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Sentenza

Sentenza n. 865/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti: - della aggiudicazione disposta pubblicata e comunicata in data 3 novembre 2025 a favore di Impresa Foti S.r.l.; - di tutti i verbali di gara anche di quelli non conosciuti all’esito dei quali si è provveduto ad aggiudicare la procedura alla società controinteressata: - di tutti i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante ivi inclusi quelli volti a differire il termine di ricevimento delle offerte; - di tutti gli avvisi e le comunicazioni pubblicate in corso di procedura di gara della graduatoria finale; - dell’atto con cui le amministrazioni resistenti si sono determinate ad avviare la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara e a invitare a detta procedura la controinteressata; - dell’eventuale provvedimento di declaratoria di efficacia del contratto ove intervenuto; - di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche non conosciuto; e per la declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto/convenzione stipulato/a con la società controinteressata;

Giustizia amministrativa202504949

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del 3 novembre 2025 a favore dell’aggiudicataria, atti della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando e contratto eventualmente stipulato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l’aggiudicazione e gli ulteriori atti della procedura negoziata per l’affidamento di lavori di ripristino stradale, chiedendone l’annullamento, la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro, oppure il risarcimento per equivalente. Con il primo motivo ha dedotto la violazione delle disposizioni del d.lgs. 36/2023 in materia di esclusione e grave illecito professionale, nonché dei principi di fiducia, buona fede e risultato, lamentando carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, sviamento e travisamento. Con il secondo motivo ha contestato la violazione delle regole relative alla procedura negoziata e all’albo telematico degli operatori economici. Con i motivi aggiunti ha dedotto ulteriori violazioni delle disposizioni sui requisiti di partecipazione e sull’esclusione, della delibera ANAC n. 165 del 30 aprile 2025, del principio di continuità dei requisiti, della trasparenza e della par condicio, nonché dei principi di lealtà, correttezza e buona fede.

La decisione

Nelle more del giudizio, con comunicazione del 16 febbraio 2026, la stazione appaltante ha escluso l’aggiudicataria, ha annullato l’aggiudicazione e ha dichiarato che avrebbe proceduto allo scorrimento della graduatoria in favore della ricorrente, previa verifica del possesso dei requisiti generali e speciali. Il TAR ha ritenuto conseguentemente venuto meno l’interesse della seconda classificata alla decisione del ricorso, poiché l’autotutela amministrativa aveva rimosso l’aggiudicazione contestata e prefigurato l’affidamento in suo favore. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati pertanto dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di legittimità. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda e il celere intervento in autotutela.

Norme richiamate

  • art. 50 d.lgs. 36/2023

    La procedura di affidamento era stata indetta come procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi di tale disposizione; la sentenza non ne esamina nel merito la legittimità.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio, sentite le parti.

  • art. 96 d.lgs. 36/2023

    La disposizione è stata richiamata nei motivi di ricorso in relazione all’esclusione e alla verifica dei requisiti, senza essere interpretata dal giudice.

  • art. 94 d.lgs. 36/2023

    La disposizione è stata richiamata nei motivi aggiunti in relazione a una causa di esclusione, senza essere esaminata nel merito.

  • art. 95 d.lgs. 36/2023

    La disposizione è stata richiamata nel primo motivo di ricorso, senza esame giudiziale del merito.

  • art. 98 d.lgs. 36/2023

    La disposizione è stata richiamata in relazione alla disciplina del grave illecito professionale, senza esame giudiziale del merito.

  • art. 99 d.lgs. 36/2023

    La disposizione è stata richiamata nei motivi aggiunti, senza esame giudiziale del merito.

  • art. 1, comma 2, l. 241/1990

    È stato richiamato il principio di lealtà, correttezza e buona fede, ma la questione non è stata decisa per l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 2 d.lgs. 36/2023

    È stato richiamato il principio della fiducia, senza una pronuncia interpretativa.

  • art. 5 d.lgs. 36/2023

    È stato richiamato il principio del risultato e della buona fede, senza una pronuncia interpretativa.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio instaurato contro l’aggiudicazione, la stazione appaltante esclude l’aggiudicatario e annulla l’aggiudicazione, dichiarando di voler procedere allo scorrimento della graduatoria in favore del ricorrente previa verifica dei requisiti, viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione dell’impugnazione, con conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • L’intervento in autotutela della stazione appaltante che rimuove l’atto di aggiudicazione impugnato può determinare l’improcedibilità del ricorso anche quando l’amministrazione non abbia ancora formalizzato il successivo affidamento, se dagli atti risulta superata la lesione dedotta dal concorrente secondo classificato.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoria

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