Cassazione Penale, Sentenza n. 25776/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Lucisano aveva chiesto un permesso premio ai sensi dell'art. 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; il Magistrato di sorveglianza di Ancona lo aveva respinto e il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato il reclamo. Il ricorrente ha impugnato in Cassazione denunciando violazione di legge ed errori di motivazione con riguardo alla valutazione dell'attualità della pericolosità sociale e sostenendo che il Tribunale non ha considerato correttamente gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019, che limita l'effetto impeditivo dell'art. 4-bis comma 1 nei confronti della concessione di permessi premio quando ci sono elementi che escludono collegamenti attuali con la criminalità organizzata e il rischio di ripristino.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha ravvisato che il Tribunale di sorveglianza si era limitato a richiamare la mancata collaborazione del Lucisano e la sua assegnazione al circuito AS3, senza però effettuare un approfondito esame volto a verificare l'eventuale presenza di elementi idonei ad escludere attuali collegamenti con la criminalità organizzata e il rischio di loro ripristino, come richiesto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Ancona per un nuovo giudizio, lasciando comunque al Tribunale la libertà di decidere se concedere o meno il permesso, purché sani il vizio motivazionale indicato.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354, ordinamento penitenziario, art. 30-ter
Norma che disciplina la concessione dei permessi premio; il provvedimento impugnato riguardava il diniego di un permesso ai sensi di questa disposizione
Legge 26 luglio 1975, n. 354, ordinamento penitenziario, art. 4-bis, comma 1
La Corte costituzionale (sent. n. 253/2019) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte della norma che impediva categoricamente la concessione di permessi ai detenuti per taluni delitti in assenza di collaborazione, stabilendo che non può escludersi la concessione se emergono elementi che escludono collegamenti attuali con la criminalità organizzata e il pericolo di ripristino
Sentenza Corte costituzionale n. 253 del 2019
Ha posto l'onere sul Magistrato di sorveglianza di verificare, con motivazione adeguata, se vi siano elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata sia il pericolo del loro ripristino; detta verifica non può essere sostituita da valutazioni generiche quali la sola mancata collaborazione
Massime di principio
- La sola mancata collaborazione del detenuto con la giustizia non è di per sé sufficiente a dimostrare l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o il rischio del loro ripristino; il giudice deve motivare su elementi concreti
- L'assegnazione a determinati circuiti di sicurezza (es. AS3) o qualificazioni generali della pericolosità sono rilevanti ma non conclusive: occorre un esame specifico e motivato sulla persistenza di collegamenti
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019, il Magistrato di sorveglianza ha l'onere di valutare e documentare se esistono elementi che escludono collegamenti attuali e rischio di ripristino prima di negare permessi premio a detenuti per reati indicati dall'art. 4-bis
- In caso di rigetto del permesso senza adeguata motivazione sul punto cruciale (assenza di collegamenti attuali e rischio di ripristino), il provvedimento è vulnerabile e può essere annullato con rinvio per nuovo esame
- Il Tribunale rimane libero, a seguito del corretto approfondimento, di valutare negativamente o positivamente la richiesta di permesso purché la decisione sia supportata da argomentazione specifica e verificabile
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