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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9770/2020 del 26/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La compagnia assicuratrice aveva convenuto in giudizio l’istituto bancario che aveva negoziato assegni di traenza non trasferibili, emessi per liquidare sinistri e spediti ai beneficiari per posta ordinaria. I titoli erano stati sottratti prima della consegna e riscossi presso gli sportelli dell’istituto da soggetti che avevano presentato documenti d’identità falsificati; la compagnia sosteneva di aver dovuto pagare nuovamente i beneficiari. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 12 novembre 2015, aveva accolto la domanda e condannato l’istituto al pagamento di Euro 1.005.694,56, oltre interessi legali. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 5346/16 depositata il 9 settembre 2016, aveva rigettato l’impugnazione. Aveva escluso la nullità della citazione, ritenuto che l’indicazione di ulteriori titoli con la memoria ex art. 183 c.p.c. comportasse una modifica quantitativa della domanda e non un mutamento della causa petendi, e giudicato discrezionale il diniego di autorizzazione alla chiamata in causa delle banche trattarie, non ricorrendo litisconsorzio necessario. Aveva inoltre escluso l’applicabilità del termine prescrizionale previsto per i servizi postali e ritenuto applicabile il termine ordinario decennale; affermato la responsabilità della banca per il pagamento a soggetti non legittimati; e negato il concorso di colpa della compagnia per l’invio con posta ordinaria. In Cassazione la banca ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 1218, 1223 e 2697 c.c., dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736/1933, sostenendo che il danno non fosse provato in assenza della dimostrazione di un nuovo pagamento ai beneficiari e che la compagnia potesse ripetere le somme dai portatori; (2) violazione dell’art. 43, comma 3, del r.d. n. 1736/1933 e degli artt. 1189, 1218 e 1992, comma 2, c.c., contestando che la responsabilità prescindesse dalla prova della diligenza nell’identificazione e censurando il rilievo attribuito alle raccomandazioni ABI; (3) in via subordinata, violazione dell’art. 1227, comma 1, c.c. e dell’art. 83 del d.P.R. n. 156/1973, deducendo che l’invio per posta ordinaria avesse concorso causalmente alla sottrazione e al danno. La Corte d’appello aveva escluso tale concorso perché non era stato dimostrato che la spedizione assicurata avrebbe evitato il pagamento a soggetti non identificati.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo: per gli assegni di traenza il danno può consistere nella perdita dell’importo versato o addebitato a causa dell’indebito pagamento, senza che sia necessaria la prova di un nuovo pagamento al prenditore; la possibilità di agire in ripetizione contro chi ha incassato è una facoltà e, nel caso concreto, il suo esercizio era precluso dalla condotta della banca nell’identificazione. Ha rigettato anche il secondo motivo: la responsabilità della banca negoziatrice è contrattuale e non oggettiva, e la banca può provare di avere adempiuto con la diligenza professionale richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c.; tuttavia, la Corte territoriale aveva svolto un accertamento di fatto sulla diligenza, rilevando l’identificazione mediante tessera sanitaria, non idonea a identificare il portatore. Le raccomandazioni ABI erano state considerate non come norme vincolanti, ma come parametro di valutazione della diligenza; la censura non denunciava il vizio motivazionale nei termini richiesti. Ha accolto il terzo motivo, enunciando che la spedizione per posta ordinaria di un assegno non trasferibile, se il titolo viene sottratto e riscosso da un soggetto non legittimato, può integrare un concorso colposo del mittente ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., perché comporta l’esposizione volontaria a un rischio superiore a quello consentito dalla comune prudenza e costituisce un antecedente causale concorrente con l’eventuale condotta colposa della banca. Ha quindi cassato la sentenza d’appello limitatamente al motivo accolto e rinviato alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorchè munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl’interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore.

    L’invio per posta ordinaria di un assegno non trasferibile può costituire fatto colposo del mittente e concausa del danno quando il titolo è sottratto e riscosso da un soggetto non legittimato; il concorso va valutato insieme all’eventuale colpa della banca nell’identificazione.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    Nel ribadire tale principio, la nuova pronuncia ne ha evidenziato l’incompatibilità con la natura oggettiva della responsabilità, predicabile soltanto in riferimento a fattispecie d’illecito extracontrattuale, precisando che, al fine di sottrarsi alla responsabilità, la banca è tenuta a provare di aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi dell’art. 1176 c.c., comma 2, dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere anche in ipotesi di colpa lieve.

    La banca negoziatrice può sottrarsi alla responsabilità per il pagamento a un soggetto diverso dal beneficiario dimostrando di aver adempiuto l’obbligo di identificazione con la diligenza professionale richiesta, che comprende la colpa lieve.

  • R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 43, comma 2

    In caso di pagamento dell’assegno non trasferibile in favore di un soggetto diverso da quello effettivamente legittimato, la domanda di rimborso del relativo importo proposta dal traente o dal richiedente nei confronti della banca trattaria o negoziatrice si distingue da quella avente ad oggetto il pagamento dell’assegno, non avendo natura cambiaria, ma risarcitoria, in quanto trova fondamento non già nell’inadempimento del debito incorporato nel titolo, al cui pagamento la banca è tenuta esclusivamente nei confronti del prenditore, ma nella violazione dell’obbligo di procedere all’identificazione di colui che ha presentato il titolo all’incasso, previsto dal R.D. n. 1736 del 1933, art. 43 a tutela di tutti i soggetti interessati alla regolare circolazione del titolo.

    La pretesa di rimborso del traente contro la banca per la negoziazione di un assegno non trasferibile a favore di un soggetto non legittimato ha natura risarcitoria e si fonda sulla violazione dell’obbligo di identificazione del presentatore, non sull’obbligazione cartolare di pagamento.

  • art. 2697 c.c.

    L’accoglimento di tale domanda presuppone ovviamente la prova del danno, che tuttavia, nel caso dell’assegno di traenza, emesso dalla banca trattaria a fronte della costituzione della relativa provvista da parte del richiedente, non postula la dimostrazione dell’avvenuta effettuazione di un nuovo pagamento in favore del prenditore, potendo essere ravvisato nella mera perdita dell’importo versato o addebitato, a causa dello indebito pagamento del titolo; l’emissione e la spedizione di quest’ultimo non comportano infatti il trasferimento della titolarità del predetto importo in favore del beneficiario, il quale ne acquista la disponibilità giuridica soltanto a seguito del pagamento o dell’accreditamento effettuato dalla banca.

    Il richiedente deve provare il danno, ma, nell’assegno di traenza, può assolvere tale onere dimostrando la perdita dell’importo versato o addebitato per effetto dell’indebito pagamento; non occorre provare un successivo pagamento al beneficiario.

  • artt. 40 e 41 c.p.

    In tema di responsabilità civile, tale materia è regolata dai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., in virtù dei quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non), nonchè dal criterio della c.d. causalità adeguata, sulla base del quale, all’interno di una serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano, ad una valutazione ex ante, del tutto inverosimili.

    La causalità civile si accerta considerando la condicio sine qua non e selezionando, secondo il criterio della causalità adeguata, gli antecedenti che non erano ex ante del tutto inverosimili; una causa sopravvenuta esclude le precedenti solo se le rende irrilevanti e si pone fuori dalle normali linee di sviluppo della sequenza causale.

  • art. 1175 c.c.

    In quest’ottica, l’utilizzazione della posta ordinaria si pone in contrasto non solo con le regole di comune prudenza, le quali suggerirebbero di avvalersi di modalità di trasmissione più idonee ad assicurare il controllo sul buon esito della spedizione, ma anche con il dovere di agire in modo da preservare gl’interessi di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, ove ciò non comporti un apprezzabile sacrificio a proprio carico, e ciò in ossequio al principio solidaristico di cui all’art. 2 Cost., che a livello di legislazione ordinaria trova espressione proprio nella regola di cui all’art. 1227 c.c., operante sia in materia extracontrattuale, in virtù nell’espresso richiamo di tale disposizione da parte dell’art. 2056 c.c., sia in materia contrattuale, come riflesso dell’obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, previsto dall’art. 1175 c.c. in riferimento sia alla formazione che all’interpretazione e all’esecuzione del contratto.

    La regola del concorso del fatto colposo del creditore esprime, nei rapporti contrattuali, il dovere di correttezza e buona fede: ciascun soggetto deve preservare, senza apprezzabile sacrificio, gli interessi degli altri coinvolti.

  • art. 2056 c.c.

    In quest’ottica, l’utilizzazione della posta ordinaria si pone in contrasto non solo con le regole di comune prudenza, le quali suggerirebbero di avvalersi di modalità di trasmissione più idonee ad assicurare il controllo sul buon esito della spedizione, ma anche con il dovere di agire in modo da preservare gl’interessi di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, ove ciò non comporti un apprezzabile sacrificio a proprio carico, e ciò in ossequio al principio solidaristico di cui all’art. 2 Cost., che a livello di legislazione ordinaria trova espressione proprio nella regola di cui all’art. 1227 c.c., operante sia in materia extracontrattuale, in virtù nell’espresso richiamo di tale disposizione da parte dell’art. 2056 c.c., sia in materia contrattuale, come riflesso dell’obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, previsto dall’art. 1175 c.c. in riferimento sia alla formazione che all’interpretazione e all’esecuzione del contratto.

    L’art. 1227 c.c. si applica alla responsabilità extracontrattuale per effetto del richiamo contenuto nell’art. 2056 c.c.

Massime di principio

  • La domanda del traente o del richiedente contro la banca che abbia pagato un assegno non trasferibile a un soggetto non legittimato è risarcitoria e si fonda sulla violazione dell’obbligo di identificare il presentatore, non sull’inadempimento dell’obbligazione cartolare verso il beneficiario.
  • Per l’assegno di traenza, il danno può consistere nella perdita dell’importo versato o addebitato a seguito dell’indebito pagamento; non è necessario dimostrare di avere già effettuato un nuovo pagamento al beneficiario. La possibilità di ripetere l’indebito dai soggetti che hanno incassato il titolo è una facoltà del richiedente.
  • La responsabilità della banca negoziatrice non è oggettiva: la banca può provare di avere adempiuto all’obbligo di identificazione con la diligenza professionale richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c., comprensiva della colpa lieve.
  • La spedizione per posta ordinaria di un assegno non trasferibile, se il titolo è sottratto e riscosso da un soggetto non legittimato, può giustificare il concorso colposo del mittente ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c. La scelta può costituire un antecedente causale concorrente con l’eventuale errore colposo della banca nell’identificazione.
  • Ai fini del concorso colposo non basta la mera esposizione a un rischio ordinario: rileva una condotta che violi regole giuridiche o di prudenza socialmente vincolanti e che abbia efficienza causale rispetto al danno. La scelta della posta ordinaria può assumere tale rilievo quando, considerate le garanzie di recapito e tracciabilità disponibili, esponga il mittente a un rischio ingiustificato e superiore alla soglia di comune prudenza.
  • Il divieto postale di inserire determinati valori nella corrispondenza ordinaria opera nei rapporti tra mittente e gestore del servizio e, da solo, non costituisce una norma direttamente applicabile ai rapporti con la banca o con gli altri terzi coinvolti; la rilevanza della modalità di spedizione va valutata in concreto alla luce delle garanzie previste e del nesso causale.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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