Cassazione Civile, Ordinanza n. 01595/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La società mutuataria aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che aveva respinto le sue domande relative a un contratto di mutuo. In particolare, contestava: 1) l'esclusione dell'usurarietà degli interessi moratori, sostenendo che il tasso soglia non potesse essere determinato mediante una maggiorazione ricavata dalle rilevazioni della Banca d'Italia e che il criterio di simmetria non fosse sufficiente a legittimare tale operazione; 2) l'esclusione della violazione del divieto di anatocismo nel piano di ammortamento "alla francese", sostenendo che tale meccanismo comportasse una capitalizzazione degli interessi in contrasto con l'art. 1283 c.c. e con la disciplina di trasparenza bancaria. La Corte rileva però che entrambi i motivi sono formulati in modo non specifico e non idoneo a censurare efficacemente la sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i due motivi, pur riferiti a capi distinti della decisione, fossero accomunati da una violazione del principio di specificità del ricorso per cassazione ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., poiché si limitavano a contrapporre tesi astratte e considerazioni non adeguatamente sviluppate contro la motivazione della sentenza d'appello, senza una critica puntuale e intellegibile delle rationes decidendi. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 l. 7 marzo 1986, n. 108
Richiamato in relazione alla disciplina del tasso soglia usurario; la Corte d'appello aveva applicato un criterio di comparazione anche agli interessi moratori, ma la Cassazione non entra nel merito per inammissibilità del ricorso.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso per cassazione deve essere esposto con specificità, indicando le norme violate e sviluppando una critica intelligibile e puntuale alla decisione impugnata; la mera contrapposizione di tesi astratte o la generica indicazione di norme non basta.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La deduzione di errori di diritto richiede argomentazioni specifiche e comparazione tra la decisione impugnata e le diverse soluzioni prospettate, altrimenti il motivo è inammissibile.
art. 1194 c.c.
Richiamato dalla parte ricorrente per contestare il ragionamento della Corte d'appello sul piano di ammortamento; non viene però esaminato nel merito per la declaratoria di inammissibilità.
art. 1283 c.c.
Richiamato dalla parte ricorrente come norma asseritamente violata dal meccanismo di ammortamento "alla francese"; la censura non supera il vaglio di specificità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dichiara i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la deduzione di violazione di legge non è ammissibile se si limita a indicare norme asseritamente violate senza spiegare in modo puntuale e intellegibile perché la sentenza impugnata sarebbe in contrasto con esse.
- Il principio di specificità del ricorso richiede che ogni motivo contenga una critica mirata alla ratio decidendi, con argomentazioni che consentano alla Corte di verificare immediatamente l'errore denunciato.
- La mera contrapposizione di una diversa lettura giuridica o di considerazioni astratte, prive di chiara connessione con la motivazione della sentenza impugnata, determina l'inammissibilità del motivo.
- Quando il ricorso non supera il vaglio di specificità, la Corte non esamina il merito delle questioni sostanziali dedotte, anche se esse attengano a temi di usura bancaria o anatocismo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01511/2025 del 22/01/2025
- ordinanza_civile · 22 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01515/2025 del 22/01/2025
- ordinanza_civile · 22 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01572/2025 del 22/01/2025
- ordinanza_civile · 22 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01574/2025 del 22/01/2025
- ordinanza_civile · 22 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01576/2025 del 22/01/2025
- ordinanza_civile · 22 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01577/2025 del 22/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →