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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/2035

Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione del 28 giugno 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019R2035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato completa il regolamento (UE) 2016/429 fissando regole dettagliate su identificazione, registrazione, riconoscimento degli stabilimenti e tracciabilità di numerose categorie di animali terrestri detenuti e delle uova da cova. Esso armonizza mezzi di identificazione, documenti di trasporto e documenti di identificazione, oltre agli obblighi di tenuta dei registri e di conservazione delle informazioni da parte di operatori e autorità competenti. Prevede inoltre deroghe, esenzioni e regimi speciali per specifiche categorie di animali e stabilimenti, nonché un articolato sistema transitorio per la migrazione dal vecchio quadro normativo al nuovo.

Norme integrative su registrazione e riconoscimento di stabilimenti/trasportatori e tracciabilità di animali terrestri detenuti, uova da cova e relativi movimenti nell’ambito della sanità animale UE.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori e alle autorità competenti nell’Unione per: registrazione dei trasportatori di cani, gatti, furetti e pollame; riconoscimento di specifici stabilimenti che raccolgono o detengono ungulati, pollame, bombi, cani/gatti/furetti, posti di controllo, quarantene e stabilimenti confinati; tenuta dei registri delle autorità competenti; conservazione della documentazione da parte degli operatori; tracciabilità di bovini, ovini, caprini, suini, equini, camelidi, cervidi, psittacidi/volatili in cattività, cani/gatti/furetti, uova da cova e animali in circhi itineranti o esibizioni; identificazione di animali dopo l’ingresso nell’Unione. Si applica dal 21 aprile 2021; sono previste misure transitorie per atti previgenti e per taluni documenti e termini di identificazione. Sono previste esclusioni o regimi speciali per movimenti non commerciali di animali da compagnia, per alcune popolazioni semiselvatiche di equini, per renne, e per talune deroghe/esenzioni legate a rischio sanitario irrilevante, scopi culturali/storici/ricreativi/scientifici, o condizioni specifiche di filiera e macellazione.

Norme integrative su stabilimenti, identificazione e tracciabilità di animali terrestri detenuti e uova da cova

Il regolamento delegato completa il regolamento (UE) 2016/429 nel quadro della nuova normativa UE in materia di sanità animale. La logica dell’atto è quella di concentrare in un unico testo regole operative su registrazione, riconoscimento, registri pubblici e tracciabilità, evitando frammentazioni tra più atti e assicurando continuità con il sistema previgente.

Finalità e contesto normativo

I considerando evidenziano che il regolamento (UE) 2016/429 demanda alla Commissione l’adozione di norme integrative per elementi non essenziali della disciplina. Il nuovo atto intende mantenere gli elementi efficaci del vecchio quadro normativo, aggiornandoli al nuovo assetto, anche per tenere conto dell’esperienza pratica, dei progressi tecnici e della necessità di evitare oneri amministrativi superflui, specie per gli equini e per gli animali impiegati in circhi itineranti o esibizioni.

Ambito di applicazione

L’articolo 1 delimita il campo materiale a:

  • stabilimenti registrati e riconosciuti per animali terrestri detenuti e uova da cova;
  • tracciabilità di bovini, ovini, caprini, suini, equini, camelidi, cervidi, cani, gatti, furetti, volatili in cattività, uova da cova e animali in circhi itineranti/esibizioni;
  • registrazione dei trasportatori di cani, gatti, furetti e pollame;
  • deroghe al riconoscimento per taluni stabilimenti di raccolta di equini e incubatoi di volatili in cattività;
  • riconoscimento di stabilimenti di raccolta, incubatoi, stabilimenti di detenzione di pollame, centri di raccolta di cani/gatti/furetti, rifugi, posti di controllo, bombi, quarantene e stabilimenti confinati.

Sono previste regole speciali o esenzioni per movimenti non commerciali di animali da compagnia, per renne, per equini semiselvatici e per categorie detenute per scopi culturali, storici, ricreativi, scientifici o sportivi.

Definizioni chiave

L’articolo 2 introduce definizioni funzionali alla tracciabilità: tra le più rilevanti figurano il "numero di registrazione unico", il "numero di riconoscimento unico", il "codice unico" degli equini, il "codice di identificazione dell’animale", il "documento unico di identificazione a vita", il "gruppo" di pollame/volatili in cattività, nonché le nozioni di centro di raccolta, rifugio, posto di controllo, stabilimento di produzione isolato dal punto di vista ambientale, circo itinerante ed esibizione di animali.

Registrazione dei trasportatori

L’articolo 3 impone ai trasportatori di cani, gatti, furetti e pollame che effettuano trasporti tra Stati membri o verso/da paesi terzi di comunicare all’autorità competente, prima dell’avvio dell’attività:

  • nome e indirizzo;
  • specie trasportate;
  • tipo di trasporto;
  • mezzo di trasporto.

Per cani/gatti/furetti occorre anche indicare il numero previsto di animali; per il pollame le categorie previste. Ogni variazione rilevante e la cessazione dell’attività devono essere comunicati all’autorità competente.

Riconoscimento di stabilimenti e deroghe

Gli articoli 4-17 disciplinano le ipotesi in cui occorre o non occorre il riconoscimento.

Per alcune strutture vi è una deroga all’obbligo di presentare domanda di riconoscimento:

  • stabilimenti di raccolta di equini destinati a competizioni, corse, spettacoli, addestramento, attività ricreative o lavorative collettive o riproduzione;
  • incubatoi di volatili in cattività.

Per altri stabilimenti il riconoscimento è invece necessario e subordinato al rispetto di requisiti dettagliati contenuti nell’allegato I, tra cui:

  • misure di isolamento e biosicurezza;
  • strutture e attrezzature adeguate;
  • personale formato;
  • sorveglianza e supervisione veterinaria o dell’autorità competente.

Le categorie soggette a riconoscimento comprendono, tra le altre:

  • stabilimenti per operazioni di raccolta di ungulati e di pollame;
  • incubatoi;
  • stabilimenti che detengono pollame destinato a scopi diversi dalla macellazione o uova da cova destinate a spostamento;
  • centri di raccolta di cani, gatti e furetti;
  • rifugi per tali animali;
  • posti di controllo;
  • stabilimenti di produzione di bombi isolati;
  • stabilimenti di quarantena per animali terrestri detenuti diversi dai primati;
  • stabilimenti confinati.

Gli articoli 15 e 17 richiedono, rispettivamente per quarantene e stabilimenti confinati, la disponibilità di un veterinario dello stabilimento e di locali idonei per le ispezioni post mortem.

Registri dell’autorità competente

Gli articoli 18-21 specificano il contenuto minimo dei registri da tenere a cura dell’autorità competente. Per gli stabilimenti registrati o riconosciuti devono essere riportati, tra l’altro:

  • numero univoco;
  • dati di registrazione o riconoscimento;
  • dati identificativi e contatti dell’operatore;
  • indirizzo e coordinate geografiche;
  • descrizione delle strutture;
  • tipo di stabilimento;
  • specie/categorie/numero di animali o uova;
  • periodo di occupazione, anche stagionale;
  • stato sanitario eventualmente attribuito;
  • restrizioni ai movimenti;
  • data di cessazione dell’attività.

Per i trasportatori e gli operatori che effettuano operazioni di raccolta sono richiesti analoghi dati identificativi e operativi.

Obblighi di conservazione della documentazione

Gli articoli 22-37 integrano gli obblighi documentali previsti dal regolamento (UE) 2016/429. Tra le informazioni da registrare figurano:

  • identificativi individuali degli animali;
  • origine e destinazione;
  • date di nascita, morte, perdita o macellazione;
  • spostamenti e documenti di accompagnamento;
  • prestazioni produttive e morbilità per pollame e volatili in cattività;
  • dati su transumanze di alveari;
  • dati di veicoli e operazioni di pulizia/disinfezione;
  • informazioni su quarantena e controlli post mortem;
  • dati specifici per rifugi, posti di controllo e centri di raccolta.

Tracciabilità dei bovini

Per i bovini detenuti, gli articoli 38-44 confermano il sistema basato sul marchio auricolare convenzionale, con possibilità di sostituzione in taluni casi con identificatori elettronici approvati. Sono previste esenzioni per stabilimenti confinati e per bovini detenuti per scopi culturali, storici, ricreativi, scientifici o sportivi.

La base dati informatizzata deve riportare:

  • codice di identificazione;
  • eventuale identificatore elettronico;
  • dati dello stabilimento;
  • movimenti in entrata e in uscita;
  • data di morte/perdita/macellazione.

Il documento di identificazione dei bovini deve contenere tali dati, la data di nascita, l’autorità di rilascio e la data di rilascio.

Tracciabilità di ovini e caprini

Gli articoli 45-51 stabiliscono un sistema articolato di identificazione individuale con marchio auricolare e secondo mezzo di identificazione, con numerose deroghe per animali destinati al macello, per popolazioni con orecchie troppo piccole, per animali non destinati a movimenti intra-UE e per determinati contesti culturali o ricreativi.

Gli Stati membri possono, entro limiti numerici, autorizzare sistemi semplificati di identificazione:

  • per ovini/caprini, se il totale nazionale non supera 600.000 capi e gli animali non sono destinati a spostamento in un altro Stato membro;
  • per i soli caprini, se il totale nazionale non supera 160.000 capi e non vi sono movimenti intra-UE.

La base dati informatizzata registra i numeri degli stabilimenti e i movimenti degli animali. Il documento di trasporto per movimenti interni allo Stato membro contiene dati identificativi, dati sul trasportatore e sul mezzo. È prevista una deroga per gli animali destinati a essere raggruppati in uno stabilimento, a condizione che siano rispettate precise garanzie di separazione, registrazione e accesso alla base dati.

Tracciabilità dei suini

Gli articoli 52-57 prevedono l’identificazione dei suini mediante marchio auricolare convenzionale o elettronico, oppure tatuaggio, con possibilità di applicazione nello stabilimento di nascita o nell’ultimo stabilimento della filiera di approvvigionamento. È ammessa una deroga per la filiera di approvvigionamento, se la tracciabilità è comunque garantita.

Sono previste esenzioni per stabilimenti confinati e per suini detenuti per scopi culturali, ricreativi o scientifici. Gli Stati membri devono approvare i mezzi di identificazione e pubblicare l’elenco degli stabilimenti della filiera di approvvigionamento.

La base dati informatizzata registra gli stabilimenti e i movimenti; il documento di trasporto per movimenti all’interno dello Stato membro deve contenere i dati della base dati, il numero del trasportatore e il numero di targa/immatricolazione del mezzo.

Tracciabilità degli equini

Gli articoli 58-69 stabiliscono che ogni equino sia identificato con transponder iniettabile e documento unico di identificazione a vita. L’identificazione deve avvenire entro i termini del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262; sono previste regole speciali per:

  • equini semiselvatici, con possibilità per gli Stati membri di individuare popolazioni e zone specifiche;
  • equini destinati al macello entro 12 mesi, con metodo semplificato e tracciabilità continua fino al macello entro lo stesso Stato membro;
  • equini registrati e per metodi di identificazione alternativi, consentiti solo in casi eccezionali o per ragioni mediche/di benessere.

Il documento unico di identificazione a vita include il codice unico, i dati identificativi, eventuali informazioni sulla convalida o sulla licenza sportiva, nonché informazioni zootecniche e sanitarie supplementari per gli equini registrati. L’operatore deve sempre accompagnare l’equino con il documento, salvo specifiche deroghe (stalla/pascolo, movimenti locali, transumanza, non svezzati con la madre/nutrice, addestramento o emergenza). Alla morte o perdita, il documento va restituito.

Sono disciplinati anche il rilascio di duplicati, documenti sostitutivi e nuovi documenti, nonché l’aggiornamento della base dati informatizzata.

Tracciabilità di cani, gatti e furetti; camelidi, cervidi e volatili in cattività

Per cani, gatti e furetti l’articolo 70 richiede, in caso di spostamento in altro Stato membro, l’identificazione con transponder iniettabile approvato e la disponibilità del dispositivo di lettura se il transponder non è approvato. L’articolo 71 rinvia al documento di identificazione previsto dal regolamento (UE) n. 576/2013. L’articolo 72 estende tali regole ai movimenti di animali da compagnia diversi da quelli a carattere non commerciale.

Per camelidi e cervidi, gli articoli 73-75 prevedono marchio auricolare, transponder o tatuaggio; per le renne è ammesso un metodo alternativo autorizzato. Gli Stati membri devono approvare i mezzi di identificazione e regolare le procedure di domanda da parte dei fabbricanti e degli operatori.

Per i psittacidi, l’articolo 76 consente anello, transponder o tatuaggio, con obbligo di approvazione del transponder e disponibilità del lettore se necessario.

Circhi itineranti ed esibizioni di animali

Gli articoli 77-79 impongono documenti di trasporto e di identificazione per gli animali terrestri, i volatili e gli animali non esclusi che viaggiano in circhi itineranti o esibizioni di animali verso un altro Stato membro. I documenti devono indicare, tra l’altro:

  • dati del circo/esibizione e dell’operatore;
  • specie e quantità;
  • identificazione degli animali;
  • date di ingresso e uscita;
  • eventuali vaccinazioni, trattamenti e prove diagnostiche;
  • dati del veterinario ufficiale e dell’autorità rilasciante.

Uova da cova

L’articolo 80 dispone che ogni uovo da cova rechi il numero di riconoscimento unico dello stabilimento di origine. La disciplina complessiva si raccorda con il regime di riconoscimento di incubatoi e stabilimenti di pollame.

Animali introdotti nell’Unione da paesi terzi

Gli articoli 81-83 affrontano l’identificazione degli animali dopo l’ingresso nell’Unione. Per bovini, ovini, caprini, suini, cervidi e camelidi, gli operatori del primo stabilimento di ingresso devono assicurare l’identificazione secondo le regole del regolamento; ciò vale anche quando l’animale proviene da un altro Stato membro ma entra nell’Unione da paese terzo e vi permane. È esclusa l’applicazione delle regole se gli animali sono destinati al macello nello Stato membro di ingresso entro cinque giorni. Gli equini devono essere identificati secondo l’articolo 58 dopo il completamento delle operazioni doganali.

Regime transitorio, abrogazioni ed entrata in applicazione

L’articolo 84 abroga, dal 21 aprile 2021, diversi atti storici sulla tracciabilità e identificazione animale, compreso il regolamento di esecuzione (UE) 2015/262. Gli articoli 85-87 mantengono però temporaneamente applicabili talune regole previgenti, mentre gli animali già identificati secondo la vecchia disciplina sono considerati conformi al nuovo regolamento.

L’articolo 88 impone agli Stati membri di riportare entro il 21 aprile 2021 nei registri le informazioni relative agli stabilimenti e operatori esistenti. L’articolo 89 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ma si applica dal 21 aprile 2021, data coerente con quella di applicazione del regolamento (UE) 2016/429.

Disposizioni principali

Oggetto e ambito materiale

L’articolo 1 integra il regolamento (UE) 2016/429 per gli stabilimenti registrati e riconosciuti che detengono animali terrestri e uova da cova e per la tracciabilità di bovini, ovini, caprini, suini, equini, camelidi, cervidi, cani, gatti, furetti, volatili in cattività, uova da cova, animali in circhi itineranti ed esibizioni. Sono inoltre disciplinati la registrazione dei trasportatori di cani, gatti, furetti e pollame, il riconoscimento di specifiche tipologie di stabilimenti e gli obblighi di registri e documentazione.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 definisce, tra l’altro, cani, gatti, furetti, pulcini di un giorno, centri di raccolta, rifugi per animali, posti di controllo, stabilimenti di produzione isolati dal punto di vista ambientale, bombi, primati, api mellifere, veterinario dello stabilimento, numero di registrazione/un numero di riconoscimento unici, codice unico, codice di identificazione dell’animale, bovini, ovini, caprini, suini, equini, camelidi, cervidi, renne, circo itinerante, esibizione di animali, pollame riproduttore, gruppo.

Registrazione dei trasportatori

L’articolo 3 impone ai trasportatori di cani, gatti, furetti e pollame che operano tra Stati membri o tra Stato membro e paese terzo di comunicare, prima dell’attività, nome e indirizzo, specie trasportate, tipo di trasporto e mezzo di trasporto; per cani/gatti/furetti va indicato anche il numero previsto di animali, per il pollame le categorie, con obbligo di aggiornare variazioni e cessazione dell’attività.

Deroghe al riconoscimento per equini raccolti e incubatoi di volatili in cattività

L’articolo 4 esenta dall’obbligo di domanda di riconoscimento gli stabilimenti per operazioni di raccolta di equini destinati a competizioni, corse, spettacoli, addestramento, attività ricreative o lavorative collettive, o riproduzione, nonché gli incubatoi di volatili in cattività.

Riconoscimento di stabilimenti per raccolta, incubatoi e stabilimenti che detengono pollame

Gli articoli 5-8 subordinano il riconoscimento a requisiti di biosicurezza, isolamento, strutture/attrezzature, personale e supervisione veterinaria/autorità competente. Le prescrizioni specifiche sono dettate dagli allegati I e II e riguardano stabilimenti di raccolta di ungulati e pollame, incubatoi, stabilimenti che detengono pollame da spostare in altro Stato membro o le cui uova da cova sono destinate a spostamento.

Riconoscimento di centri di raccolta, rifugi, posti di controllo, bombi e quarantene

Gli articoli 9-15 prevedono l’obbligo di riconoscimento per centri di raccolta di cani/gatti/furetti, rifugi per tali animali, posti di controllo, stabilimenti di produzione di bombi isolati dal punto di vista ambientale e stabilimenti di quarantena per animali terrestri diversi dai primati. L’articolo 15 impone per le quarantene l’organizzazione delle ispezioni post mortem e il rapporto contrattuale con un veterinario dello stabilimento.

Stabilimenti confinati

Gli articoli 16 e 17 disciplinano il riconoscimento degli stabilimenti confinati per animali terrestri, con requisiti di quarantena, isolamento, biosicurezza, sorveglianza, strutture e supervisione veterinaria; è previsto anche l’obbligo di disporre di mezzi per ispezioni post mortem e di un veterinario dello stabilimento.

Registri dell’autorità competente

Gli articoli 18-21 definiscono le informazioni che le autorità competenti devono iscrivere nei registri di stabilimenti registrati e riconosciuti, trasportatori e operatori di operazioni di raccolta: numeri unici, dati di registrazione, indirizzi, coordinate, specie/categorie, quantità, periodi di occupazione, stato sanitario, restrizioni e data di cessazione dell’attività.

Conservazione della documentazione

Gli articoli 22-37 impongono agli operatori obblighi aggiuntivi di tenuta di registri su identificativi degli animali, origine e destinazione, nascite, morti, movimenti, pulizie/disinfezioni, prestazioni produttive, morbilità, transumanza degli alveari, dati dei veicoli, documenti di accompagnamento, acquisti e movimenti di cani/gatti/furetti, quarantene e controlli nei posti di controllo e negli stabilimenti confinati.

Tracciabilità di bovini, ovini, caprini, suini ed equini

Gli articoli 38-69 disciplinano mezzi di identificazione, deroghe, basi dati informatizzate, documenti di trasporto e documento unico di identificazione a vita. Sono previsti marchi auricolari, fasce, tatuaggi, bolo ruminale, transponder iniettabili, identificatori elettronici e procedure per duplicati, documenti sostitutivi e nuovi documenti, con regole specifiche per ogni specie.

Tracciabilità di cani, gatti e furetti, camelidi, cervidi e volatili in cattività

Gli articoli 70-76 impongono per cani/gatti/furetti, quando spostati in un altro Stato membro, il transponder iniettabile e il documento di identificazione del regolamento (UE) n. 576/2013; per camelidi e cervidi sono previsti diversi mezzi identificativi e deroghe per le renne; per i psittacidi sono previsti anello, transponder o tatuaggio e, per l’identificazione non approvata, il dispositivo di lettura.

Circhi itineranti ed esibizioni di animali

Gli articoli 77-79 disciplinano documento di trasporto e documenti di identificazione per animali terrestri, volatili e animali non esclusi, con indicazione di operatori responsabili, specie, quantità, mezzi di identificazione, date di ingresso/uscita, vaccinazioni, trattamenti e prove diagnostiche.

Uova da cova

L’articolo 80 richiede che ciascun uovo da cova rechi il numero di riconoscimento unico dello stabilimento di origine.

Animali dopo l’ingresso nell’Unione

Gli articoli 81-83 impongono l’identificazione degli animali introdotti da paesi o territori terzi e poi destinati a permanere nell’Unione: bovini, ovini, caprini, suini, cervidi e camelidi devono essere re-identificati secondo le norme del regolamento; gli equini devono essere identificati secondo l’articolo 58 dopo l’ultimazione delle operazioni doganali di cui al regolamento (UE) n. 952/2013; è prevista un’esenzione per animali destinati al macello entro cinque giorni dall’ingresso.

Abrogazioni e transitorio

L’articolo 84 abroga, dal 21 aprile 2021, una serie di atti previgenti, tra cui il regolamento di esecuzione (UE) 2015/262. Gli articoli 85-88 mantengono temporaneamente applicabili talune disposizioni previgenti e considerano conformi al nuovo regolamento gli animali e gli stabilimenti già identificati/registrati, fissando l’obbligo per gli Stati membri di aggiornare i registri entro il 21 aprile 2021.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 89 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 21 aprile 2021; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animaletracciabilità degli animaliregistrazione e riconoscimento degli stabilimentimovimenti di animali e merci animalisicurezza alimentare

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