Sentenza del 21/03/2019 n. 7957 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento ICI relativo all'anno d'imposta 2000. La società contribuente sosteneva che il diritto alla riscossione fosse prescritto. Roma Capitale ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio deducendo la violazione della legge sulle notificazioni a mezzo posta e del regolamento ICI comunale, sostenendo che la notifica fosse stata tempestivamente avviata il 29 dicembre 2005, mediante consegna dell'atto all'ufficio postale, prima della scadenza del termine di prescrizione. La CTR aveva invece ritenuto non provata tale data, poiché il 29 dicembre risultava indicato sulla distinta dall'ente impositore, mentre il timbro postale recava la data del 2 gennaio 2006.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Roma Capitale. Ha precisato che la CTR non aveva negato in astratto il principio secondo cui, per il notificante, gli effetti della notifica possono prodursi con la consegna dell'atto all'ufficio postale, senza necessità del completamento della notificazione. La decisione di merito si fondava invece sull'accertamento in fatto secondo cui la data del 29 dicembre 2005 era stata apposta dall'ente sulla distinta, mentre l'unica data probatoria della spedizione risultava essere quella apposta dall'ufficio postale, il 2 gennaio 2006. Tale accertamento non è stato censurato adeguatamente né sotto il profilo del vizio di motivazione né con una specifica censura di diritto. La decisione favorevole alla contribuente è quindi rimasta ferma. Non sono state liquidate spese, poiché la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
Disciplina le notificazioni a mezzo posta. Nel caso esaminato, la Corte ha confermato che, per il notificante, può essere sufficiente la consegna dell'atto all'ufficio postale entro il termine; tuttavia tale consegna deve essere provata in modo idoneo, e la data risultante dalla documentazione dell'ufficio postale assume rilievo probatorio decisivo.
Regolamento ICI del Comune di Roma, art. 15, comma 1, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 335 del 21 dicembre 1989 e successive modifiche
La disposizione è stata invocata da Roma Capitale in relazione alla tempestività della notifica dell'accertamento ICI. La Corte non ne ha esaminato nel merito l'applicazione, poiché ha dichiarato inammissibile il ricorso per insufficiente e non specifica censura della motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Quando la tempestività della notifica incide sulla prescrizione o sulla decadenza, per il notificante può rilevare la data di consegna dell'atto all'ufficio postale, non necessariamente quella di ricezione da parte del destinatario.
- La data di spedizione deve però essere dimostrata con documentazione oggettiva e proveniente dall'ufficio postale; una data apposta unilateralmente dall'ente sulla distinta di spedizione può non essere ritenuta sufficiente.
- In cassazione non è sufficiente sostenere genericamente che la notifica era stata avviata entro il termine: occorre contestare in modo specifico la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito e indicare puntualmente il vizio di diritto o di motivazione.
- Se il giudice di merito accerta che la prova ufficiale della spedizione reca una data successiva alla scadenza, tale accertamento può diventare decisivo e difficilmente può essere sovvertito in cassazione senza una censura adeguatamente formulata.
- La distinzione tra perfezionamento della notifica per il notificante e per il destinatario non elimina l'esigenza di provare con certezza il momento iniziale della procedura notificatoria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 mar 2019Sentenza del 21/03/2019 n. 374 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 21 mar 2019Sentenza del 21/03/2019 n. 393 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 21 mar 2019Sentenza del 21/03/2019 n. 494 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 21 mar 2019Sentenza del 21/03/2019 n. 602 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 21 mar 2019Sentenza del 21/03/2019 n. 1322 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 21 mar 2019Sentenza del 21/03/2019 n. 1725 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →