Cassazione Civile, Ordinanza n. 32592/2022 del 04/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2008 emessi nei confronti di una società, allora in forma di s.a.s., operante nello sgusciamento e adattamento commerciale di frutta secca, e dei soci, con recupero di maggiori imposte dirette, IRAP e IVA dopo il disconoscimento di alcuni costi. In appello la CTR aveva confermato la deducibilità di due voci di costo: l’ammortamento dello stabilimento industriale, ritenendo assimilabile l’attività svolta a quella di molitura dei cereali e quindi applicabile il coefficiente del 4% anziché del 3%; e le spese di sponsorizzazione pubblicitaria in ambito cestistico, ritenendole certe, inerenti e produttive di ritorno commerciale. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con due motivi: 1) violazione del d.m. 31.12.1988 e dell’art. 109 TUIR, sostenendo che l’attività di sgusciatura non fosse assimilabile alla molitura ma piuttosto ad altra voce tabellare con coefficiente minore; 2) violazione dell’art. 109 TUIR e dell’art. 21 d.P.R. 633/1972, assumendo che le spese di sponsorizzazione non fossero inerenti e determinabili, e che la CTR avesse valutato solo la certezza del costo senza adeguata verifica dell’inerenza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, investiva in realtà un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla concreta assimilabilità dell’attività di sgusciatura di frutta secca alla molitura dei cereali; tale apprezzamento era congruamente motivato e non più sindacabile in cassazione nei limiti dell’art. 360 c.p.c. come interpretato dalle Sezioni Unite. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la CTR aveva comunque accertato non solo la certezza ma anche l’inerenza delle spese di sponsorizzazione, richiamando il ritorno commerciale ottenuto dalla società; la Corte ribadisce che, ai fini della deducibilità, il contribuente deve provare l’effettività del costo e la sua riferibilità all’attività d’impresa, mentre il controllo dell’Amministrazione non può sostituirsi alle scelte imprenditoriali se non vi sia una sproporzione evidente e ictu oculi rilevante. Conseguentemente l’Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, da distrarsi in favore dello Stato per il patrocinio a spese dello Stato dei controricorrenti; nulla è stato disposto nei confronti dei soggetti intimati rimasti contumaci in cassazione.
Norme richiamate
d.m. 31 dicembre 1988
Le tabelle dei coefficienti di ammortamento vanno applicate in base all’attività concretamente svolta; se l’attività non è espressamente contemplata, è possibile l’assimilazione ad altra attività tabellata solo ove il giudice di merito la accerti in fatto in modo congruo.
art. 109 TUIR
Per la deducibilità dei costi d’impresa occorre la prova della loro effettività e della loro inerenza all’attività produttiva di ricavi; la congruità può essere oggetto di contestazione, ma il sindacato fiscale non può interferire nelle scelte imprenditoriali salvo sproporzione evidente.
art. 21 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato dall’Agenzia per contestare i requisiti documentali e di determinatezza delle fatture relative alle spese di sponsorizzazione.
art. 360 c.p.c.
In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in un riesame del merito, specie quando il giudice di merito abbia già svolto un accertamento fattuale congruamente motivato.
art. 133 d.P.R. n. 115/2002
Le spese del giudizio sono poste a carico della parte soccombente e, in presenza di patrocinio a spese dello Stato, il pagamento va eseguito a favore dello Stato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando l’impugnazione è proposta da un’amministrazione dello Stato.
Massime di principio
- La deduzione dei costi d’impresa richiede che il contribuente dimostri l’effettività del costo e la sua riferibilità all’attività esercitata; in caso di contestazione, può essere richiesta anche la verifica della congruità, ma il controllo fiscale non può sostituirsi alle scelte imprenditoriali se non di fronte a una sproporzione manifesta.
- Quando una voce di costo non è espressamente contemplata nelle tabelle dei coefficienti di ammortamento, l’individuazione del coefficiente applicabile dipende dall’assimilazione concreta dell’attività svolta a una delle attività tabellate, accertamento che appartiene al merito se sorretto da motivazione congrua.
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura formalmente qualificata come violazione di legge che, in realtà, miri a ottenere un nuovo apprezzamento del fatto già compiuto dal giudice di merito.
- Le spese di sponsorizzazione possono essere dedotte se il contribuente prova che il costo è certo e inerente, potendo l’inerenza desumersi anche dall’utilità commerciale concretamente ricavata, senza che sia necessario dimostrare un vantaggio immediato o strettamente quantitativo.
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