Sentenza n. 5803/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Quarta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva annullato l'ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento di un vaporetto e dei rifiuti presenti al suo interno, nonché l'intimazione di pagamento dei costi sostenuti in via sostitutiva
Esito
Favorevole al resistente (destinatari dell'ordinanza)
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha appellato la sentenza del TAR, deducendo carenza di istruttoria e motivazione. Ha sostenuto che i privati, avendo rimorchiato e collocato nel 2011 il vaporetto in un'area demaniale, avrebbero assunto una posizione di garanzia sul bene, protrattasi nel tempo per effetto di una condotta omissiva negligente. Secondo l'appellante, il natante era già qualificabile come rifiuto nel 2011, poiché rotto, fuori uso e destinato a essere abbandonato, e la responsabilità colposa dei privati sarebbe desumibile sia dalle loro dichiarazioni sia dal successivo protrarsi dello stato di degrado. Il Comune ha inoltre contestato la rilevanza attribuita dal TAR all'utilizzo del vaporetto come abitazione fino al 2019 e alla donazione del bene nel 2020. È stata altresì chiesta la riunione con altro appello, istanza respinta perché riguardante una sentenza diversa e motivi non sovrapponibili.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto dirimente che, al momento del trasporto nel 2011, il vaporetto non potesse essere qualificato come rifiuto per il solo fatto che il motore non funzionava. Mancando tale qualificazione originaria, non era configurabile la colpevolezza dei privati, neppure applicando analogicamente il criterio di diligenza previsto dall'art. 193 del d.lgs. n. 152/2006 per il formulario di identificazione dei rifiuti. La concessione della residenza sul vaporetto costituisce inoltre un elemento incompatibile con la sua qualificazione come rifiuto. Il Collegio ha escluso che il mero trasporto di un bene, quando esso non è ancora un rifiuto, determini una posizione di garanzia sine die sul suo futuro destino: tale tesi è priva di fondamento normativo e logicamente estenderebbe indefinitamente la responsabilità a chiunque sia entrato in contatto con il bene. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità della vicenda fattuale.
Norme richiamate
art. 192 d.lgs. 152/2006
La disposizione costituisce la base normativa dell'ordinanza comunale di rimozione, recupero o smaltimento dei rifiuti abbandonati; la relativa responsabilità presuppone tuttavia che il bene fosse qualificabile come rifiuto e che sussista un profilo di colpevolezza del destinatario.
art. 183, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006
La nozione di rifiuto è rilevante per stabilire se il vaporetto fosse già tale al momento del trasporto; lo stato di non funzionamento del motore, da solo, non basta a integrare tale qualificazione.
art. 193 d.lgs. 152/2006
Il criterio di diligenza previsto per la compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti non può fondare, neppure analogicamente, la colpevolezza di chi abbia trasportato un bene che all'epoca non era qualificabile come rifiuto.
Massime di principio
- Ai fini dell'imputazione della responsabilità per abbandono di rifiuti, occorre accertare che il bene fosse qualificabile come rifiuto nel momento della condotta contestata; il solo mancato funzionamento del bene non è sufficiente a dimostrare tale qualificazione.
- Il mero trasporto o collocamento di un bene che, al momento della condotta, non è un rifiuto non determina una posizione di garanzia sine die rispetto al suo eventuale futuro abbandono o degrado, in assenza di una specifica base normativa.
- La responsabilità per l'abbandono di rifiuti non può essere fondata su una generica condotta omissiva protratta nel tempo quando manca la prova che il destinatario avesse, già al momento della condotta originaria, trasportato o abbandonato un bene qualificabile come rifiuto.
- Elementi oggettivi incompatibili con la qualificazione del bene come rifiuto, come l'utilizzo del bene quale abitazione con il riconoscimento amministrativo della relativa residenza, devono essere considerati nella valutazione della responsabilità per abbandono.
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