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Sentenza

Sentenza n. 4542/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - del provvedimento di esclusione della ricorrente emesso in data 13/2/2026 da ABC - Acqua Bene Comune di Napoli con riferimento alla procedura di gara PA 35/2025 (Lotti 1, 2 e 3), concernente l'esecuzione dei lavori di manutenzione di pronto intervento, rifunzionalizzazione, ricostruzione e riabilitazione della rete fognaria della città di Napoli; - di ogni atto presupposto, connesso o conseguente; - nonché della nota prot. 12087 del 27/2/2026, con la quale la stazione appaltante ha denegato l'accesso agli atti; quanto ai motivi aggiunti depositati il 10/4/2026: del provvedimento di ABC di cui alla delibera del Commissario straordinario n. 29 del 31/3/2026, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lotti nn. 1, 2 e 3 in favore dei controinteressati.

Giustizia amministrativa202601861

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di esclusione dalla procedura di gara PA 35/2025 per anomalia dell'offerta, diniego di accesso agli atti e successiva aggiudicazione dei lotti 1, 2 e 3

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla gara, deducendo violazione dell'art. 110 d.lgs. 36/2023 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e difetto di motivazione. L'esclusione era stata motivata dall'assenza, nei giustificativi, del costo del contratto di avvalimento, dall'insostenibilità dei tempi di lavorazione dichiarati e dall'incongruità dei costi di materiali e noleggi. La ricorrente ha sostenuto che i prezzi dei noleggi, pur inferiori a quelli di mercato, erano documentati da contratti e dichiarazioni dei fornitori e comprendevano carburante, consumi, trasporto, manutenzione e assicurazione. Ha inoltre dedotto che la riduzione dei tempi era giustificata dall'esperienza del personale, dall'organizzazione aziendale e dall'impiego di tecnologie trenchless, diagnostica avanzata e strumenti BIM/cloud. Ha infine sostenuto che, anche includendo il costo dell'avvalimento e ipotizzando un aumento dei costi di noleggio, l'offerta avrebbe comunque prodotto un utile. È stato altresì impugnato il diniego di accesso agli atti. Con motivi aggiunti è stata contestata l'aggiudicazione dei lotti ai raggruppamenti controinteressati.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda di annullamento dell'esclusione. Quanto ai costi di noleggio, ha ritenuto legittima la valutazione della stazione appaltante secondo cui prezzi onnicomprensivi compresi tra 4 e 18 euro l'ora erano macroscopicamente incongrui, soprattutto perché rapportati a tempi di impiego dei mezzi variabili da 3 a 15 minuti, incompatibili con la necessità che i mezzi restino disponibili durante le lavorazioni manuali. Le giustificazioni generiche sulla migliore organizzazione e sull'efficienza delle attrezzature non dimostravano concretamente la sostenibilità di tali costi. Quanto ai tempi di lavorazione, il Collegio ha rilevato che la ricorrente non aveva documentato il possesso effettivo delle tecnologie invocate né la loro concreta idoneità a consentire riduzioni dal 20% al 90%; inoltre, la natura degli interventi di pronto intervento sulla rete fognaria, la presenza di sottoservizi e il contesto urbano rendevano implausibile una riduzione così marcata. Il concorrente aveva quindi l'onere di spiegare provando, mediante elementi specifici, credibili e verificabili, le condizioni favorevoli poste a fondamento dell'offerta. La simulazione dell'utile non è stata ritenuta decisiva perché fondata su un aumento ipotetico del 50% dei costi di noleggio e comunque incapace di superare le criticità relative ai costi e ai tempi. Il diniego di accesso è stato dichiarato improcedibile perché le esigenze ostensibili erano state successivamente soddisfatte. I motivi aggiunti contro l'aggiudicazione sono stati dichiarati improcedibili, poiché l'esclusione legittima aveva privato la ricorrente di qualsiasi interesse qualificato a contestare gli atti successivi della gara. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti delle controinteressate non costituite.

Norme richiamate

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    eventuali anomalie dell'offerta

    La verifica dell'anomalia richiede giustificazioni specifiche, credibili e documentate; il concorrente deve fornire elementi probatori concreti sulle condizioni favorevoli che renderebbero sostenibile l'offerta, non essendo sufficienti affermazioni meramente assertive.

  • art. 74 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale applicabile alla sentenza.

  • art. 120 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina processuale del rito relativo alle procedure di affidamento.

Massime di principio

  • Nella verifica dell'anomalia dell'offerta, il concorrente non può limitarsi a spiegazioni meramente assertive, ma deve documentare in modo specifico, credibile e verificabile le condizioni economiche, organizzative o tecniche che renderebbero sostenibile l'offerta; sussiste quindi un onere di "spiegare provando".
  • La valutazione di incongruità dei costi di noleggio è legittima quando i prezzi dichiarati, anche se formalmente comprensivi degli oneri accessori, risultano oggettivamente incompatibili con la necessità operativa che i mezzi restino disponibili per tutta la durata delle lavorazioni manuali.
  • Quando l'offerta prevede una riduzione considerevole dei tempi rispetto alle previsioni progettuali, il concorrente deve dimostrare concretamente il possesso e l'effettiva utilizzabilità delle tecnologie o delle risorse organizzative invocate; la mera indicazione di tecnologie innovative non è sufficiente.
  • Una volta accertata la legittimità dell'esclusione dalla gara, il concorrente non conserva la legittimazione o l'interesse qualificato a impugnare l'aggiudicazione intervenuta successivamente in favore di altri operatori, poiché non può conseguire un'utilità concreta dalla riedizione della procedura.
  • L'impugnazione del diniego di accesso diviene improcedibile quando, nel corso del giudizio, le esigenze di accesso dichiarate dal ricorrente risultino integralmente soddisfatte.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoAccesso agli atti di gara
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieAnomalia dell'offerta
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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