Sentenza n. 4719/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione cautelare - della determinazione n. 3863 del 18 dicembre 2025 con la quale l’Ufficio Unico Associato tra la Provincia di Monza e della Brianza e la Città Metropolitana di Milano per l’esercizio della funzione di Stazione Appaltante ha escluso San Marco S.p.A. dal lotto n. 1 della “procedura aperta ai sensi degli artt. 71 e 176 e ss. del D.lgs. 36/2023, per l'affidamento in concessione, in modalità multilotto, del servizio di gestione, accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsto dalla legge di bilancio n° 160 del 27.12.2019, per il Comune di Arcore (MB) - lotto 1 CIG B8CE8D9315”; - in parte qua della lex specialis di gara, con riferimento alla previsione che estende la portata applicativa della clausola sociale anche ad una risorsa estranea all’organico del gestore uscente e laddove interpretata dalla stazione appaltante come se imponesse ai concorrenti - a pena di esclusione - l’impegno ad assorbire almeno una delle risorse indicate nell’ “elenco (del) personale uscente” allegato al Capitolato; - di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o comunque consequenziale con particolare riferimento al verbale di gara del 10 dicembre 2025 di attivazione del soccorso procedimentale nei confronti dell’offerta tecnica di San Marco S.p.A. e del provvedimento – di data ed estremi ignoti – con il quale la concessione per cui è causa è stata aggiudicata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione della società dal lotto 1 della gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione dei canoni comunali, per mancata presentazione del progetto di assorbimento del personale; impugnazione anche della clausola sociale della lex specialis e degli atti connessi, compresa l’aggiudicazione intervenuta medio tempore
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, partecipante alla procedura aperta indetta nell’interesse del Comune di Arcore per una concessione della durata massima di 60 mesi e con importo stimato a base di gara di 220.000 euro, di cui 115.000 euro per costi della manodopera non ribassabili, ha contestato l’esclusione dal lotto 1. La stazione appaltante aveva ritenuto che l’impresa non avesse presentato il progetto di assorbimento richiesto dalla lex specialis, avendo invece dichiarato di non voler assorbire il personale impiegato dal gestore uscente e richiamato genericamente la sufficienza del proprio assetto organizzativo. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 57 e 102 del d.lgs. 36/2023, della lex specialis e dell’art. 41 Cost., nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione, disparità di trattamento, travisamento e illogicità. Con il secondo motivo ha contestato in parte qua la lex specialis, sostenendo che la clausola sociale fosse illegittimamente estesa a una risorsa estranea all’organico del gestore uscente e che fosse stata interpretata come imposizione, a pena di esclusione, dell’assorbimento di almeno una delle risorse indicate nell’elenco del personale uscente; ha dedotto le medesime violazioni normative e vizi di eccesso di potere. Dopo l’intervento dell’aggiudicazione, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione e non ha impugnato l’aggiudicazione con motivi aggiunti, chiedendo l’improcedibilità.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell’espressa dichiarazione della ricorrente di non voler proseguire il giudizio. Non ha quindi esaminato nel merito né le censure contro l’esclusione né quelle rivolte alla lex specialis. La cautelare era stata in precedenza respinta per difetto di periculum in mora: la durata dell’affidamento era di 60 mesi e, considerata la natura continuativa e fungibile del servizio, non risultavano ostacoli a un eventuale subentro in caso di esito favorevole del giudizio. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità e complessità sostanziale delle questioni, già rilevate nella fase cautelare.
Norme richiamate
artt. 57 e 102 d.lgs. 36/2023
Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 57 e 102 del d.lgs. 36/2023, della lex specialis e dell’art. 41 Cost., nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione, disparità di trattamento, travisamento e illogicità.
Le disposizioni sono richiamate esclusivamente come parametri delle censure di merito; il TAR non ne ha fornito un’interpretazione, avendo dichiarato il ricorso improcedibile senza esaminare le contestazioni.
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