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Sentenza

Sentenza n. 3304/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di sospensione del c.d. pocket money emesso dalla Prefettura di Viterbo in data 17 gennaio 2024 e comunicato il giorno successivo.

Giustizia amministrativa202403028

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di sospensione del pocket money per tre mesi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento del 17 gennaio 2024 con cui la Prefettura di Viterbo aveva sospeso per tre mesi il pocket money riconosciuto al loro nucleo familiare ospitato in un Centro di Accoglienza Straordinaria. La misura era stata adottata ai sensi dell'art. 23, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 142/2015, in ragione delle precarie condizioni igienico-sanitarie della stanza, dell'uso di un fornello elettrico e di pentole, vietato dal regolamento del centro, nonché di atteggiamenti ostili nei confronti degli operatori. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione e falsa applicazione dell'art. 23, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 142/2015 e dell'art. 20, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/33/UE, oltre all'eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, perplessità, irragionevolezza e arbitrarietà. I ricorrenti hanno sostenuto che non vi fosse una violazione grave o ripetuta, che l'uso di un fornello a una piastra non fosse sufficiente a giustificare la sanzione, che gli atteggiamenti ostili non fossero provati e che non fossero state valutate misure meno afflittive, la situazione familiare, la presenza della neonata e l'essenzialità del pocket money. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990, per insufficiente motivazione sulla gravità della violazione, sulla proporzionalità della misura e sulle condizioni personali dei ricorrenti.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittima la sospensione del pocket money. Dalla documentazione prodotta dall'Amministrazione, comprese fotografie e relazioni degli operatori, risultavano condizioni igienico-sanitarie gravemente precarie della stanza, tali da richiedere interventi quotidiani, nonché l'uso di un fornello elettrico a doppia piastra e di una pentola a pressione, nonostante ripetute diffide. Per il giudice era irrilevante che il fornello fosse a una anziché a due piastre, poiché il divieto riguardava l'uso di apparecchiature elettriche o a gas per cucinare nelle stanze, posto a tutela dell'incolumità degli ospiti. È stata inoltre ritenuta provata la conoscenza delle regole del centro, avendo i ricorrenti sottoscritto il regolamento in lingua francese, con la disponibilità di un traduttore di lingua araba. Il TAR non ha ravvisato ragioni per dubitare della relazione dell'operatore circa gli atteggiamenti ostili, né elementi idonei a escludere l'imputabilità della condotta. Quanto alla proporzionalità, il giudice ha valorizzato il carattere individuale della misura e il fatto che la Prefettura non avesse revocato l'accoglienza né escluso i ricorrenti dal sistema, limitandosi alla sospensione del beneficio economico per tre mesi, pari alla metà del periodo massimo di sei mesi. La misura è stata quindi ritenuta coerente con la gravità e la reiterazione dei comportamenti e con la situazione del nucleo familiare. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 23, commi 2 e 2-bis, d.lgs. n. 142/2015

    “Nei casi di violazione grave o ripetuta, da parte del richiedente protezione internazionale, delle regole della struttura in cui è accolto [...] il prefetto [...] adotta una o più delle seguenti misure” e le misure “sono adottate in modo individuale, secondo il principio di proporzionalità e tenuto conto della situazione del richiedente [...] e sono motivate”.

    La sospensione dei benefici economici accessori è legittima quando siano provate violazioni gravi o ripetute delle regole della struttura; la misura deve essere individualizzata, proporzionata alla condotta e alla situazione del richiedente, nonché adeguatamente motivata.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    L'obbligo di motivazione è soddisfatto quando il provvedimento espone, anche sulla base della documentazione istruttoria richiamata, le condotte contestate e le ragioni per cui la misura sanzionatoria è ritenuta adeguata.

  • art. 20, paragrafi 4 e 5, direttiva 2013/33/UE

    La norma è richiamata dai ricorrenti in relazione ai presupposti e ai limiti delle misure applicabili ai richiedenti protezione internazionale, ma la sentenza decide la controversia principalmente sulla base dell'art. 23 del d.lgs. n. 142/2015.

Massime di principio

  • La sospensione dei benefici economici accessori prevista dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 142/2015 può essere disposta quando la condotta del richiedente protezione internazionale integri una violazione grave o ripetuta delle regole della struttura di accoglienza, anche quando la violazione consista nell'uso reiterato di apparecchiature elettriche o a gas vietate per ragioni di sicurezza e nella compromissione delle condizioni igienico-sanitarie degli alloggi.
  • Il divieto regolamentare di utilizzare apparecchiature elettriche o a gas per cucinare all'interno delle stanze di un centro di accoglienza può essere giustificato dalla tutela dell'incolumità degli ospiti; ai fini della violazione è irrilevante la differenza tra un fornello a una o a più piastre, se il divieto riguarda l'uso dell'apparecchiatura in quanto tale.
  • La conoscenza delle regole del centro di accoglienza può essere desunta dalla sottoscrizione del regolamento in una lingua conosciuta dall'interessato e dalla disponibilità di strumenti di traduzione, unitamente alla documentazione sulle contestazioni formulate dagli operatori.
  • La sospensione del pocket money rispetta il principio di proporzionalità quando sia applicata individualmente, per una durata contenuta rispetto al massimo previsto, e senza incidere sull'accoglienza materiale, soprattutto se la Prefettura abbia valutato la situazione del nucleo familiare mantenendolo nel sistema di accoglienza.
  • L'obbligo di motivazione della misura sanzionatoria è assolto quando il provvedimento, anche mediante il richiamo a relazioni e documenti istruttori, individua le condotte contestate, la loro gravità o reiterazione e la ragionevolezza della sanzione applicata rispetto al limite massimo previsto.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centri
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

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