Cassazione Penale, Sentenza n. 18347/2025 del 15/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Fiano ha impugnato la sentenza d'appello che, pur avendo concordato con il Procuratore generale la sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare ex art. 20-bis cod. pen. nell'ambito del patteggiamento ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha poi rigettato la conversione ritenendola tardiva. Inoltre censura la mancata revoca delle statuizioni civili relative al capo A) dichiarato estinto per prescrizione e l'addebito delle spese di gravame alla parte civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha affermato che, ai fini dell'applicabilità delle pene sostitutive in sede di appello secondo la disciplina transitoria del d.lgs. n. 150/2022, la richiesta dell'imputato può essere formulata non solo con l'atto d'appello o con motivi nuovi, ma anche al più tardi nel corso dell'udienza di discussione, e quindi la Corte d'appello aveva errato nel dichiarare tardiva la richiesta. Inoltre ha ribadito che, se la sostituzione della pena è stata oggetto del concordato tra parti (con consenso del Procuratore generale), il giudice è vincolato all'accordo e non può determinare la pena in termini difformi senza tornare al giudizio ordinario. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata nella sua totalità con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, demandando a questa le conseguenti determinazioni anche in ordine alle statuizioni civili.
Norme richiamate
Disciplina il patteggiamento e l'accordo tra parti; la Corte afferma che l'accordo che include la richiesta di pena sostitutiva vincola il giudice se validamente formato e con il consenso del Procuratore generale.
Prevede le sanzioni sostitutive della pena detentiva breve; la Corte riconosce la possibilità di applicazione in sede di patteggiamento e in appello se la richiesta è formulata nei termini indicati dalla disciplina transitoria.
d.lgs. n. 150 del 10/10/2022, art. 95 (disciplina transitoria)
Disciplina transitoria che consente l'applicazione delle nuove pene sostitutive ai giudizi d'appello in corso alla sua entrata in vigore, ampliando la possibilità di richiederle anche nella fase decisoria (udienza di discussione).
art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Stabilisce limiti all'applicazione d'ufficio di alcune misure da parte del giudice d'appello; la Corte precisa che tale norma non esclude la possibilità per l'imputato di formulare la richiesta durante l'udienza di discussione, in coordinamento con la disciplina transitoria.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Regola l'introduzione di motivi nuovi in appello; la Corte precisa che la richiesta di sanzione sostitutiva non deve necessariamente essere proposta con motivi nuovi ma può essere formulata anche in udienza.
Norma richiamata dal ricorrente nella censura; il Collegio la prende in considerazione nel quadro del controllo sulla congruità del patteggiamento e sulle formalità procedurali relative all'accordo.
Norma richiamata nella seconda censura relativa agli effetti penali e civili della sentenza di estinzione per prescrizione; la Corte richiede che le statuizioni civili siano coerenti con la dichiarazione di estinzione.
artt. 538, 539, 540, comma 2, 541, 578 e 592, comma 4, cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate dal ricorrente con riguardo alle statuizioni civili, alle spese e alle competenze; la Cassazione demanda alla Corte d'appello di riesaminare le statuizioni civili e le spese alla luce dell'annullamento.
Massime di principio
- Se in un patteggiamento ex art. 599-bis l'accordo concorda anche la sostituzione della pena con una sanzione alternativa (es. art. 20-bis), tale richiesta vincola il giudice quando sia stata validamente formata e abbia ottenuto il consenso del pubblico ministero; il giudice non può poi determinare la pena in modo difforme salvo tornare al giudizio ordinario.
- A seguito della disciplina transitoria del d.lgs. n. 150/2022, la richiesta di applicazione delle nuove pene sostitutive in appello può essere formulata non solo con l'atto di appello o con motivi nuovi, ma anche, al più tardi, durante l'udienza di discussione; dichiararla 'tardiva' per questo motivo è illegittimo.
- Il giudice d'appello non può applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive in assenza di specifica richiesta, ma la mancanza di richiesta nell'atto d'appello non preclude la sua presentazione in udienza di discussione alla luce della disciplina transitoria.
- Se un capo di imputazione è dichiarato estinto per prescrizione, le statuizioni civili e la ripartizione delle spese devono essere riviste coerentemente: non è corretto mantenere o imporre automaticamente oneri civili o spese riferibili a reati estinti senza verifica.
- In caso di discostamento illegittimo del giudice rispetto a un accordo di patteggiamento che regola anche la misura e la forma della pena, il rimedio è il ricorso per cassazione che può portare all'annullamento con rinvio e alla rimodulazione delle statuizioni, anche civili.
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