Cassazione Civile, Sentenza n. 20190/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione in Cassazione della sentenza n. 3070/2/18 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che aveva confermato la legittimità di un avviso di accertamento (n. 101/5009) relativo alla TARSU dovuta dalla ricorrente per gli anni 2005-2007. Il ricorso principale era fondato su quattro motivi; successivamente la ricorrente ha depositato memoria con documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo (d.l. 23.10.2018 n.119, art.3 conv. in l. 17.12.2018 n.136), produzione della cartella di pagamento, comunicazione dell'agente della riscossione con determinazione dell'ammontare per la definizione e prova del pagamento delle rate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere in conseguenza dell'adesione della ricorrente alla definizione agevolata e della conseguente rinuncia ai giudizi pendenti. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la domanda di ammissione alla definizione comporta un'inequivoca rinuncia al ricorso quando vi si dà seguito con il pagamento/adempimento. Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate; non è stata disposta liquidazione delle spese di Cassazione in mancanza di attività difensiva della parte intimata. Inoltre la Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore versamento del contributo unificato ai sensi del d.p.r. n.115/2002, art.13, comma 1-quater, ritenendo tale misura limitata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136
L'adesione alla definizione agevolata prevista dalla norma, con l'assunzione dell'impegno a definire i carichi iscritti a ruolo, determina l'estinzione del giudizio nei confronti dei carichi definiti se viene data esecuzione all'impegno (pagamento o rateizzazione prevista).
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Norma che disciplina la cessazione della materia del contendere e prevede che, in caso di estinzione per definizione/pagamento, le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
art. 13, comma 1-quater (introdotto dall'art.1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228)
La Corte interpreta la norma nel senso che l'ulteriore versamento del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e si applica limitatamente ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non alle estinzioni conseguenti a definizione agevolata.
Cassazione - giurisprudenza richiamata
Cass. 30 novembre 2018, n. 31021; Cass. 7 dicembre 2017, n. 29394; Cass. 6 agosto 2019, n. 20967; Cass. 2 maggio 2019, n. 11540; Cass. 3 ottobre 2018, n. 24083; Cass. 12 novembre 2015, n. 23175; Cass. 28 maggio 2020, n. 10140; Cass. 18 luglio 2018, n. 19071
La Corte richiama precedenti orientamenti secondo cui: l'adesione alla definizione agevolata comporta rinuncia ai giudizi pendenti quando la dichiarazione di adesione è seguita dall'adempimento; l'estinzione del giudizio consegue dalla rinuncia effettivamente realizzata; e l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo è limitata ai casi di rigetto/inammissibilità/improcedibilità.
Massime di principio
- L'adesione alla procedura di definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo e l'effettiva esecuzione dell'impegno (pagamento o rateizzazione risultante dagli atti) determinano l'estinzione del giudizio tributario relativo a quei carichi: il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere.
- La presentazione della domanda di adesione alla definizione, e soprattutto il compimento degli atti richiesti dalla procedura, equivale a una rinuncia ai ricorsi pendenti con riferimento ai carichi definiti; pertanto chi intende conservare il contenzioso deve evitare di aderire alla definizione o valutare attentamente la portata della rinuncia.
- Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate; in mancanza di attività difensiva da parte dell'intimato il giudice può non procedere a una liquidazione delle spese di Cassazione a suo carico.
- L'ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del d.p.r. n.115/2002 art.13, comma 1-quater) non si applica automaticamente alle estinzioni per definizione agevolata: è una misura di natura eccezionale limitata ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- In casi analoghi è opportuno depositare in giudizio tutta la documentazione che prova l'adesione e l'effettivo pagamento/ratifica (cartella di pagamento, comunicazioni dell'ente riscossore, ricevute di versamento o piano di rateizzazione adempiuto) per ottenere la dichiarazione di estinzione del giudizio.
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