Sentenza del 19/03/2018 n. 3213 - Comm. Trib. Prov. Catania
TARI - presunzione di produzione rifiuti - insussistenza delle condizioni - onere della prova in capo all'obbligato - sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che non sussistessero le condizioni per presumere la produzione di rifiuti sull'intera area in cui la società aveva sede e svolgeva la propria attività, presumibilmente perché alcune superfici erano inidonee alla produzione di rifiuti urbani o producevano esclusivamente rifiuti speciali. La controversia riguardava l'onere della prova: secondo il principio affermato, spetta al contribuente dimostrare concretamente l'assenza di condizioni obiettive idonee a far operare la presunzione legale di produzione di rifiuti.
La decisione
La pretesa dell'ente impositore è stata ritenuta fondata. La presunzione di produzione di rifiuti opera anche quando il contribuente non fornisca prova dell'inidoneità alla produzione di rifiuti speciali dell'intera area interessata. Di conseguenza, il contribuente che chieda l'esclusione o la riduzione della TARI deve provare in modo specifico quali superfici siano concretamente non utilizzabili o non idonee alla produzione di rifiuti, non essendo sufficiente una contestazione generica riferita all'intero immobile o all'attività esercitata.
Norme richiamate
Art. 1, comma 641, legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014)
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
La norma introduce una presunzione di produzione di rifiuti in relazione ai locali e alle aree detenuti. Chi pretende l'esclusione o la riduzione del tributo deve dimostrare l'insussistenza delle condizioni oggettive che rendono l'area suscettibile di produrre rifiuti.
Corte di Cassazione, sentenza n. 26725/2016
La presunzione di produzione di rifiuti può essere superata solo mediante una prova concreta e specifica dell'inidoneità delle superfici interessate; non è sufficiente una deduzione generica riferita all'intera area o alla natura dell'attività svolta.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione o la riduzione della TARI, il contribuente deve fornire una prova puntuale delle superfici non utilizzabili o oggettivamente inidonee a produrre rifiuti.
- La mera affermazione che l'attività produce rifiuti speciali, oppure che una parte dell'immobile non genera rifiuti urbani, non è sufficiente senza una precisa individuazione e documentazione delle aree interessate.
- L'onere della prova grava sul contribuente che contesta l'applicazione della TARI o ne chiede la riduzione.
- La contestazione deve normalmente essere riferita a superfici specifiche, supportata da planimetrie, documentazione sull'uso dei locali, caratteristiche tecniche e, se rilevante, prova della gestione dei rifiuti speciali.
- In assenza di prova concreta dell'inidoneità delle aree, prevale la presunzione legale di produzione di rifiuti e la conseguente debenza della TARI.
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