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Sentenza

Sentenza n. 14531/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’annullamento 1) del decreto dirigenziale 14 dicembre 2022, n. 24681, a firma del direttore sanità, welfare e coesione sociale della regione Toscana, ad oggetto «Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, a sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis d.l. 78/2015», pubblicato il 14 dicembre 2022 e notificato con i cinque allegati con pec 20 dicembre 2022; 2) di ogni altro atto conseguente, comunque connesso e/o presupposto, ivi compresi: il d.m. 6 luglio 2022, pubblicato il 15 settembre 2022, che ha certificato il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascuno dei predetti anni come risultanti dal modello Ce consolidato regionale nella voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello di rilevazione del conto economico; il d.m. 6 ottobre 2022, pubblicato il 26 ottobre 2022, di adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; la circolare del Ministero della salute 29 luglio 2019, prot. 22413; l’Accordo Stato-Regioni 7 novembre 2019 Rep. atti n. 181/CSR; l’Intesa Stato-Regioni in data 28 settembre 2022 e tutti gli eventuali atti adottandi e adottati a sensi dell’art. 18 d.l. 9 agosto 2022 n. 115, convertito dalla l. 21 settembre 2022, n. 142;

Giustizia amministrativa202303583

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, alla luce delle dichiarazioni contenute negli atti e dell'avvenuto pagamento del dovuto alla Regione Toscana, non residuava un interesse attuale alla decisione sull'impugnazione. Le spese di giudizio sono state compensate in considerazione della disciplina introdotta dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95 del 2025.

TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto regionale di approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, unitamente ai presupposti provvedimenti ministeriali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

L'impresa ricorrente impugnava gli atti regionali e ministeriali relativi all'applicazione del meccanismo di pay-back sanitario per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Dal testo non risultano specificamente illustrati i singoli motivi di illegittimità dedotti. Successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024 e all'entrata in vigore dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 95 del 2025, convertito dalla l. n. 118 del 2025, la ricorrente versava alla Regione Toscana la quota dovuta, pari al 25% del debito, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e depositando il provvedimento regionale attestante l'avvenuto pagamento.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, conv. dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    ha permesso alle imprese fornitrici di dispositivi medici di assolvere i proprî debiti nei confronti delle regioni e delle province autonome versando una quota del 25% del debito

    La norma ha consentito il pagamento agevolato del debito da pay-back e, nel caso concreto, il pagamento effettuato ha determinato il venir meno della materia del contendere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sentenza dichiara cessata la materia del contendere in ragione della sopravvenuta definizione sostanziale della posizione controversa, sebbene il testo non richiami espressamente la disposizione.

  • art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95

    La disciplina sopravvenuta è posta dal giudice a fondamento della compensazione delle spese.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La causa è stata trattata nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato, come indicato nell'epigrafe.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio avente a oggetto atti relativi al pay-back sanitario, l'impresa assolve il debito dovuto mediante il meccanismo previsto dalla normativa sopravvenuta e l'amministrazione attesta l'avvenuto pagamento, viene meno l'interesse attuale alla decisione sull'impugnazione e il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere.
  • La sopravvenuta definizione sostanziale della posizione debitoria può giustificare la compensazione delle spese di giudizio quando ciò sia previsto o reso rilevante dalla disciplina sopravvenuta applicabile al pay-back sanitario.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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