Cassazione Penale, Sentenza n. 5715/2022 del 17/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con unico motivo: censura di omessa motivazione rispetto al punto dedotto in appello. La ricorrente lamentava un mancato coordinamento tra la motivazione e il dispositivo del Tribunale di primo grado circa la determinazione della pena base. In particolare sosteneva che il Tribunale, pur riconoscendo la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti, avrebbe dovuto fissare la pena base in quattro mesi di reclusione (da cui poi applicare le riduzioni per il tentativo, per il riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. e per la scelta del rito), mentre in dispositivo risultava una pena finale di tre mesi e euro 100 di multa, con apparente discrasia tra motivazione e dispositivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente valutato la questione osservando che la ricorrente aveva estrapolato e frainteso una parte della motivazione del Tribunale. La Suprema Corte ha ritenuto che, dalla lettura complessiva della motivazione di primo grado, il giudice avesse esplicitato il metodo di calcolo della pena: aveva inteso partire dalla pena base per il furto semplice nei minimi edittali grazie alla prevalenza delle attenuanti generiche e successivamente applicare le riduzioni (per il tentativo, per l'art. 62-bis e per il rito abbreviato), ottenendo la pena poi indicata in dispositivo. Conseguentemente il ricorso e la censura risultavano privi di fondamento. Per effetto dell'inammissibilita, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Sentenza resa il 03/12/2021.
Norme richiamate
art. 62-bis cod. pen.
La norma sulle circostanze attenuanti speciali e il loro effetto sul calcolo della pena è stata richiamata come fattore che, insieme ad altre riduzioni, incide sul risultato finale. La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia applicato correttamente la riduzione prevista per l'art. 62-bis dopo aver individuato la pena base.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma richiamata esclusivamente in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; non incide sulla decisione di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
La Corte ha applicato l'art. 616 c.p.p. per disporre la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e per determinare la somma da versare in favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione valuta la motivazione nella sua globalita e non su frasi isolate: una parte della motivazione estrapolata e letta letteralmente non basta a comprovare un vizio motivazionale se il complesso argomentativo chiarisce l'intendimento del giudice.
- Chi impugna per mancato coordinamento tra motivazione e dispositivo deve dimostrare un contrasto oggettivo e non limitarsi a un'interpretazione alternativa o a un fraintendimento di singoli passaggi.
- Se il giudice illustra il metodo di calcolo della pena (pena base e successive riduzioni), la Cassazione tende a ritenere conforme la determinazione della pena quando il percorso logico risulta comprensibile dalla lettura complessiva della motivazione.
- In caso di ricorso manifestamente infondato la Cassazione pronuncia l'inammissibilita e condanna la parte al pagamento delle spese nonche a una somma a favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Nel valutare il corretto avvio del calcolo della pena bisogna distinguere tra 'pena base' per il reato qualificato nella motivazione e la sua modulazione mediante attenuanti, aggravanti e specifiche riduzioni (tentativo, 62-bis, rito): la progressione logico-matematica deve emergere chiaramente ma puo risultare dalla lettura complessiva senza richiedere formule rigidamente esplicitate.
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