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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30175/2021 del 26/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF relativo agli anni 2005 e 2006. Dopo una prima cassazione con rinvio, la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva accolto gli appelli dell’Agenzia delle Entrate e confermato la legittimità dell’accertamento. In cassazione il contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000, sostenendo che gli avvisi fossero stati notificati senza rispettare il termine dilatorio; con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 56 del D.Lgs. n. 546/1992, assumendo che nel giudizio di rinvio il giudice avrebbe dovuto limitarsi a quanto esposto nei ricorsi in riassunzione e non avrebbe potuto considerare preclusa la mancata riproposizione di questioni ed eccezioni non accolte in primo grado.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la precedente sentenza rescindente aveva già chiarito, richiamando le Sezioni Unite, che le garanzie dell’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 operano solo per accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente, mentre nella specie si trattava di accertamento "a tavolino" su tributo non armonizzato, per il quale tale termine dilatorio non era invocabile. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che nel processo tributario l’art. 56 D.Lgs. n. 546/1992 impone la specifica riproposizione in appello delle questioni non accolte, pena rinuncia, e che il giudizio di rinvio è un processo chiuso, nel quale non possono essere introdotte difese nuove o diverse; pertanto la CTR aveva correttamente considerato rinunciate le questioni non specificamente riproposte. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    art. 12 comma 7 0 I n. 212/2000

    Le garanzie del contraddittorio endoprocedimentale ivi previste si applicano solo agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali svolte nei locali del contribuente, non agli accertamenti a tavolino su tributo non armonizzato.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    È il parametro formale invocato per denunciare la violazione di legge sostanziale o processuale.

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    È il parametro formale invocato per dedurre un vizio processuale, nella specie la violazione delle regole sul giudizio di rinvio e sulla riproposizione delle questioni.

  • art. 56 D.Lgs. n. 546/1992

    art. 56 D.Lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario impone la specifica riproposizione in appello, in modo chiaro ed univoco, delle questioni non accolte in primo grado, altrimenti esse si intendono rinunciate.

  • art. 372 c.p.c.

    Nel giudizio di legittimità non è ammesso il deposito di nuovi documenti, salvo i limitati casi previsti dalla norma, e comunque nel rispetto dei termini di produzione.

  • art. 369 c.p.c.

    I documenti eventualmente ammissibili devono essere prodotti entro il termine previsto per il deposito del ricorso.

  • art. 378 c.p.c.

    La memoria non può essere utilizzata per depositare inammissibilmente nuovi documenti.

  • art. 63 D.Lgs. n. 546/1992

    artt. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992

    Il giudizio di rinvio nel processo tributario è riattivato mediante riassunzione e resta vincolato ai limiti derivanti dalla cassazione.

  • art. 125 disp. att. c.p.c.

    art. 125 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sul rinvio per qualificare l’atto di riassunzione come impulso processuale e non come nuova impugnazione.

  • art. 392 c.p.c.

    Il rinvio comporta la prosecuzione del processo nei limiti segnati dalla sentenza rescindente.

  • art. 394 c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio non possono essere proposte domande o eccezioni nuove o diverse rispetto a quelle già devolute.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    comma 1-bis, dello stesso articolo 13

    Serve come parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, le garanzie del termine dilatorio ex art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente operano solo per accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche svolti nei locali del contribuente; non si estendono agli accertamenti a tavolino relativi a tributi non armonizzati.
  • Nel processo tributario, le questioni non accolte in primo grado devono essere specificamente riproposte in appello in modo chiaro e univoco; il generico richiamo agli atti di parte non basta e determina rinuncia alle questioni non riproposte.
  • Il giudizio di rinvio è un processo chiuso: le parti non possono introdurre domande, eccezioni o difese nuove che alterino il thema decidendum fissato dalla sentenza rescindente.
  • L’atto di riassunzione nel giudizio di rinvio non è una nuova impugnazione, ma un mero impulso processuale che riattiva la prosecuzione del giudizio nei limiti del giudicato e delle preclusioni maturate.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito il deposito di nuovi documenti tramite memoria, salvo i casi eccezionali espressamente previsti dalla legge e nel rispetto dei termini di produzione.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto alla rifusione delle spese di legittimità e, se dovuto, al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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