Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7390/2014 del 28/11/2013

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

In un procedimento civile tra l’imputato, che svolgeva anche la funzione di avvocato, e una controparte, l’imputato fu accusato di avere strappato una pagina del fascicolo processuale; a sua volta presentò una denuncia-querela accusando la controparte, il figlio dell’avvocato di quest’ultima e la segretaria di avere commesso, tra gli altri, violenza privata e calunnia. In particolare, sostenne che gli avessero impedito con violenza di svolgere le sue funzioni in udienza e che gli ultimi due avessero taciuto alla polizia che aveva preso il foglio soltanto per farne una fotocopia. Gli era contestata la calunnia per avere incolpato persone che sapeva innocenti. Il G.u.p. del Tribunale di Vallo della Lucania, con sentenza del 23 gennaio 2013, dichiarò non luogo a procedere ai sensi dell’art. 425 c.p.p. Il pubblico ministero ricorse per cassazione deducendo che il G.u.p. aveva svolto una valutazione piena delle prove e dell’attendibilità dei testimoni, benché le discordanze nella ricostruzione dei fatti rendessero necessario il dibattimento, anche per verificare tale attendibilità. La difesa dell’imputato chiese l’inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del pubblico ministero e annullato la sentenza, rinviando al Tribunale di Vallo della Lucania per una nuova deliberazione. Ha rilevato che il G.u.p., pur dovendo limitarsi al controllo prognostico sulla sostenibilità dell’accusa in giudizio, aveva anticipato una valutazione di merito sull’attendibilità di tre testimoni, ritenuta scarsa perché direttamente coinvolti nella vicenda. Tale apprezzamento non spettava al giudice dell’udienza preliminare; la possibilità di assumere quei testimoni in dibattimento impediva di fondare il non luogo a procedere su una valutazione anticipata delle loro dichiarazioni.

Norme richiamate

  • art. 425 c.p.p.

    il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere solo sulla base di un giudizio prognostico di “immutabilità” del quadro probatorio nella successiva fase del dibattimento, per effetto dell’acquisizione di nuove prove o di una diversa rivalutazione degli elementi in atti, nonché quando le fonti di prova non si prestino a soluzioni alternative e aperte

    Il non luogo a procedere presuppone una prognosi secondo cui il quadro probatorio non potrà mutare in dibattimento, considerando l’acquisizione di nuove prove o una diversa valutazione degli elementi già disponibili. Il G.u.p. non può sostituire a tale prognosi una valutazione di merito anticipata sull’attendibilità di testimoni che possono essere esaminati in dibattimento.

Massime di principio

  • Nel controllo sulla sentenza di non luogo a procedere, la Corte di cassazione verifica la riconoscibilità del criterio prognostico usato per escludere che l’accusa sia sostenibile in giudizio; non è chiamata a rivalutare direttamente gli elementi acquisiti dal pubblico ministero.
  • Il G.u.p. non può fondare il non luogo a procedere su un giudizio anticipato di inattendibilità dei testimoni disponibili per l’esame dibattimentale, motivato dal loro coinvolgimento nella vicenda. La verifica dell’attendibilità appartiene alla valutazione di merito e non può sostituire la prognosi richiesta dall’art. 425 c.p.p.
  • La pronuncia di non luogo a procedere richiede una prognosi di immutabilità del quadro probatorio nella fase dibattimentale, tenendo conto della possibile acquisizione di nuove prove e della diversa rivalutazione degli elementi già raccolti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.