Sentenza n. 4436/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma quanto al ricorso n. 7317 del 2023: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione IV, n. 10835/2023, resa tra le parti; quanto al ricorso n. 7318 del 2023: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione IV, n. 10835/2023, resa tra le parti; quanto al ricorso n. 7446 del 2023: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione IV, n. 10835/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il decreto ministeriale del 21 dicembre 2022 di approvazione della graduatoria e degli importi dei contributi 2022 alle emittenti televisive locali commerciali
Esito
Favorevole al ricorrente (appellanti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'assegnazione dei contributi pubblici previsti dal d.P.R. n. 146/2017 per l'annualità 2022. L'emittente ricorrente in primo grado aveva contestato, tra l'altro, il meccanismo del cosiddetto scalino preferenziale previsto dall'art. 6, comma 2, del regolamento, che destinava il 95% dello stanziamento alle prime cento emittenti in graduatoria e il restante 5% alle successive, nonché il peso attribuito ai dati di ascolto Auditel. Il TAR aveva ritenuto che l'art. 4-bis del d.l. n. 91/2018 avesse esteso il regime del d.P.R. n. 146/2017 soltanto all'annualità 2019 e che, per il 2022, il decreto ministeriale fosse illegittimo perché applicava una previsione regolamentare già annullata dal Consiglio di Stato per contrasto con il pluralismo informativo e la concorrenza. Gli appellanti hanno dedotto l'erroneità di tale ricostruzione, sostenendo che l'art. 4-bis avesse operato un rinvio recettizio integrale al d.P.R. n. 146/2017, con incorporazione delle sue disposizioni nella fonte primaria e attribuzione di forza di legge, non limitata al 2019 ma stabile e pro futuro. Hanno inoltre contestato l'efficacia dei precedenti giudicati del Consiglio di Stato e sostenuto che, una volta avvenuta la legificazione, la verifica della legittimità delle disposizioni fosse riservata alla Corte costituzionale. Il Ministero ha proposto un motivo sostanzialmente coincidente, relativo alla legificazione del regolamento.
La decisione
Gli appelli riuniti sono stati accolti e la sentenza del TAR è stata integralmente riformata, con conseguente rigetto del ricorso originario. Il Consiglio di Stato ha applicato la sentenza della Corte costituzionale n. 44/2025, la quale ha chiarito che il richiamo al d.P.R. n. 146/2017 contenuto nell'art. 4-bis del d.l. n. 91/2018, mediante la formula secondo cui il regolamento è da intendersi integralmente riportato, costituisce rinvio recettizio e determina la legificazione dell'intero regolamento, con novazione della fonte e innalzamento delle disposizioni al rango primario. La legificazione non è limitata all'annualità 2019, ma ha carattere stabile e produce effetti dal 22 settembre 2018, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 108/2018. Ne consegue che il decreto ministeriale del 21 dicembre 2022, applicando lo scalino preferenziale, era conforme a disposizioni aventi forza di legge. Tali disposizioni non possono essere sindacate dal giudice amministrativo, ma soltanto dalla Corte costituzionale. Il precedente annullamento della previsione regolamentare non rendeva illegittimi gli atti applicativi del 2022, poiché il giudicato copriva l'illegittimità della norma soltanto fino alla sua legificazione. Le questioni di legittimità costituzionale erano state già dichiarate non fondate dalla Corte costituzionale. Le spese del doppio grado sono state compensate per la complessità della questione e per la necessità dell'intervento della Corte costituzionale.
Norme richiamate
art. 4-bis d.l. 25 luglio 2018, n. 91, convertito dalla l. 21 settembre 2018, n. 108
«da intendersi qui integralmente riportato»
La disposizione opera un rinvio recettizio integrale al d.P.R. n. 146/2017, determinando la legificazione dell'intero regolamento e la novazione della fonte, con attribuzione di rango primario alle relative disposizioni.
d.P.R. n. 146/2017
Il regolamento disciplina i criteri di ammissione e di ripartizione dei contributi alle emittenti televisive locali commerciali; dopo l'art. 4-bis del d.l. n. 91/2018, le sue disposizioni sono state elevate al rango legislativo.
art. 6, comma 2, d.P.R. n. 146/2017
La previsione dello scalino preferenziale, destinando il 95% delle risorse alle prime cento emittenti e il 5% alle successive, è stata applicata alla graduatoria 2022 in quanto divenuta parte di una disciplina avente forza di legge.
art. 13, comma 1-bis, d.l. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla l. 15 dicembre 2023, n. 191
La questione di legittimità costituzionale relativa alla disposizione è stata dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale.
art. 112 c.p.c.
Il Collegio ha ritenuto esaurita la disamina dei motivi dopo avere esaminato tutti gli aspetti rilevanti ai fini della decisione, in applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Massime di principio
- Il rinvio legislativo integrale a uno specifico regolamento, accompagnato dalla formula secondo cui il regolamento deve intendersi integralmente riportato, costituisce rinvio recettizio e determina la legificazione di tutte le disposizioni regolamentari richiamate, con novazione della fonte e attribuzione di rango primario.
- Quando la disposizione legislativa che recepisce integralmente un regolamento è collocata in un inciso distinto da quello recante una modifica temporalmente limitata del regime transitorio, la legificazione non si considera limitata all'annualità cui si riferisce la modifica, salvo diversa e univoca previsione legislativa.
- Le disposizioni regolamentari divenute norme primarie per effetto di un rinvio recettizio non possono essere disapplicate o annullate dal giudice amministrativo; il sindacato sulla loro legittimità costituzionale spetta alla Corte costituzionale.
- L'annullamento giurisdizionale di una disposizione regolamentare per il periodo anteriore alla sua legificazione non impedisce l'applicazione degli atti successivi fondati sulla medesima disposizione dopo l'elevazione della fonte al rango legislativo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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