Sentenza del 08/11/2018 n. 2612 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - emissione di fattura - obbligo di controllo sostanziale del cessionario - non sussiste - applicazione di sanzioni per violazione - non consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa sanzionatoria nei confronti del cessionario non consegue alla sola erronea applicazione dell'aliquota IVA da parte dell'emittente. Ai fini sanzionatori, il responsabile resta il soggetto che ha emesso la fattura. Il cessionario può essere chiamato a regolarizzare errori formali o materiali, ma non risponde per non aver corretto un errore giuridico relativo all'aliquota IVA.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'emissione di fatture con applicazione di un'aliquota IVA ridotta anziché di quella ordinaria. L'Amministrazione pretendeva che il cessionario verificasse la correttezza sostanziale della qualificazione giuridica dell'operazione e dell'aliquota applicata dal cedente, contestandogli di non aver provveduto alla regolarizzazione. Il principio affermato è che il cessionario deve supplire alle carenze formali o materiali della fattura, ma non è tenuto a sindacare le valutazioni giuridiche del cedente né a controllare autonomamente la corretta aliquota IVA.
Massime di principio
- Il cessionario non ha un obbligo generale di controllo sostanziale della correttezza dell'aliquota IVA applicata dal cedente.
- L'obbligo di regolarizzazione del cessionario riguarda principalmente omissioni, irregolarità formali o errori materiali della fattura, non le valutazioni giuridiche dell'emittente.
- In caso di aliquota IVA errata, la responsabilità sanzionatoria ricade ordinariamente sul soggetto che ha emesso la fattura, salvo specifiche disposizioni o condotte fraudolente del cessionario.
- La mera ricezione e registrazione di una fattura con aliquota errata non comporta automaticamente una sanzione per il cessionario.
- Il cessionario deve comunque agire con la normale diligenza e non può invocare questo principio quando l'errore sia evidente, conosciuto, concordato o inserito in una condotta elusiva o fraudolenta.
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