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Sentenza

Sentenza del 24/05/2017 n. 479 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

- Iva - Rimborsi - Versamento di Iva non dovuta- Rapporti tra prestatore, committente ed Erario- Modalità - Iva - Rimborso - Iva erroneamente fatturata a soggetti non residenti - Rimborso da parte cessionario - Non spetta

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La richiesta di rimborso diretto all'Amministrazione finanziaria è stata negata. Il rapporto restitutorio deve essere distinto: il committente può chiedere al prestatore la restituzione dell'IVA indebitamente pagata, mentre soltanto il prestatore, in quanto soggetto che ha erroneamente fatturato e versato l'imposta, è legittimato a chiedere all'Erario il rimborso dell'IVA indebitamente versata.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società non residente chiedeva il rimborso dell'IVA italiana erroneamente fatturata e versata su prestazioni prive del requisito di territorialità. La Corte ha ritenuto che il committente non possa ottenere il rimborso direttamente dall'Erario tramite la procedura prevista per i soggetti non residenti, perché l'IVA indebitamente addebitata non costituisce un'imposta dovuta detraibile o rimborsabile secondo tale procedura. Il committente ha comunque pagato un debito inesistente e può quindi chiedere la restituzione al prestatore che gli ha addebitato e incassato l'imposta.

Norme richiamate

  • Articoli 2 e 5 dell'ottava direttiva 79/1072/CEE

    L'IVA non dovuta ed erroneamente fatturata al destinatario delle prestazioni, versata all'erario dello Stato membro del luogo di tali prestazioni, non può formare oggetto di rimborso ai sensi di tali disposizioni.

    La procedura di rimborso ai soggetti passivi non residenti riguarda l'IVA effettivamente dovuta e non quella erroneamente fatturata e versata.

  • Direttiva 112/2006/CE

    I principi elaborati per l'ottava direttiva restano applicabili anche nel quadro delle disposizioni successivamente introdotte dalla direttiva IVA.

  • Articolo 38-ter del DPR 633/1972

    Il cessionario o committente non residente non può utilizzare la procedura di rimborso prevista da tale disposizione per ottenere dall'Erario la restituzione dell'IVA erroneamente fatturata e pagata in assenza del presupposto territoriale.

  • Cassazione, sentenza n. 2808 del 7 febbraio 2008

    Il committente che abbia pagato IVA non dovuta deve rivolgersi al prestatore; quest'ultimo è l'unico soggetto legittimato a chiedere all'Amministrazione finanziaria la restituzione dell'imposta indebitamente versata.

  • Cassazione, sentenza n. 13314 del 29 maggio 2013

    Conferma la separazione tra il rapporto civilistico tra committente e prestatore e il rapporto tributario tra prestatore ed Erario.

Massime di principio

  • Quando l'IVA è stata erroneamente fatturata e pagata, il committente o cessionario non può normalmente chiedere il rimborso direttamente all'Erario mediante la procedura riservata ai soggetti non residenti.
  • Il committente deve chiedere la restituzione al soggetto che gli ha addebitato e incassato l'IVA; il prestatore potrà poi chiedere all'Erario il rimborso dell'imposta indebitamente versata.
  • La procedura di rimborso IVA presuppone che l'imposta sia effettivamente dovuta: il pagamento materiale dell'imposta non rende automaticamente rimborsabile un importo fatturato in assenza dei presupposti di territorialità o imponibilità.
  • In caso di IVA erroneamente fatturata, occorre distinguere il rapporto civilistico di restituzione tra le parti dal rapporto tributario di rimborso tra il prestatore e l'Amministrazione finanziaria.
  • Per evitare duplicazioni o indebiti rimborsi, l'azione deve essere indirizzata al soggetto corretto: il committente verso il prestatore e il prestatore verso l'Erario.

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