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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10691/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che fosse stato proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla disciplina speciale del reclamo avverso il decreto applicativo del regime detentivo ex art. 41-bis ord. pen. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il difensore del detenuto ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il reclamo avverso il decreto di applicazione del regime detentivo speciale ex art. 41-bis ord. pen. Il ricorso deduceva la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, prospettando tale carenza come vizio riconducibile alla violazione di legge, unico vizio deducibile ai sensi dell'art. 41, comma 2-sexies, L. n. 354 del 1975. La Corte ha però rilevato che l'ordinanza impugnata conteneva una motivazione diffusa e congrua; perciò la doglianza era in realtà diretta a censurare il vizio di motivazione, non consentito nel particolare regime impugnatorio previsto dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 41-bis L. n. 354 del 1975

    richiamato come base normativa del regime detentivo speciale applicato al detenuto

  • art. 41, comma 2-sexies, L. n. 354 del 1975

    indicato come norma che limita il ricorso alle sole denunce di violazione di legge avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza sul reclamo del detenuto

  • Cassa delle ammende

    destinataria della sanzione pecuniaria conseguente alla declaratoria di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel procedimento di impugnazione previsto per i provvedimenti relativi al regime detentivo speciale ex art. 41-bis ord. pen., il ricorso è ammissibile solo se fondato su dedotti vizi di violazione di legge nei limiti stabiliti dalla disciplina speciale.
  • Se l'ordinanza impugnata è sorretta da motivazione diffusa e congrua, una censura che sostanzialmente investa la sufficienza o la logicità della motivazione è inammissibile quando la legge consenta soltanto la deduzione di violazione di legge.
  • La deduzione formalmente qualificata come violazione di legge non è ammissibile quando, in concreto, mira a ottenere un sindacato di merito sul vizio di motivazione non previsto dal mezzo di impugnazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativiImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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