Cassazione Penale, Ordinanza n. 14313/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d'appello deducendo, in sostanza, l'erronea ritenuta sussistenza dell'aggravante della minorata difesa e la conseguente mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., che sarebbe stata così preclusa. Secondo il ricorrente, la prosecuzione dei contatti dopo il primo approccio online, anche tramite telefonate, escludeva la configurabilità di un concreto ostacolo alla difesa della vittima. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato la concreta modalità della condotta successiva al contatto on-line, idonea a creare distanza tra vittima e autore (utenza intestata a falso nome e gestore noto), e quindi un effettivo ostacolo alla pubblica e privata difesa, secondo giurisprudenza consolidata che impone una valutazione in concreto e non astratta.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo alla minorata difesa, poiché la Corte d'appello aveva correttamente riconosciuto l'aggravante in base alle modalità concrete dei contatti tra vittima e imputato, con conseguente esclusione della particolare tenuità del fatto.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La sua applicazione è stata ritenuta preclusa dalla sussistenza dell'aggravante della minorata difesa, correttamente riconosciuta in concreto.
art. 133 c.p.
Non citato espressamente nel testo fornito.
Massime di principio
- L'aggravante della minorata difesa richiede una verifica concreta dell'effettivo ostacolo alla pubblica o privata difesa della vittima, non essendo sufficiente il richiamo a categorie astratte o generiche.
- Quando la condotta dell'agente, anche se proseguita per via telefonica dopo un contatto online, mantiene modalità idonee a creare distanza e a schermare la reale identità dell'autore, può integrare un concreto ostacolo alla difesa e quindi la minorata difesa.
- La presenza di una circostanza aggravante incompatibile con la particolare tenuità del fatto può precludere l'applicazione dell'art. 131-bis c.p., se la gravità concreta del fatto ne esclude i presupposti.
- In sede di legittimità, una censura che si limiti a contrapporre una diversa lettura dei fatti rispetto a quella accolta dal giudice di merito può essere dichiarata inammissibile se la motivazione impugnata è logica e conforme ai principi di diritto.
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