Cassazione Civile, Ordinanza n. 19314/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
I contribuenti impugnavano per cassazione la sentenza della CTR Toscana che aveva confermato la legittimità di avvisi di accertamento emessi nei loro confronti per gli anni d’imposta 2010-2012, a seguito di una verifica fiscale svolta nei confronti della società di cui erano soci e che era stata cancellata prima della notifica degli atti. Con il primo motivo deducevano violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che il giudicato formatosi su una precedente sentenza della CTP di Lucca, relativa all’anno 2009, che aveva dichiarato la nullità del PVC e degli atti conseguenti, dovesse estendersi anche agli anni successivi, poiché avrebbe travolto non solo il PVC ma l’intera verifica fiscale. Con il secondo motivo denunciavano omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 2909 e 2495 c.c., nonché dell’art. 36, comma 5, del d.P.R. n. 602/1973, contestando l’applicazione del principio successorio dei soci nei debiti tributari della società estinta: sostenevano che, al momento della cancellazione, non esistesse alcun accertamento valido e definitivo nei confronti della società e quindi non potesse configurarsi alcuna obbligazione tributaria trasferibile ai soci.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudicato invocato dai ricorrenti riguardava una questione di diritto, e non di fatto, sicché non poteva esplicare efficacia preclusiva estesa ad annualità diverse da quella decisa; inoltre il giudicato esterno opera nei giudizi identici e nei limiti dell’accertamento delle questioni di fatto, non delle conseguenze giuridiche. Ha ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile perché non dimostrava che il PVC annullato fosse il medesimo posto a base degli avvisi per il 2010-2012 e perché, sotto la veste dell’omesso esame di un fatto, censurava in realtà una valutazione giuridica sulla portata del giudicato; infondato perché la giurisprudenza di legittimità riconosce che i soci succedono nei rapporti debitori della società cancellata anche se non vi sia stato riparto finale, e la CTR aveva correttamente applicato tale principio. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 324 c.p.c.
richiamato come norma sul giudicato formale, invocato dai ricorrenti per sostenere l’efficacia preclusiva della precedente decisione
art. 2909 c.c.
richiamato come norma sul giudicato sostanziale; la Corte precisa che il giudicato esterno preclude nei limiti dell’accertamento di questioni di fatto nei giudizi identici, non delle conseguenze giuridiche
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato quale motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato quale motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo
art. 2495 c.c.
richiamato in relazione alla cancellazione della società e alla successione dei soci nei rapporti pendenti
art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602/1973
richiamato dai ricorrenti a sostegno della pretesa illegittimità dell’accertamento nei confronti degli ex soci
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014
menzionato nel richiamo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla permanenza per cinque anni dell’effetto estintivo della società cancellata nel settore tributario e contributivo
Cass., Sez. Un., n. 6070/2013
richiamata come precedente che afferma il fenomeno successorio dei soci nei rapporti debitori della società cancellata
Cass., Sez. Un., n. 619/2021
richiamata per affermare la giurisdizione tributaria sulle controversie concernenti l’impugnazione degli avvisi notificati agli ex soci di società cancellata
Cass. n. 10456/2021
richiamata per il principio dell’estensione del giudicato quando l’atto presupposto è unico e viene meno
Cass. n. 11328/2022
richiamata per il principio secondo cui il giudicato esterno opera nei limiti dell’accertamento di questioni di fatto
Cass. n. 6405/2025
richiamata come precedente reso nei confronti dello stesso ricorrente, in linea con il principio sul giudicato
Cass. n. 17243/2018
richiamata per ribadire che i soci succedono nei rapporti debitori della società cancellata indipendentemente dal riparto finale di liquidazione
Cass. n. 9094/2017
richiamata a sostegno del principio successorio dei soci
Cass. n. 15035/2017
richiamata a sostegno del principio successorio dei soci
Cass. n. 16655/2011
richiamata per distinguere tra omesso esame di un fatto e censura della valutazione giuridica
Cass. n. 20029/11
richiamata per il limite oggettivo del giudicato esterno
Cass. n. 5727/18
richiamata per il limite oggettivo del giudicato esterno
Cass. n. 26457/17
richiamata per il limite oggettivo del giudicato esterno
Cass. n. 14303/17
richiamata per il limite oggettivo del giudicato esterno
Cass. n. 20257/15
richiamata per il limite oggettivo del giudicato esterno
Cass. n. 21395/17
richiamata per il limite oggettivo del giudicato esterno
Massime di principio
- Il giudicato esterno preclude la riproposizione delle sole questioni di fatto definitivamente accertate in un precedente giudizio tra le stesse parti, mentre non si estende automaticamente alle conseguenze giuridiche tratte da quei fatti, né ad annualità d’imposta diverse se non vi sia identità dell’oggetto accertato.
- Se il precedente giudizio ha riguardato la nullità di un atto o di una verifica per una determinata annualità, la sua efficacia preclusiva verso avvisi relativi ad anni successivi va verificata in concreto e non può essere affermata in modo automatico, soprattutto quando non sia dimostrata l’identità del PVC o dell’atto presupposto.
- Nel contenzioso tributario relativo a società cancellate, gli ex soci succedono nei debiti tributari della società estinta anche in assenza di riparto finale di liquidazione; la pretesa fiscale può quindi essere validamente rivolta nei loro confronti secondo il principio successorio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo non è ammissibile quando, sotto tale veste, si controverte in realtà sulla qualificazione giuridica della portata di un giudicato o sull’estensione dei suoi effetti.
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