Cassazione Penale, Sentenza n. 32995/2024 del 22/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per declaratoria d'inefficacia della misura cautelare in carcere per decorso dei termini a seguito dell'annullamento con rinvio, da parte della Corte di cassazione (sentenza del 21/02), della sentenza di appello che aveva confermato la condanna dell'imputato (tra l'altro per 416-bis e per reati connessi all'art. 74 DPR 309/1990). Tema giuridico principale: quale disciplina dei termini di durata della custodia cautelare si applica quando la Cassazione annulla con rinvio soltanto la qualificazione giuridica di un fatto (ossia se si tratta di giudicato parziale sulla responsabilità e dunque se si debba applicare l'art. 303, comma 2, o comma 4, c.p.p.), e se il termine è già spirato rendendo inefficace la misura.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo: in caso di annullamento con rinvio (salvo casi di chiaro giudicato parziale) trova applicazione l'art. 303, comma 2, c.p.p., per cui il termine di durata della misura si "riavvia" dalla data della sentenza di annullamento con rinvio (qui 21/02). Ne consegue che il termine di fase pertinente per le imputazioni qui in atto è quello relativo al grado d'appello (un anno e sei mesi) e non è decorso. Inoltre, il termine massimo previsto dal comma 4 (calcolato sulla pena edittale delle fattispecie disposte in primo grado, qui reati previsti dall'art. 74 commi 1 e 2 con massimi superiori a 20 anni) è di sei anni dall'inizio dell'esecuzione della misura e non è comunque spirato (la custodia è in atto dal marzo 2019). Sono state rigettate anche le doglianze sulla carenza di motivazione e sulla disparità di trattamento come generiche o non tempestivamente dedotte. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
La Cassazione ha annullato con rinvio anche in relazione alla responsabilità per il reato di associazione mafiosa; la decisione ha rilievo perché incide sulla misura cautelare ma non modifica la conclusione generale sull'applicazione dell'art. 303, comma 2.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
La Cassazione ha annullato con rinvio solo sotto il profilo della qualificazione giuridica per alcune contestazioni relative all'art. 74; la Corte territoriale deve però fare riferimento ai titoli di reato della sentenza di primo grado per valutare la durata massima della misura cautelare.
art. 303 c.p.p. (commi 1, 2 e 4)
La Corte interpreta il comma 2 come la disciplina generale da applicare in tutti i casi di annullamento con rinvio (salvo chiaro giudicato parziale), disponendo il "riavvio" del termine dalla data della sentenza rescindente; il comma 4 non è alternativo ma fissa il limite massimo della durata della misura in funzione della pena edittale e va considerato come un tetto invalicabile.
art. 304 c.p.p., comma 6
Richiamato come riferimento alla possibilità di sospensione con correttivo; la Corte segnala che il regime dei termini prevede diverse ipotesi di interruzione/sospensione che concorrono al calcolo complessivo.
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente, che viene applicata in caso di rigetto del ricorso.
art. 310 c.p.p.
Norma procedurale relativa all'appello avverso provvedimenti cautelari, citata come percorso processuale seguito dall'imputato.
art. 624 c.p.p., comma 2
Citato nel ricorso dal difensore in relazione alla possibilità che la Cassazione dichiari l'irrevocabilità di parte della decisione; la Corte non ritiene che la Cassazione abbia operato una limitazione tale da creare un giudicato parziale sulla responsabilità.
Massime di principio
- In caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, salvo che sia chiaramente individuabile un giudicato parziale sulla responsabilità, trova applicazione l'art. 303, comma 2, c.p.p.: il termine di durata della misura "riparte" dalla data della sentenza di annullamento con rinvio.
- Il comma 4 dell'art. 303 non è alternativo al comma 2: rappresenta il limite massimo assoluto di durata della misura, calcolato sulla pena edittale, e va considerato come tetto invalicabile nelle ipotesi di decorso non lineare (proroga, sospensione, regressione).
- L'annullamento che riguarda solo la qualificazione giuridica del fatto non equivale automaticamente a un giudicato parziale sulla responsabilità; ciò non impedisce l'applicazione del regime di cui al comma 2 quando l'annullamento comporti la reviviscenza della sentenza di primo grado.
- Per valutare la scadenza dei termini cautelari dopo un rinvio si deve fare riferimento, finché non definitivamente annullata, alla sentenza di primo grado resa nuovamente operante dal rinvio; da essa si desumono la pena complessiva e la durata massima applicabile della misura.
- Opposizioni o deduzioni tardive, generiche o non prospettate nei gradi precedenti rischiano di essere dichiarate inammissibili o irricevibili: va cura specificare e motivare fin dall'istanza iniziale e nell'appello ogni questione rilevante sulla inefficacia della misura.
- Le contestazioni di disparità di trattamento richiedono indicazioni fattuali precise: l'allegazione generica non è sufficiente per incidere sulla valutazione della legittimità della misura cautelare.
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