Sentenza n. 5011/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 2109/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Veneto che aveva annullato la deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe TARI 2022 per la categoria delle autorimesse
Esito
Favorevole al resistente (impresa contribuente)
Prevale il privato
La controversia
Una società che gestisce un'autorimessa per parcheggio non custodito aveva impugnato la deliberazione con cui il Comune di Venezia aveva approvato le tariffe TARI 2022, applicando alla relativa attività un prelievo parametrato a una produzione presunta di rifiuti pari a 4,9 kg/mq annui e a una tariffa di 4,6 euro/mq. La società deduceva la violazione dell'art. 1, commi 651 e seguenti, 667 e 668, della l. n. 147/2013 e dell'art. 3 e del punto 3 dell'allegato 1 al d.P.R. n. 158/1999, sostenendo che la misurazione puntuale dei rifiuti prodotti costituisse il criterio ordinario e che il metodo presuntivo potesse essere utilizzato solo in via subordinata e previa adeguata motivazione. Deduceva inoltre eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, disparità di trattamento, illogicità e contraddittorietà, producendo una perizia secondo cui la produzione effettiva delle autorimesse sarebbe stata di circa 0,3 kg/mq annui. Il TAR aveva accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati, imponendo la riedizione del potere. Il Comune proponeva appello articolato in quattro motivi: erronea interpretazione dell'art. 1, commi 651 e 652, della l. n. 147/2013; violazione delle competenze di ARERA e del Consiglio di bacino; violazione dell'art. 4.4 dell'allegato 1 al d.P.R. n. 158/1999, con censure di illogicità, contraddittorietà, carenza di motivazione e irragionevolezza; violazione dell'art. 1, comma 654, della l. n. 147/2013, in relazione all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio. Il Comune sosteneva che il proprio sistema fosse il metodo normalizzato di cui al comma 651, che tanto tale metodo quanto quello del comma 652 fossero comunque presuntivi, che la produzione effettiva della singola utenza non potesse incidere sui coefficienti applicati alla categoria e che la riedizione del potere potesse compromettere l'equilibrio complessivo del gettito TARI.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha chiarito che la disciplina della TARI distingue tra il criterio ordinario fondato sul rinvio ai criteri del d.P.R. n. 158/1999 e il criterio presuntivo utilizzabile in via subordinata. Nel sistema delineato dal d.P.R. n. 158/1999, la misurazione puntuale della quantità di rifiuti prodotti costituisce il regime ordinario per la parte variabile della tariffa; il sistema presuntivo è ammesso per gli enti locali che non abbiano ancora organizzato o validamente sperimentato tecniche di misurazione individuale. Non è quindi fondata la tesi del Comune secondo cui i metodi dei commi 651 e 652 dell'art. 1 della l. n. 147/2013 sarebbero equivalenti e liberamente alternativi. Il secondo motivo è stato respinto anche perché generico e perché l'art. 4.3 del d.P.R. n. 158/1999, invocato dal Comune, riguarda la parte fissa della tariffa, mentre la controversia concerneva la parte variabile. Il terzo motivo è stato respinto poiché la questione non riguardava l'erronea applicazione del coefficiente Kd alla singola utenza, ma la scelta preliminare, non adeguatamente motivata, di adottare il criterio presuntivo in luogo di quello ordinario puntuale; tale carenza risultava particolarmente rilevante in presenza di una possibile sproporzione del carico fiscale per la categoria delle autorimesse. Il quarto motivo è stato respinto: l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio non sana l'illegittimità derivante dalla carenza motivazionale della deliberazione tariffaria, né consente all'amministrazione di mantenere un atto illegittimo per esigenze di equilibrio del gettito. L'annullamento comporta la riedizione del potere nel rispetto dei criteri indicati dal giudice. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in 10.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 1, commi 651 e 652, l. n. 147/2013
Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati dal regolamento di cui al d.P.R. 158/99; può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie.
Il comma 651 individua il criterio ordinario fondato sui criteri del d.P.R. n. 158/1999, mentre il comma 652 prevede un criterio presuntivo subordinato e sussidiario, non liberamente equivalente al criterio ordinario.
art. 1, comma 654, l. n. 147/2013
In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.
L'obbligo di copertura integrale dei costi non esonera il Comune dal dovere di adottare tariffe legittime e adeguatamente motivate e non sana l'illegittimità dell'atto tariffario.
art. 1, commi 667 e 668, l. n. 147/2013
Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
La disciplina della tariffa corrispettiva presuppone sistemi di misurazione puntuale; la disposizione è richiamata per distinguere la TARIP dalla TARI oggetto della controversia.
art. 5, comma 2, d.P.R. n. 158/1999
La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati (per kg) prodotta da ciascuna utenza. Gli Enti locali che non abbiano validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti possono applicare un sistema presuntivo.
La misurazione individuale della quantità di rifiuti costituisce il criterio ordinario per la parte variabile; il metodo presuntivo è ammesso soltanto in assenza di tecniche individuali validamente sperimentate.
art. 6, comma 2, d.P.R. n. 158/1999
La parte variabile della tariffa è attribuita attraverso l'organizzazione e strutturazione di sistemi di misurazione della quantità di rifiuto conferita dalle singole utenze. Gli Enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo.
Il sistema presuntivo ha natura sussidiaria rispetto alla misurazione puntuale e può essere utilizzato dagli enti locali non ancora organizzati per la misurazione individuale.
art. 4.3 e art. 4.4 dell'allegato 1 al d.P.R. n. 158/1999
Il criterio richiamato dal Comune per la produzione potenziale attiene alla parte fissa della tariffa, non alla parte variabile controversa; la questione decisiva riguarda quindi la scelta del metodo di misurazione, non la mera individuazione del coefficiente Kd.
art. 1, comma 527, l. n. 205/2017
La disposizione è richiamata nel motivo d'appello in relazione alle competenze attribuite ad ARERA, ma il motivo è stato respinto senza una specifica statuizione innovativa sul riparto di competenze.
Massime di principio
- Nella determinazione della parte variabile della TARI, la misurazione puntuale della quantità di rifiuti prodotti dalle singole utenze costituisce il criterio ordinario derivante dal d.P.R. n. 158/1999; il metodo presuntivo è ammesso in via subordinata per gli enti locali non ancora organizzati o non adeguatamente attrezzati per la misurazione individuale.
- La scelta dell'ente locale di applicare il metodo presuntivo alla parte variabile della TARI, anziché il criterio ordinario della misurazione puntuale, deve essere adeguatamente motivata, soprattutto quando siano prospettati effetti sproporzionati o iniqui per una specifica categoria di utenze.
- La contestazione della tariffa fondata sulla sproporzione tra rifiuti effettivamente prodotti e rifiuti presunti non investe necessariamente l'erronea individuazione del coefficiente applicato alla categoria, ma può riguardare, logicamente in via anteriore, la legittimità della scelta del metodo presuntivo e la sua motivazione.
- L'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio rifiuti non consente all'amministrazione di mantenere un provvedimento tariffario illegittimo per carenza di istruttoria o motivazione; gli oneri derivanti dall'illegittimità dell'atto gravano sull'amministrazione e impongono, se necessario, la riedizione del potere.
- La verifica della legittimità dei coefficienti e dei criteri tariffari deve distinguere tra parte fissa e parte variabile della TARI: un criterio riferito alla parte fissa non può giustificare la determinazione della parte variabile oggetto di contestazione.
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