Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40369/2022 del 26/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con unico motivo di vizio di motivazione ai sensi dell'art. 533 c.p.p.: il ricorrente contestava che la Corte d'appello avesse motivato "per relationem" richiamando la sentenza di primo grado (sostenendo che il passaggio argomentativo così trascritto risultasse incomprensibile), deducendo che la motivazione della decisione di appello fosse viziata e quindi insufficiente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo generico e privo della specificità richiesta: il ricorrente non ha indicato quali punti dell'atto di appello sarebbero rimasti inesplorati a seguito del richiamo alla sentenza di primo grado. Inoltre la Corte ha valutato che il richiamo alla decisione di prime cure era volto a confutare argomentazioni difensive (legate allo stato di detenzione) che non scalfivano il quadro probatorio che attribuiva le condotte illecite al Cicchella; eventuali refusi nella trascrizione non incidono sulla comprensibilità e sulla portata argomentativa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato dalla L. 23 giugno 2017, n.103).

Norme richiamate

  • art. 216, ultimo comma, legge fallimentare

    Norma richiamata dalla Corte d'appello riguardo alle pene accessorie; la Corte di merito ha parzialmente riformato la decisione di primo grado limitando la durata delle pene accessorie previste da questa disposizione

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Fondamento normativo richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione (vizio di motivazione). La Corte di Cassazione ha ritenuto che la deduzione non rispettasse i requisiti di specificità richiesti da questa norma per la formulazione del motivo di cassazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e all'obbligo di versamento in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione per il ricorso inammissibile; applicata nel caso in cui il ricorso venga dichiarato inammissibile e la parte sia ritenuta in colpa

  • L. 23 giugno 2017, n. 103 (modifica art. 616 c.p.p.)

    Richiamata come fonte della modifica normativa che ha incidenza sulla determinazione della misura da versare alla Cassa delle ammende

  • Corte cost., 13/6/2000, n. 186

    Citata in relazione al principio di equità nella determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano)

    Precedente utilizzato per affermare il principio secondo cui è inammissibile il ricorso che censuri la motivazione per relationem senza indicare i punti dell'atto di appello non valutati dalla decisione impugnata

Massime di principio

  • Per censurare in Cassazione una motivazione 'per relationem' è necessario indicare con precisione quali parti dell'atto di appello non siano state valutate: la mera affermazione che la Corte abbia motivato richiamando la sentenza di primo grado è insufficiente
  • Errori materiali o refusi nella trascrizione di parti di sentenze anteriori, se non incidono sulla comprensibilità e sulla portata argomentativa della decisione, non invalidano la motivazione
  • La Corte d'appello può richiamare la decisione di primo grado per spiegare perché le deduzioni avverse (es. legate a stato di detenzione) non incidono sul quadro probatorio complessivo; tale richiamo è lecito purché la decisione di appello esponga le ragioni che rendono inconferenti le argomentazioni difensive
  • I motivi in Cassazione devono essere specifici e strutturati secondo le regole dell'art. 533 c.p.p.; l'assenza di specificità conduce frequentemente all'inammissibilità
  • La presentazione di un ricorso inammissibile può comportare non solo la condanna alle spese processuali ma anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare attentamente la fondatezza e la forma del ricorso prima del deposito
  • In situazioni in cui l'imputato fonda la propria difesa su circostanze personali (es. stato di detenzione), il punto cruciale è dimostrare concretamente come tali circostanze avrebbero inciso sul quadro probatorio; argomentazioni generiche non sono sufficienti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.