuali convergenti; tale apprezzamento, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in cassazione come questione di merito.
- Il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. non consente di ottenere una nuova lettura degli elementi di causa o un migliore coordinamento dei dati probatori, ma solo di denunciare l’omesso esame di un fatto storico decisivo realmente trascurato.
- Quando la decisione di merito abbia espressamente considerato una circostanza contabile, non è configurabile omesso esame se la censura mira soltanto a sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella del giudice di merito.
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