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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36606/2023 del 30/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un precedente giudizio di riscatto agrario relativo a un fondo venduto in asserita violazione della prelazione agraria. Dopo il passaggio in giudicato della sentenza che aveva riconosciuto il diritto di riscatto, i retraenti deposero presso banca la somma dovuta e promossero giudizio per la convalida dell'offerta reale. Nel procedimento vi fu un primo errore nell'indicazione dell'ufficio giudiziario nell'atto di citazione, seguito da una nuova citazione corretta e dalla riunione dei giudizi. Il convenuto costituito in primo grado propose appello e poi ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) nullità della citazione e violazione delle regole su litispendenza/riunione, sostenendo che l'errore sull'indicazione del tribunale avesse inficiato il contraddittorio e che non vi fosse stata sanatoria; 2) violazione delle norme sull'offerta reale e sul riscatto agrario, perché la notifica del verbale di deposito con invito al ritiro delle somme sarebbe stata tardiva rispetto al termine trimestrale; 3) erronea ritenuta validità dell'offerta eseguita con due assegni di uguale importo, nonostante l'allegata diversità delle posizioni reali dei due destinatari della somma; 4) erroneo riconoscimento delle spese sostenute per l'offerta reale, in particolare dell'assistenza legale stragiudiziale, ritenuta superflua perché vi era già l'ausilio notarile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto sanata la nullità della citazione per effetto della costituzione del convenuto e ha escluso ogni profilo di litispendenza, trattandosi di due giudizi pendenti davanti al medesimo ufficio e poi riuniti. Quanto al secondo motivo, ha ribadito che, nel riscatto agrario, il termine di tre mesi per il pagamento decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto e che, ai fini della tempestività, è sufficiente che entro il termine sia compiuta l'offerta reale, non essendo necessario che entro lo stesso termine siano anche completati gli adempimenti successivi di cui all'art. 1212 c.c.; in ogni caso, la procedura va letta secondo buona fede e cooperazione del creditore. Ha inoltre confermato la validità del pagamento effettuato con due assegni di pari importo, rilevando che non risultava una diversa ripartizione delle quote e che, in assenza di domanda giudiziale di uno dei creditori, il debitore poteva liberarsi pagando la somma in parti uguali. Infine, ha ritenuto dovuto il rimborso delle spese per l'assistenza stragiudiziale, qualificandole come danno emergente e non come spesa inutile, soprattutto in ragione della complessità della vicenda e della mancata collaborazione dei destinatari dell'offerta. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per dedurre la nullità della citazione; la Corte ha però valorizzato la sanatoria per costituzione del convenuto.

  • art. 164 c.p.c.

    La nullità della citazione per errata indicazione del tribunale o degli estremi dell'atto è sanata dalla costituzione del convenuto; la rinnovazione è superflua una volta che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato nel giudizio riunito.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamo generale non decisivo, perché la disciplina speciale della nullità della citazione è quella dell'art. 164 c.p.c.

  • art. 39 c.p.c.

    Inapplicabile la litispendenza, poiché entrambe le cause erano pendenti davanti allo stesso ufficio giudiziario.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato come vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione, ritenuto rispettato.

  • art. 1209 c.c.

    Norma del procedimento di offerta richiamata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione della sua applicazione nel contesto del riscatto agrario.

  • art. 1210 c.c.

    Richiamato nel motivo sul procedimento di offerta reale; la Corte non ne ha tratto un ostacolo alla validità dell'offerta tempestiva.

  • art. 1212 c.c.

    Le formalità successive al deposito sono considerate eventuali e non devono necessariamente compiersi entro il termine trimestrale per il pagamento nel riscatto agrario.

  • art. 8 L. 26 maggio 1965, n. 590

    Nel testo ratione temporis applicabile, il prezzo doveva essere versato entro tre mesi dal momento rilevante; la Corte ha ritenuto che il termine decorresse dal deposito della sentenza che riconosce il riscatto e che fosse sufficiente, entro tale termine, il perfezionamento dell'offerta reale.

  • art. 224, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34

    Richiamato solo per segnalare la modifica normativa successiva, che ha portato il termine a sei mesi.

  • L. 8 gennaio 1979, n. 2, articolo unico

    Disposizione di interpretazione autentica: in caso di contestazione, il termine per il pagamento nel riscatto agrario decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto.

  • art. 1208 c.c.

    Le formalità dell'offerta reale vanno completate secondo il procedimento di legge, ma la Corte ha ritenuto sufficiente, nel termine, la sola offerta, non anche gli adempimenti eventuali successivi.

  • art. 1292 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte ha escluso che imponesse la soluzione prospettata, poiché non emergeva una solidarietà idonea a impedire il pagamento paritario.

  • art. 1316 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla divisibilità/indivisibilità; non ritenuto decisivo nel caso concreto.

  • art. 1317 c.c.

    Invocato per sostenere l'indivisibilità dell'obbligazione; la Corte ha escluso che fosse applicabile in modo tale da impedire il pagamento in parti uguali.

  • art. 1319 c.c.

    Richiamato nel motivo sul pagamento con due assegni; non ha condotto all'accoglimento della censura.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per censurare l'accertamento in fatto; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del giudice di merito.

  • art. 1207 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo sulle spese connesse all'offerta; non ha impedito il riconoscimento del rimborso.

  • art. 1215 c.c.

    Richiamato nel tema delle spese dell'offerta reale; la Corte ha confermato la debenza delle spese se documentate e causalmente necessarie.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell'onere della prova delle spese; la Corte ha ritenuto provate quelle sostenute.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha confermato l'apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 74 disp. att. c.c.

    Richiamato nel contesto della notificazione del verbale di deposito nel procedimento di offerta reale.

  • art. 73 disp. att. c.c.

    Richiamato nel contesto della notificazione dell'atto di offerta reale e della relativa intimazione.

  • art. 140 c.p.c.

    Applicato per il perfezionamento della notifica del verbale mediante deposito presso la casa comunale.

  • art. 1296 c.c.

    Il debitore, in assenza di domanda giudiziale di uno dei creditori, può pagare all'uno o all'altro; nel caso concreto ciò ha giustificato il pagamento tramite due assegni uguali.

  • art. 1298 c.c.

    Presunzione di parità delle quote tra creditori, salvo diversa previsione, utilizzata per confermare la correttezza del pagamento in parti uguali.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel riscatto agrario, quando il prezzo deve essere versato entro un termine fissato dalla legge, è sufficiente che entro quel termine sia compiuta l'offerta reale; gli adempimenti successivi previsti per il deposito e la notifica del verbale non devono necessariamente perfezionarsi entro la stessa scadenza, perché hanno natura eventuale e successiva.
  • La disciplina dell'offerta reale nel riscatto agrario va letta alla luce dei principi di buona fede e cooperazione del creditore: la mancata ricezione del pagamento non impedisce il perfezionamento dell'offerta se dipende dall'ingiustificato rifiuto del creditore di collaborare.
  • L'errore nell'indicazione del tribunale nell'atto di citazione è sanato dalla costituzione del convenuto; la nullità della citazione non può essere fatta valere quando il contraddittorio sia stato comunque correttamente instaurato e la causa riunita a un altro giudizio ritualmente pendente.
  • La litispendenza presuppone processi pendenti davanti a uffici giudiziari diversi; non è configurabile quando le cause siano entrambe incardinate presso il medesimo ufficio e poi riunite.
  • In assenza di una diversa pattuizione o di una specifica ripartizione risultante dal titolo, il debitore può liberarsi verso più creditori mediante pagamento suddiviso in parti uguali, operando la presunzione di parità delle quote e non essendo sufficiente a escluderla la mera diversità del titolo di acquisto.
  • Le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale sono risarcibili come danno emergente se risultano necessarie, documentate e causalmente collegate alla vicenda, e non possono essere escluse solo perché la parte era già assistita da un notaio.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoMoraImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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