Ordinanza n. 1276/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'informazione antimafia interdittiva n. -OMISSIS- del Prefetto di Avellino.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione antimafia interdittiva adottata dal Prefetto di Avellino
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, una nuova informazione antimafia interdittiva emessa all'esito del riesame disposto dall'Amministrazione dopo l'annullamento, per deficit motivazionale, di una precedente comunicazione interdittiva con sentenza della stessa Sezione. L'Amministrazione ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR adito, sostenendo il rilievo della sede legale della società nella Provincia di Avellino. Il ricorrente ha invece fatto valere la propria posizione personale e societaria nei confronti della misura interdittiva, la cui legittimità è stata esaminata in sede cautelare.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo sussistente la competenza del TAR Campania - Napoli poiché, come riconosciuto dalla stessa Amministrazione nel provvedimento impugnato, la sede effettiva e operativa della società si trova nella Provincia di Napoli, nonostante la sede legale sia in Provincia di Avellino. Nel merito cautelare ha ritenuto carente il fumus boni iuris. A un sommario esame, la nuova interdittiva è apparsa adeguatamente motivata rispetto ai motivi di permeabilità mafiosa, anche in considerazione del riesame seguito al precedente annullamento per deficit motivazionale. Il quadro indiziario è stato ritenuto significativo per la pluralità e sistematicità degli elementi: la condanna definitiva del ricorrente a dieci anni di reclusione per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti; la presenza, in controlli di polizia plurimi e recenti, di soggetti vicini alla criminalità organizzata e destinatari di misure cautelari per associazione mafiosa o reati-spia; ulteriori precedenti e segnalazioni concernenti falsi, armi ed esplosivi, ricettazione e illeciti in materia di reddito di cittadinanza; i rapporti familiari con il fratello, condannato per traffico di stupefacenti e più recentemente imputato, tra l'altro, per associazione mafiosa e reati aggravati dal metodo mafioso. La domanda cautelare è stata pertanto respinta per carenza del fumus boni iuris; le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riguardo al fumus boni iuris.
art. 416-bis c.p.
Il riferimento a procedimenti e misure cautelari per associazione di tipo mafioso costituisce parte del quadro indiziario considerato ai fini della valutazione del pericolo di infiltrazione mafiosa.
art. 416-bis.1 c.p.
L'aggravante del metodo mafioso, richiamata con riferimento a un procedimento penale riguardante il fratello del ricorrente, è stata considerata quale elemento del quadro indiziario.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare enti e persone.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali particolari e dell'oscuramento disposto dalla Segreteria.
Massime di principio
- Ai fini della competenza territoriale del TAR, nella controversia relativa a un'informazione antimafia interdittiva può assumere rilievo la sede effettiva e operativa dell'impresa, anche se diversa dalla sede legale, soprattutto quando tale localizzazione sia riconosciuta dalla stessa Amministrazione nel provvedimento impugnato.
- In sede cautelare, il fumus boni iuris difetta quando l'informazione antimafia, adottata all'esito del riesame conseguente all'annullamento di una precedente interdittiva per deficit motivazionale, esponga adeguatamente le ragioni della permeabilità mafiosa attraverso una pluralità di elementi indiziari coordinati e sistematici.
- La valutazione prefettizia del pericolo di infiltrazione mafiosa può fondarsi, in una prospettiva complessiva, sulla combinazione di condanne definitive o segnalazioni riguardanti il titolare o amministratore dell'impresa, frequentazioni recenti con soggetti collegati alla criminalità organizzata e rapporti familiari con persone coinvolte in reati di criminalità organizzata o reati-spia.
- La condanna definitiva per un grave reato indicativo di contiguità criminale non esaurisce necessariamente la valutazione antimafia: elementi successivi, quali frequentazioni recenti, ulteriori precedenti e relazioni familiari, possono concorrere a dimostrare l'attualità del pericolo di infiltrazione.
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