Cassazione Civile, Ordinanza n. 00736/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso, per l'anno d'imposta 2007, un avviso di accertamento nei confronti di una società di capitali per maggior reddito e, conseguentemente, un ulteriore avviso nei confronti del socio per maggiori utili/dividendi imputati per trasparenza, con recupero di Irpef, addizionali, contributi INPS e accessori. I giudici di merito avevano annullato gli atti ritenendo decisiva la cancellazione della società dal registro delle imprese e la asserita nullità della notifica dell'avviso societario, con conseguente caducazione anche dell'avviso al socio. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione degli artt. 1 e 44 TUIR e dell'art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che l'accertamento del reddito della società e quello del socio sono atti autonomi, privi di un rapporto procedimentale o formale di presupposizione, sicché l'eventuale invalidità o annullamento del primo non determina automaticamente l'invalidità del secondo; il reddito della società può essere verificato incidenter tantum nel giudizio sull'avviso al socio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR della Campania in diversa composizione per un nuovo esame, anche sulla deduzione del controricorrente secondo cui il socio sarebbe divenuto tale solo successivamente all'anno d'imposta accertato. La Corte ha ritenuto errata la tesi dei giudici di merito secondo cui l'avviso al socio sarebbe travolto dalla sorte dell'avviso alla società estinta, affermando invece l'autonomia dei due accertamenti e la possibilità di verificare incidenter tantum il maggior reddito societario nel giudizio relativo al socio. Le spese sono state demandate al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 1 TUIR
Richiamato per inquadrare l'imputazione del reddito ai fini fiscali, in relazione alla diversa soggettività della società e del socio.
art. 44 TUIR
Richiamato per fondare la rilevanza del reddito di partecipazione imputato al socio.
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come base del potere di accertamento del maggior reddito nei confronti del contribuente.
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
Citat0 nei fatti come norma posta a fondamento dell'accertamento emesso verso la società.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Indica il vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- Tra l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società e quello emesso nei confronti del socio per il reddito di partecipazione non esiste un rapporto di presupposizione giuridica o procedimentale tale da condizionare la validità del secondo alla sorte del primo.
- L'eventuale annullamento dell'accertamento societario non comporta automaticamente l'annullamento dell'accertamento emesso al socio, purché il maggior reddito della società possa ancora essere verificato incidenter tantum nel giudizio relativo al socio.
- In materia di redditi imputati per trasparenza o per partecipazione, l'Amministrazione può agire separatamente verso la società o verso il socio, perché il medesimo fatto economico rileva autonomamente in capo a soggetti diversi.
- Il giudice che esamina l'avviso al socio può verificare incidentalmente l'esistenza del maggior reddito della società, senza che ciò implichi la necessità di un previo accertamento valido ed efficace nei confronti della società stessa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00670/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00674/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00675/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00676/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00677/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00678/2024 del 09/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →