Sentenza n. 3587/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento a. della graduatoria di merito dei candidati vincitori del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia”, pubblicata dal Ministero resistente in data 15.06.2024, nella parte in cui non include tra gli utilmente collocati il nominativo dell’odierna ricorrente per il distretto di Corte d’appello di Lecce; a.1 della graduatoria vincitori ed idonei per il distretto di Corte d’appello di Lecce di scorrimento a copertura dei posti rimasti scoperti rispetto a quelli previsti a bando, limitando la partecipazione ad un numero di unità sufficiente a coprire le sedi vacanti e disponibili, pubblicata dal Ministero resistente in data 27 giugno 2024: “ Provvedimento 27 giugno 2024 – Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia Scorrimento - Assunzione vincitori” prot. m_dg.DOG. 27/06/2024.0011397.ID; b. dell’avviso del 17 giugno 2024, pubblicato in data 19 giugno 2024, prot. m_dg.DOG. 17/06/2024.0010586.ID, recante il provvedimento di assunzione dei vincitori di concorso, con il “Codice LE” per il distretto di Corte d’appello di Lecce; c. ove occorra e per quanto di ragione, del Bando di concorso RIPAM per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di n. 3.946 unità di addetti ufficio del processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, pubblicato con avviso del 5 aprile 2024; d. ove occorra e per quanto di ragione, degli atti, non conosciuti alla parte istante, relativi all’attribuzione del punteggio ai candidati vincitori e idonei della Corte d’appello di Lecce, ivi inclusi gli atti relativi all’odierna parte istante, sulla base dei quali è stata stilata la graduatoria di merito dei vincitori impugnata al superiore punto; e. di tutti gli atti connessi, consequenziali e/o presupposti agli atti e provvedimenti sopra impugnati, ancorchè non conosciuti e/o notificati all’odierna ricorrente, ivi inclusi (i) il verbale con cui è stata approvata la graduatoria dei vincitori, (ii) il verbale con cui è stata approvata la graduatoria dei degli idonei, (iii) la graduatoria degli idonei per il medesimo concorso relativo al distretto della Corte d’appello di Lecce, mai pubblicati dall’Amministrazione resistente, (iv) il verbale con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio; nonchè per l’accertamento 1. dell’obbligo e per la condanna dell’Amministrazione resistente a disporre l’inserimento in graduatoria dell’odierna parte ricorrente con il punteggio e nella posizione legittimamente spettanti, con adozione di ogni provvedimento conseguente, anche relativo all’assunzione; 2. in via subordinata, dell’ulteriore interesse della ricorrente dell’eliminazione del criterio della disposta riserva di posti messi a concorso nel numero asseritamente superiore alle soglie previste per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria finale dei vincitori del concorso per addetti all'Ufficio per il processo nel distretto della Corte d'appello di Lecce, successivo scorrimento, avviso di assunzione dei vincitori e atti di valutazione dei titoli
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concorsuali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, che aveva conseguito 25,5 punti nella prova scritta ed era stata ammessa alla valutazione dei titoli, ha contestato la mancata inclusione tra i vincitori della graduatoria finale. Ha dedotto, anzitutto, l'omessa attribuzione di due punti per il possesso di una laurea magistrale conseguita nel 1996, ritenuta titolo superiore rispetto alla laurea triennale richiesta per l'accesso. Ha inoltre censurato il raddoppio dei punteggi attribuito ai candidati che avevano conseguito il titolo entro i sette anni precedenti la scadenza del termine di presentazione della domanda. Ha infine sostenuto di avere diritto al riconoscimento dei punteggi relativi all'abilitazione forense, all'abilitazione all'insegnamento in materie giuridiche ed economiche e all'abilitazione quale gestore della crisi da sovraindebitamento, indicando un punteggio complessivo di 33,70, superiore a quello di alcuni candidati collocati in posizione utile. Ha riferito di avere presentato un'istanza di accesso agli atti rimasta inevasa e ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati, l'inserimento in graduatoria nella posizione spettante e l'eventuale assunzione; in subordine, ha contestato la riserva di posti prevista dalla lex specialis. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il difetto di prova dello ius postulandi per la difesa personale della ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ritenendo che essa fosse estranea alla procedura concorsuale, imputabile alla Commissione RIPAM e al Ministero della Giustizia. Ha ritenuto provata la legittimazione della ricorrente a difendersi personalmente ai sensi dell'art. 23 c.p.a., essendo stato prodotto il certificato di iscrizione all'Albo degli avvocati e non essendo stata fornita prova di sospensione o cancellazione. Nel merito, ha respinto il ricorso. Quanto alla mancata attribuzione del punteggio per la laurea magistrale e alla contestazione del criterio temporale dei sette anni, il Collegio ha richiamato i propri precedenti, ritenendo legittime sia l'equiparazione dei diversi titoli di accesso sia la previsione di un punteggio aggiuntivo per i titoli conseguiti entro il predetto periodo. Quanto alle abilitazioni professionali, l'Amministrazione ha documentato che i relativi punteggi erano stati effettivamente attribuiti; tali punteggi, tuttavia, non erano sufficienti a collocare la ricorrente tra i vincitori, anche in ragione delle riserve previste dal bando, specificamente non contestate. Le spese di lite sono state compensate, poiché la ricorrente aveva conosciuto la composizione del proprio punteggio soltanto dopo l'instaurazione del giudizio.
Norme richiamate
art. 23 c.p.a.
difesa personale in giudizio
La difesa personale dell'avvocato è stata ritenuta provata mediante la produzione del certificato di iscrizione all'Albo, in assenza di prova contraria circa sospensione o cancellazione.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a una procedura concorsuale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è priva di legittimazione passiva quando non abbia svolto alcun ruolo nella procedura e gli atti siano imputabili esclusivamente all'organismo che ha gestito la selezione e all'amministrazione presso cui i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio.
- La legittimazione dell'avvocato a difendersi personalmente nel processo amministrativo può essere comprovata dalla produzione del certificato di iscrizione all'Albo professionale; chi contesta tale legittimazione deve fornire la prova di eventuali cause sopravvenute di sospensione o cancellazione.
- È legittima l'equiparazione, ai fini dell'attribuzione dei punteggi concorsuali, tra i diversi titoli di studio previsti come titoli di accesso quando tale criterio sia stabilito dalla disciplina della procedura e non risulti specificamente illegittimo.
- È legittima la previsione di un punteggio aggiuntivo collegato al conseguimento del titolo entro un determinato periodo temporale anteriore alla scadenza della domanda, quando il criterio sia previsto dalla disciplina concorsuale.
- L'effettivo riconoscimento dei punteggi spettanti per le abilitazioni professionali non comporta il diritto all'inserimento tra i vincitori se il punteggio complessivo resta insufficiente anche per effetto delle riserve previste dalla lex specialis, non specificamente contestate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 466/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 391/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 392/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 393/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 394/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 395/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →