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Sentenza

Sentenza del 30/01/2018 n. 2241 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che aveva escluso dal reddito imponibile dei dipendenti, entro il limite di 5,29 euro giornalieri, i buoni pasto e le indennità denominate "concorso pasto". Secondo l'Amministrazione, tali somme non potevano essere qualificate automaticamente come indennità di trasferta o prestazioni sostitutive della mensa e, comunque, dovevano essere verificate le condizioni specifiche previste dall'art. 51, comma 2, lett. c), del D.P.R. n. 917/1986, anche sotto il profilo dell'esistenza di unità produttive e dell'assenza di strutture o servizi di ristorazione. Il motivo decisivo riguardava però l'insufficienza della motivazione della sentenza regionale, che aveva aderito alla pronuncia del giudice del lavoro senza riportarne le argomentazioni né spiegare autonomamente la loro applicabilità alla materia fiscale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo dell'Agenzia delle Entrate, relativo all'insufficiente, o persino apparente, motivazione della sentenza impugnata. Ha ritenuto ammissibile, in astratto, una motivazione per relationem, ma solo se la sentenza richiamata viene adeguatamente illustrata e sottoposta a una valutazione autonoma, soprattutto quando appartiene a un diverso ambito, come quello previdenziale o lavoristico. La qualificazione lavoristica delle somme non è di per sé decisiva ai fini fiscali: occorre verificare i requisiti specificamente stabiliti dall'art. 51, comma 2, lett. c), del T.U.I.R. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata quindi cassata e la causa è stata rinviata alla stessa Commissione, in diversa composizione, per un nuovo esame. I primi tre motivi sono stati dichiarati assorbiti. Non è stata pertanto definita nel merito la spettanza dell'esenzione fiscale.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 23

    Disciplina gli obblighi del sostituto d'imposta in materia di ritenute sui redditi di lavoro dipendente; la controversia riguardava il mancato assoggettamento a ritenuta di buoni pasto e indennità di concorso pasto.

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 51, comma 2, lett. c)

    "prestazioni e indennità sostitutive corrisposte"

    L'esclusione, totale o parziale, dal reddito delle prestazioni e indennità sostitutive della mensa o del pasto dipende dalla verifica dei requisiti fiscali specifici previsti dalla norma e non dalla sola qualificazione attribuita in ambito lavoristico o previdenziale.

  • Codice civile, art. 2697

    Richiamato dall'Agenzia in relazione all'onere della contribuente di provare i presupposti necessari per beneficiare dell'esclusione dal reddito imponibile.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Ha costituito il fondamento processuale delle censure, rispettivamente per violazione di legge e per insufficienza della motivazione.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Invocato dall'Agenzia per ottenere, oltre alla cassazione, la decisione della causa nel merito; la Corte ha invece disposto il rinvio.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    Richiamato in relazione al deposito della memoria dell'Agenzia delle Entrate.

  • Costituzione, artt. 24 e 111

    Richiamati dalla Corte per giustificare l'applicazione del principio della ragione più liquida e la trattazione prioritaria del motivo relativo alla motivazione.

  • C.C.N.L. Autoferrotramvieri del 23 luglio 1976, artt. 20, lett. B, e 21, lett. B

    Richiamato dall'Agenzia per sostenere la distinzione tra indennità di trasferta e indennità di concorso pasto; la Corte non ha deciso tale questione, dichiarando il relativo motivo assorbito.

Massime di principio

  • In materia fiscale, la qualificazione di un'indennità secondo il diritto del lavoro o della previdenza non determina automaticamente il relativo trattamento tributario: devono essere verificati i requisiti previsti dalla disciplina fiscale applicabile.
  • Buoni pasto e indennità sostitutive della mensa possono beneficiare di un'esclusione dal reddito solo se risultano concretamente dimostrati tutti i presupposti normativi, compresi quelli relativi alle modalità di erogazione e alle condizioni del luogo di lavoro.
  • Una sentenza tributaria non può limitarsi a richiamare una pronuncia resa in un diverso giudizio o settore. La motivazione per relationem è valida soltanto se riporta o espone le ragioni essenziali della decisione richiamata e spiega perché esse siano applicabili alla controversia fiscale.
  • Quando la motivazione della sentenza di merito è insufficiente o apparente, la Cassazione può cassare la decisione e rinviare la causa, senza stabilire definitivamente chi abbia ragione sul trattamento fiscale delle somme.
  • Il contribuente o sostituto d'imposta che invoca un'agevolazione o un'esclusione dal reddito deve normalmente fornire la documentazione necessaria a dimostrare i fatti costitutivi del beneficio.

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