Sentenza n. 600/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento - del Decreto della Prefettura di La Spezia n. -OMISSIS- portante il divieto di detenzione armi e munizioni ai sensi dell’art. 39 del TULPS; - del Decreto della Questura di La Spezia n. -OMISSIS- portante revoca del porto di fucile ad uso sportivo, nonché di tutti gli atti ad essi presupposti, conseguenti, inerenti e, comunque, connessi o allegati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi e munizioni ai sensi dell’art. 39 TULPS e conseguente decreto questorile di revoca del porto di fucile a uso sportivo
Esito
Favorevole al ricorrente (detentore di armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, proprietario di armi regolarmente denunciate e titolare di porto di fucile a uso sportivo, ha impugnato il divieto prefettizio di detenzione e la conseguente revoca della licenza questorile. I provvedimenti erano stati adottati dopo un tentativo di furto presso la sua abitazione: i ladri erano riusciti a entrare nell’immobile e a divellere la porta rinforzata che proteggeva il piano secondo, ma non avevano sottratto le armi, poi ritrovate nello stesso locale dagli agenti intervenuti. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 39, commi 1 e 2, TULPS, il difetto di motivazione, istruttoria e presupposti, nonché illogicità e contraddittorietà. Ha sostenuto di non avere adottato una custodia negligente, poiché le armi erano conservate nella stanza più protetta dell’abitazione, chiusa da una porta rinforzata con tre punti di chiusura, e che tale sistema offriva una protezione sostanzialmente equivalente a quella di un armadio blindato. Ha inoltre evidenziato di essere incensurato, di avere sempre dimostrato affidabilità e di avere comunque acquistato un armadio blindato dopo il tentato furto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato entrambi gli atti impugnati. Le censure sono state esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione. Il giudice ha valorizzato gli elementi documentali dai quali risultava che le armi erano state custodite al secondo piano, all’interno di una stanza protetta dalla porta rinforzata, cioè nel luogo più sicuro dell’abitazione, e che, nonostante l’effrazione, i ladri non erano riusciti a impossessarsene. La porta aveva ritardato significativamente l’azione criminosa, consentendo al ricorrente di rientrare e di chiamare le forze dell’ordine. Secondo il TAR, tale modalità di custodia assicurava garanzie di sicurezza equipollenti a quelle di un armadio blindato, offrendo una protezione ragionevole contro il furto e contro l’uso improprio da parte di terzi. Ne derivava l’insussistenza dei presupposti per il divieto di detenzione e per la revoca del porto d’armi, oltre al difetto di istruttoria e di presupposti degli atti amministrativi. Le amministrazioni resistenti sono state condannate alle spese di giudizio, liquidate in 1.800 euro, oltre spese generali, CPA e IVA.
Norme richiamate
art. 39 TULPS
Il divieto di detenzione di armi presuppone concreti elementi idonei a evidenziare l’inaffidabilità del detentore o una custodia non adeguatamente sicura. La custodia in una stanza protetta da una porta rinforzata può offrire garanzie equipollenti a quelle di un armadio blindato quando assicuri una protezione ragionevole contro il furto e l’uso improprio da parte di terzi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Disposizione richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Disposizioni richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Ai fini dell’esercizio del potere prefettizio di vietare la detenzione di armi ai sensi dell’art. 39 TULPS, l’amministrazione deve verificare in concreto l’adeguatezza delle modalità di custodia e la sussistenza di elementi effettivi indicativi di un rischio di furto, indebita disponibilità o uso improprio delle armi.
- La mancata custodia delle armi in un armadio blindato non determina di per sé l’inadeguatezza della custodia: una stanza adeguatamente protetta da una porta rinforzata può assicurare garanzie di sicurezza equipollenti, se offre una protezione ragionevole contro l’accesso di terzi.
- La circostanza che, durante un tentativo di furto con effrazione, le armi non siano state sottratte perché il sistema di protezione ne ha impedito o ritardato l’accesso costituisce un elemento concreto rilevante per escludere la negligenza del detentore e l’insufficienza della custodia.
- Il divieto prefettizio di detenzione e la conseguente revoca del porto d’armi sono illegittimi per difetto di istruttoria e di presupposti quando l’amministrazione non consideri adeguatamente le concrete caratteristiche del sistema di custodia e gli esiti del tentativo di furto.
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