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Ordinanza

Ordinanza n. 2797/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento - del provvedimento del Ministero della Difesa del20-09-2022 M-D -OMISSIS- REG2022 -OMISSIS- 22-09-2022, notificato al ricorrente in data 30-09-2022, contenente il diniego della istanza, presentata dall’odierno ricorrente in data 13-07-2018 presso il Comando Compagnia CC di Cassino, volta al riconoscimento da causa di servizio di alcune patologie sofferte, n.-OMISSIS- di protocollo 2018 0RCS pos. N. -OMISSIS-, che, secondo il Ministero della Difesa “non può avere successivo seguito, poiché il Ministero della difesa, con atto nr M_D AB 05933 REG 2022 -OMISSIS- DEL 29-04-2022, ha decretato a carico del predetto, con decorrenza 18-02-2017, la perdita dello stato di militare, a norma del combinato disposto degli articoli 622, comma 1 e 1bis e 867, comma 5 del Decreto Legislativo nr 66 del 15-03-2010, nonché di tutti gli altri atti presupposti, precedenti, connessi, conseguenti e successivi.

Giustizia amministrativa202215917

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e del correlato equo indennizzo

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministero della Difesa che aveva negato il seguito alla sua istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ritenendo ostativa la perdita dello stato militare. Il TAR ha rilevato d'ufficio la questione di competenza territoriale, osservando che il ricorrente era già in congedo al momento della notificazione e della proposizione del ricorso. Pertanto, non era applicabile il foro del pubblico impiego fondato sulla sede di servizio ai sensi dell'art. 13, comma 2, c.p.a.; doveva invece applicarsi il criterio ordinario dell'art. 13, comma 1, c.p.a., individuando il TAR competente in base agli effetti diretti dell'atto. Poiché il diniego produceva i propri effetti diretti presso la residenza del ricorrente, situata nel Molise, la controversia apparteneva alla competenza del TAR Molise.

La decisione

Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha individuato come competente il TAR per il Molise. Il giudice ha applicato il principio secondo cui, per il pubblico dipendente ancora in servizio, opera il foro speciale della sede di servizio previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.a.; quando invece il rapporto è cessato prima del radicamento del giudizio, trova applicazione il criterio ordinario dell'art. 13, comma 1, c.p.a. Il criterio della sede dell'amministrazione è integrato o sostituito dal criterio dell'efficacia spaziale quando gli effetti diretti del provvedimento sono limitati al territorio di un diverso TAR. Nel caso concreto, il diniego relativo al riconoscimento della causa di servizio e all'equo indennizzo esauriva i propri effetti diretti nel luogo di residenza del militare in congedo, ricadente nel Molise. La causa deve essere riassunta davanti al TAR Molise entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese sono rimesse al giudice della riassunzione e, per il TAR Lazio, non vi è luogo a provvedere.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.

    Il criterio della sede dell'amministrazione opera come criterio ordinario, ma cede a quello dell'efficacia spaziale quando gli effetti diretti dell'atto siano limitati esclusivamente al territorio di un diverso TAR.

  • art. 13, comma 2, c.p.a.

    Le controversie riguardanti pubblici dipendenti sono devolute alla competenza del tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio.

    Il foro del pubblico impiego è applicabile quando il rapporto di servizio è ancora in corso al momento del radicamento della controversia; non opera se il rapporto è cessato prima della proposizione del ricorso.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    ...entro il termine di gg. 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza...

    In caso di declaratoria di incompetenza, il processo deve essere riassunto davanti al giudice indicato come competente entro il termine stabilito.

  • art. 5 c.p.c.

    La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge e dello stato medesimo.

    La competenza si determina in base alla situazione normativa e fattuale esistente al momento della proposizione del ricorso; rileva quindi lo status di militare in congedo a quella data.

  • art. 125 Cost.

    ...decentramento della competenza territoriale...

    Il criterio dell'efficacia spaziale risponde a una logica di prossimità e di decentramento della giustizia amministrativa.

Massime di principio

  • Nelle controversie riguardanti il pubblico impiego, il foro speciale della sede di servizio previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.a. opera soltanto se il rapporto di servizio è ancora in corso al momento del radicamento del giudizio; se il rapporto è cessato prima della proposizione del ricorso, trova applicazione il criterio ordinario dell'art. 13, comma 1, c.p.a.
  • Il criterio della sede dell'amministrazione e quello dell'efficacia spaziale, previsti dall'art. 13, comma 1, c.p.a., operano secondo una logica di complementarità: il criterio della sede cede a quello dell'efficacia quando gli effetti diretti del provvedimento siano limitati esclusivamente al territorio di un diverso tribunale amministrativo regionale.
  • Per individuare la competenza territoriale rileva la situazione di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, ai sensi dell'art. 5 c.p.c.; i successivi mutamenti della situazione personale o normativa non incidono sulla competenza già radicata.
  • Un provvedimento ministeriale relativo al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e alla concessione dell'equo indennizzo, adottato nei confronti di un militare già in congedo, esaurisce i propri effetti diretti nel luogo di residenza dell'interessato quando tale luogo costituisca l'ambito territoriale concreto della lesione dedotta.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

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