Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24176/2021 del 08/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

La controversia riguarda un fondo sito in Nettuno. Un primo acquirente sosteneva di avere comprato il terreno con atto del 23 gennaio 1968 da soggetti che, a loro volta, ne avevano acquistato il possesso; il bene era però stato pignorato nell'ambito di una procedura esecutiva promossa contro il precedente proprietario e poi aggiudicato a terzi, che lo avevano successivamente trasferito all'attore del primo giudizio. La successiva acquirente del 1990, convenuta dall'ultimo acquirente del 1991, contestava la pretesa proprietà altrui e opponeva la propria catena traslativa; in via subordinata, chiedeva la garanzia per evizione nei confronti dei propri danti causa. In appello e poi in cassazione, la ricorrente principale ha dedotto: (1) la violazione delle norme sulla trascrizione, sostenendo che la trascrizione del rogito del 1968 fosse opponibile ai terzi nonostante l'errore nel cognome del venditore, perché il sistema pubblicitario sarebbe comunque perfezionato e la buona fede dei terzi sarebbe irrilevante; (2) la violazione delle norme sulla priorità delle trascrizioni e sulla buona fede, negando rilievo allo stato soggettivo delle parti; (3) la violazione delle norme sull'usucapione, sostenendo che il possesso utile non sarebbe stato interrotto dal pignoramento e dal decreto di trasferimento, poiché questi atti non furono notificati ai suoi danti causa e non vi sarebbe stata perdita materiale del possesso; (4) la violazione delle norme sulle prove, per il mancato ingresso della prova testimoniale. Le ricorrenti incidentali hanno invece sostenuto che i loro danti causa avessero già usucapito il bene prima della vendita e hanno censurato la condanna per evizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo corretta la decisione d'appello sull'inopponibilità ai terzi della trascrizione eseguita con errore nel nome del venditore, errore idoneo a impedire la reperibilità dell'atto nei registri immobiliari e quindi a rendere inefficace la formalità nei confronti dei terzi in buona fede. Ha invece accolto il terzo motivo del ricorso principale, affermando che ai fini dell'usucapione decennale non sono interruttivi atti diversi da quelli tipizzati dalla legge: il pignoramento notificato a persona diversa dai possessori e il successivo decreto di trasferimento non notificato ai possessori originari non interrompono il possesso utile, mancando una perdita materiale del potere di fatto o un atto giudiziale diretto contro il possessore. L'accoglimento di tale motivo ha assorbito il quarto motivo del ricorso principale e tutti gli ulteriori ricorsi incidentali, con cassazione della sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come base per denunciare violazioni di legge, vizi motivazionali e violazioni processuali; la Corte precisa che l'errore di trascrizione può essere censurato, se del caso, nei limiti del vizio motivazionale oggi riconducibile al n. 5.

  • art. 4 preleggi

    richiamato nei motivi sulla disciplina della trascrizione, ma non assume autonoma decisività nel ragionamento finale.

  • art. 2658 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di formalità della trascrizione.

  • art. 2659 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di contenuto della nota di trascrizione e di identificazione delle parti.

  • art. 2664 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di effetti della trascrizione.

  • art. 2676 c.c.

    richiamato per sostenere che gli errori interni alla conservatoria non incidono sull'opponibilità, ma la Corte non accoglie questa lettura.

  • art. 2678 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in materia di pubblicità immobiliare.

  • art. 2679 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in materia di pubblicità immobiliare.

  • art. 2644 c.c.

    richiamato per sostenere l'irrilevanza della buona fede soggettiva, ma la Corte ribadisce che l'errore di trascrizione può rendere la formalità inopponibile ai terzi in buona fede.

  • art. 2650 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla priorità delle trascrizioni.

  • art. 2568 c.c.

    citato nel ricorso, ma dal testo non emerge un ruolo effettivo nella decisione.

  • art. 1159 c.c.

    richiamato in relazione all'usucapione decennale, sulla quale la Corte accoglie il motivo concernente l'assenza di atti interruttivi validi.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla prova testimoniale; il motivo viene poi assorbito.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla valutazione delle prove; il motivo viene poi assorbito.

  • art. 1146 c.c.

    invocato dalle ricorrenti incidentali per sostenere la successione nel possesso ai fini dell'usucapione.

  • art. 1483 c.c.

    richiamato per contestare la condanna alla garanzia per evizione.

  • art. 1158 c.c.

    richiamato come norma di base dell'usucapione, rispetto alla quale la Corte esige la prova del possesso continuato per il tempo richiesto.

  • art. 1165 c.c.

    la Corte lo interpreta nel senso che il rinvio all'art. 2943 c.c. rende tassativi gli atti idonei a interrompere l'usucapione.

  • art. 2943 c.c.

    richiamato per individuare gli atti giudiziali interruttivi della prescrizione acquisitiva, applicabili per rinvio dall'art. 1165 c.c.

  • art. 1167 c.c.

    richiamato come norma che tipizza la perdita del possesso protratta per un anno quale causa rilevante ai fini dell'interruzione.

  • art. 491 c.p.c.

    richiamato per indicare che il pignoramento segna l'inizio dell'espropriazione forzata, ma non vale di per sé a interrompere il possesso del terzo non destinatario.

  • art. 492 c.p.c.

    richiamato per evidenziare che l'ingiunzione del pignoramento è rivolta al debitore esecutato.

  • art. 586 c.p.c.

    richiamato per affermare che il decreto di trasferimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio, ma nei confronti del debitore e di chi non abbia diritti opponibili al creditore pignorante.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    comma 1-quater; comma 1-bis

    richiamato per escludere, in ragione dell'accoglimento parziale, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di trascrizione immobiliare, l'errore nella indicazione del soggetto a carico del quale la formalità viene reperita nei registri può rendere la trascrizione inopponibile ai terzi, quando l'errore impedisca la ricerca secondo il criterio nominativo e i terzi abbiano fatto affidamento sulla situazione risultante dai registri.
  • Ai fini dell'opponibilità della trascrizione, non conta la mera esistenza materiale della nota depositata se l'errore di intestazione la rende inutilizzabile per la consultazione ordinaria dei registri immobiliari.
  • In tema di usucapione, gli atti interruttivi del possesso sono solo quelli tipizzati dalla legge: non sono sufficienti atti meramente fattuali o contestazioni informali, ma occorre la perdita materiale del possesso oppure un atto giudiziale diretto contro il possessore.
  • Il pignoramento notificato al solo debitore esecutato non interrompe il possesso utile all'usucapione in capo a soggetti terzi che abbiano acquistato o posseduto il bene prima dell'esecuzione.
  • Il decreto di trasferimento nell'espropriazione immobiliare non vale, da solo, a interrompere l'usucapione se non è stato portato a conoscenza del possessore nei modi idonei e se non risulta una effettiva sottrazione del bene dal potere di fatto del possessore.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura per omesso esame di un fatto decisivo non è fondata quando la motivazione d'appello abbia preso in considerazione il fatto storico rilevante, ancorché ne abbia tratto una conclusione giuridica non condivisa dalla parte.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioniEspropriazione forzataCompravendita
RamiDiritti realiProcesso civileEsecuzioniContratti
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.