Cassazione Civile, Ordinanza n. 19476/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una società per il pagamento di euro 30.503,84 quale prezzo di acquisto di merce. La società aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo, ma la Corte d'appello di Trieste aveva rigettato l'opposizione con sentenza n. 146/2019. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione; il controricorrente ha resistito con controricorso. Nel corso del giudizio di legittimità, però, la società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato al procuratore della controparte, senza che vi fosse accettazione della rinuncia.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, non accettata dalla controparte, e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha quindi condannato la parte rinunziante al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. La Corte ha inoltre escluso ogni statuizione sul c.d. doppio contributo unificato, precisando che tale previsione opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non quando il ricorso sia rinunciato.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
norma applicata per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione a seguito di rinuncia al ricorso.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte precisa che il c.d. doppio contributo non si applica in caso di rinuncia al ricorso, ma solo se l'impugnazione è rigettata, dichiarata inammissibile o improcedibile.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se non accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, la parte rinunziante può essere condannata alle spese del giudizio di cassazione.
- Il c.d. doppio contributo unificato non è dovuto quando il processo si estingue per rinuncia al ricorso, poiché la misura è prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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