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Sentenza

Sentenza n. 1035/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento A) della nota prot. n. 5560 del 05.08.2025 del Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di primo grado “M. Stanzione” di Orta di Atella (Ce) con la quale si attesta che, per l’anno scolastico 2025/2026, sono state assegnate n. 18 ore di sostegno al minore -OMISSIS- su 30 ore di frequenza settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno; C) per l’accertamento del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 30 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia

Giustizia amministrativa202504219

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atto del dirigente scolastico relativo all'assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno, anziché dell'intero orario scolastico di 30 ore

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il genitore ha impugnato l'atto con cui l'istituto scolastico aveva attestato l'assegnazione al minore di 18 ore settimanali di sostegno a fronte di 30 ore di frequenza, chiedendo l'annullamento degli atti connessi, l'accertamento del diritto all'insegnante di sostegno per l'intero orario e la condanna dell'amministrazione all'assegnazione di 30 ore settimanali. Nel corso del giudizio, il TAR aveva ordinato all'istituto di redigere il Piano Educativo Individualizzato e di quantificare le ore di sostegno secondo la normativa applicabile, senza concedere una misura cautelare. Il PEI è stato successivamente revisionato, con assegnazione del sostegno per l'intero orario di frequenza. La parte ricorrente ha quindi dichiarato integralmente soddisfatta la propria pretesa, richiamando anche un distinto giudizio avente a oggetto il PEI originariamente recante l'assegnazione di 18 ore, definito con pronuncia di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che nel corso del giudizio la pretesa sostanziale era stata integralmente soddisfatta mediante la revisione del PEI e l'assegnazione del sostegno per l'intero orario scolastico. Le spese sono state compensate, poiché la medesima vicenda sostanziale era già stata definita nell'altro giudizio, nel quale erano state liquidate le spese a favore della parte ricorrente; una diversa liquidazione avrebbe determinato un'indebita duplicazione. La sentenza è stata resa in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, sentite le parti, quando la causa è matura per la decisione.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Impone, ricorrendone i presupposti, l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione ai presupposti del trattamento dei dati personali.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato per la disciplina del trattamento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente, rendendo non più necessario l'accertamento giudiziale sull'atto impugnato.
  • Quando la medesima vicenda sostanziale e il medesimo bene della vita sono già stati definiti in un distinto giudizio, con liquidazione delle spese a favore della parte ricorrente, le spese del giudizio successivo possono essere compensate per evitare una duplicazione della loro liquidazione.
  • La revisione del PEI e l'assegnazione dell'insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza, intervenute nel corso del giudizio, integrano una soddisfazione della pretesa azionata e giustificano la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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