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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29375/2025 del 08/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Sedicina Lucia era stata condannata per contrabbando (art. 291-bis DPR 43/1973) per avere detenuto 10,740 kg di tabacchi lavorati esteri. Ha proposto ricorso per cassazione per due motivi: 1) vizio di motivazione e contraddittorietà nella decisione di non rinnovare parzialmente l'istruttoria (esame di due testi, Patruno Silvana e il maresciallo Ranaldo) e mancata valutazione delle prove in relazione alle deduzioni difensive; 2) violazione di legge per mancata concessione delle attenuanti generiche, considerata la sua attività lavorativa e il comportamento processuale, nonché l'asserita incongruenza dei precedenti penali rispetto alla sua affermazione di innocenza.

La decisione

Primo motivo dichiarato inammissibile nella parte relativa al maresciallo Ranaldo perché la censura risultava nuova in cassazione; quanto alla richiesta di esame della testimone Patruno, la Corte ha ritenuto non necessaria la rinnovazione perché dagli atti risultavano elementi probatori sufficienti (pedinamenti, uso della chiave, andirivieni e prelievo di sigarette dal box). Tuttavia, in applicazione della riforma penale introdotta dal decreto legislativo 26/09/2024 n.141, la condotta contestata (detenzione di 10,740 kg) è divenuta penalmente irrilevante in quanto il nuovo limite soglia è fissato a 15 kg: per quantitativi fino a 15 kg la fattispecie è sanzionata amministrativamente salvo ricorrenza delle circostanze aggravanti previste dall'art. 85. Pertanto, la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perche' il fatto non è più previsto come reato e ha disposto la trasmissione degli atti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Bari.

Norme richiamate

  • DPR 43/1973, art. 291-bis

    Norma del vecchio testo unico che puniva la detenzione di TLE in misura inferiore alla soglia poi ridefinita; la Corte rileva che la fattispecie originaria è stata sostituita dalla riforma e pertanto i fatti posti a base della condanna sono diventati penalmente irrilevanti.

  • Decreto legislativo 26/09/2024, n.141, art. 84

    "chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, e punito con la reclusione da due a cinque anni"; "se tali fatti hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali ... sono puniti con la sanzione amministrativa ..."

    La norma innalza la soglia da 10 a 15 kg: solo la detenzione oltre 15 kg è delitto; sotto tale soglia la condotta è sanzionata amministrativamente salvo aggravanti.

  • Decreto legislativo 26/09/2024, n.141, art. 85

    testo che elenca le circostanze aggravanti (lett. a) - e)) rilevanti ai fini della conversione della sanzione amministrativa nella sanzione penale con multa e reclusione

    Le circostanze indicate (uso di armi, associazione di più persone, connessione con altri reati, uso di mezzi alterati, uso di strutture o disponibilità finanziarie estere non trasparenti) determinano il mantenimento della rilevanza penale anche per quantitativi inferiori a 15 kg.

  • Decreto legislativo 26/09/2024, n.141, art. 89

    "colui che, dopo essere stato condannato in via definitiva per delitto di contrabbando, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, e punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino a un anno ..."

    Disciplina la recidiva specifica per i delitti di contrabbando; la Corte osserva che la riforma limita l'ambito applicativo della recidiva laddove la nuova normativa trasforma alcune condotte in illeciti amministrativi.

  • Codice penale, art. 2, comma 2

    "nessuno puo essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce reato e, se vi e stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali"

    Principio di retroattività della legge penale più favorevole: applicato per dichiarare l'annullamento senza rinvio della condanna ormai riferita a fatto che la legge posteriore non considera più reato.

  • Codice di procedura penale, art. 603, comma 1

    Norma sul rinnovamento dell'istruttoria in appello; la Corte richiama il principio che la rinnovazione è necessaria solo quando il giudice non sia in grado di decidere allo stato degli atti o quando la prova richiesta sia decisiva.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1

    Regola i motivi di cassazione e la loro formulazione; la Corte richiama che nuove censure non dedotte in appello sono inammissibili in cassazione se non adeguatamente contestate nel riepilogo dei motivi.

Massime di principio

  • Se una legge penale posteriore depenalizza il fatto (o innalza la soglia soggettiva/oggettiva oltre il valore del fatto commesso), il principio di retroattività favorevole (art. 2 c.p.) impone l'applicazione della norma più favorevole e l'annullamento della condanna senza rinvio se il fatto non è più reato.
  • Quando la riforma trasforma una fattispecie penale in illecito amministrativo, anche le regole relative alla recidiva e alle sanzioni devono essere riconsiderate: la recidiva penale non si applica più a condotte che non sono più reato salvo che ricorrano circostanze che mantengono la rilevanza penale.
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello va valutata con rigore: è ammessa solo se indispensabile per decidere o se la prova richiesta è decisiva e non già nota; il rigetto può anche essere implicitamente motivato se gli atti contengono elementi probatori sufficienti.
  • In cassazione non sono ammissibili censure nuove rispetto ai motivi di appello o non specificamente confutate rispetto al riepilogo dei motivi nella sentenza impugnata: la parte deve contestare espressamente il riepilogo se intende sostenere che la questione era già proposta in appello.
  • In casi di detenzione di tabacchi lavorati esteri occorre verificare il quantitativo in relazione alla soglia vigente e controllare l'eventuale sussistenza delle circostanze aggravanti (art. 85 d.lgs. n.141) che possono rimettere la fattispecie nell'ambito penale.

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