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Sentenza

Sentenza n. 14317/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento della determinazione prot. n. -OMISSIS- del 28 luglio 2025, avente ad oggetto “Procedura comparativa riservata al personale dipendente del ruolo della Giunta regionale del Lazio per la copertura di n. 4 posti a tempo indeterminato di dirigente profilo amministrativo - giurista ed economista, ai sensi dell'articolo 16, comma 1 bis, della l.r. 6/2002 e dell'articolo 28, comma 1 ter, del d.lgs. 165/2001 (cod. GIUNTA-LAZIO-DAM), bandita con determinazione 7 agosto 2024, n. G10759. Approvazione dei verbali e della graduatoria finale, nomina dei vincitori e inquadramento nel ruolo del personale dirigenziale della Giunta regionale”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale tra i quali, in particolare, la nota dell'Avvocatura Regionale prot. n. -OMISSIS- del 14.5.2025 e la nota prot. n. -OMISSIS- del 21.05.2025 indirizzata alla Commissione Esaminatrice avente ad oggetto “Procedura comparativa riservata al personale dipendente del ruolo della Giunta regionale del Lazio per la copertura di n. 4 posti a tempo indeterminato di dirigente profilo amministrativo - giurista ed economista, ai sensi dell'articolo 16, comma 1 bis, della l.r. 6/2002 e dell'articolo 28, comma 1 ter, del d.lgs. 165/2001 (COD.GIUNTA-LAZIODAM), bandita con determinazione 7 agosto 2024, n. G10759 - Trasmissione parere legale.”;

Giustizia amministrativa202513331

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione regionale di approvazione della graduatoria finale, nomina dei vincitori e inquadramento dirigenziale all'esito della procedura comparativa riservata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria finale di una procedura comparativa riservata al personale della Giunta regionale del Lazio per la copertura di quattro posti dirigenziali, deducendo due motivi sostanzialmente coincidenti. Ha lamentato l'errata applicazione dei criteri di valutazione e la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 dell'avviso, nonché eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, errore o carenza dei presupposti di fatto, erronea valutazione, travisamento e sviamento. In particolare, ha sostenuto che la Regione avrebbe dovuto valutare, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera a), dell'avviso, gli incarichi dirigenziali da lei svolti dal 1° aprile 2009 al 26 ottobre 2020, qualificandoli come rapporti di lavoro con servizio prestato in forza di incarico dirigenziale a tempo determinato. Tali incarichi erano stati svolti durante un periodo nel quale la ricorrente risultava inquadrata nella qualifica dirigenziale, ma l'inquadramento, il relativo contratto di lavoro e i contratti di conferimento degli incarichi erano stati successivamente dichiarati nulli dalla Regione per violazione di norme imperative, con reinquadramento della dipendente nel ruolo non dirigenziale. La ricorrente ha inoltre sostenuto che l'omessa valutazione fosse incompatibile con la finalità della procedura, volta a valorizzare le esperienze curriculari e professionali dei candidati.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha interpretato l'art. 7, comma 3, lettera a), dell'avviso nel senso che sono valutabili soltanto i rapporti di lavoro, a tempo indeterminato o determinato, il cui servizio sia stato effettivamente prestato nella qualifica dirigenziale. Gli incarichi svolti dalla ricorrente nel periodo indicato non potevano essere giuridicamente qualificati in tal modo, poiché l'inquadramento dirigenziale, il contratto individuale e i contratti di conferimento degli incarichi erano stati dichiarati nulli; tale dichiarazione era stata inoltre ritenuta legittima dal giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, sia in primo sia in secondo grado. Applicando il principio secondo cui ciò che è nullo non produce effetti, il Collegio ha ritenuto che gli incarichi fondati su contratti nulli non potessero essere valutati, ai fini della lex specialis, come esperienza maturata nella qualifica dirigenziale, ferma la non ripetibilità delle retribuzioni corrisposte ai sensi dell'art. 2126 c.c. Il secondo motivo è stato respinto per la medesima ragione: la finalità di valorizzazione delle esperienze professionali non consente di attribuire rilevanza, quale esperienza dirigenziale, ad attività giuridicamente travolte dalla nullità dei relativi titoli. La graduatoria e gli atti connessi sono quindi rimasti validi. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 3, lettera a), dell'avviso di procedura comparativa

    i rapporti di lavoro, a tempo indeterminato o determinato, il cui servizio è stato prestato nella qualifica dirigenziale sia a tempo indeterminato che con incarico dirigenziale a tempo determinato, sono valutati punti 3 per anno

    La disposizione è stata interpretata nel senso che possono essere valutati soltanto i rapporti di lavoro il cui servizio sia stato prestato giuridicamente nella qualifica dirigenziale; non rilevano incarichi fondati su contratti successivamente dichiarati nulli.

  • art. 2126 cod. civ.

    La non ripetibilità delle retribuzioni corrisposte per il lavoro svolto in esecuzione di un contratto nullo non comporta che gli incarichi possano essere ulteriormente considerati, ai fini della procedura selettiva, come servizio prestato nella qualifica dirigenziale.

Massime di principio

  • In una procedura selettiva, la clausola del bando che attribuisce punteggio ai rapporti di lavoro svolti nella qualifica dirigenziale richiede che tale qualifica risulti giuridicamente sussistente; non è sufficiente lo svolgimento di mansioni o incarichi dirigenziali in forza di un inquadramento o di contratti successivamente dichiarati nulli.
  • Gli incarichi espletati in forza di contratti di lavoro o di conferimento dichiarati nulli non possono produrre, ai fini della valutazione comparativa prevista dal bando, l'effetto di attestare un servizio prestato nella qualifica dirigenziale, anche quando le retribuzioni corrisposte per l'attività svolta restino irripetibili ai sensi dell'art. 2126 c.c.
  • La finalità di valorizzazione delle esperienze curriculari e professionali perseguita da una procedura selettiva non consente di disapplicare o ampliare il significato oggettivo dei criteri stabiliti dalla lex specialis: possono essere valorizzate soltanto le esperienze riconducibili ai requisiti giuridici espressamente richiesti dall'avviso.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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