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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33626/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da due proprietari contro la persona che aveva occupato un immobile di loro proprietà senza un titolo valido. Il Tribunale aveva accolto la domanda, liquidando somme per mancato godimento dell'immobile, interessi e spese di ristrutturazione; la Corte d'appello, in parziale riforma, aveva eliminato solo la voce relativa alle spese di ristrutturazione, confermando il resto. In cassazione la parte occupante ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2043, 2056, 1223, 1226 e 2697 c.c., sostenendo che il danno da mancato godimento non potesse ritenersi sussistente in re ipsa e che i proprietari dovessero provare in concreto la lesione patrimoniale derivante dal mancato utilizzo del bene; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 345 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'occupazione non fosse sine titulo poiché il possesso dell'immobile era stato mantenuto in forza di una sentenza di primo grado che aveva trasferito la proprietà, poi riformata in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché conforme ai principi delle Sezioni Unite sul risarcimento del danno da occupazione senza titolo di immobile: il danno da perdita subita è risarcibile quando sia dimostrata la concreta possibilità di godimento del bene perduta, anche mediante locazione a terzi, e se il danno non è provabile nel preciso ammontare può essere liquidato equitativamente, anche parametrandolo al canone di mercato; il danno da mancato guadagno richiede invece la prova dello specifico pregiudizio da mancata concessione del bene a condizioni più vantaggiose. Ha ritenuto infondato il motivo perché la sentenza impugnata si era conformata a tali criteri. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, poiché non confutava la ratio decidendi della Corte d'appello, fondata sull'inesistenza di un titolo efficace in mancanza del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado traslativa, poi riformata. Le spese di legittimità sono state integralmente compensate e la Corte ha dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    Norma richiamata come base della domanda risarcitoria per fatto illecito; il danno da occupazione senza titolo è risarcibile secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato per la liquidazione del danno secondo i criteri di cui agli artt. 1223 e 1226 c.c.

  • art. 1223 c.c.

    Rilevante per il criterio del danno risarcibile, comprensivo di perdita subita e mancato guadagno.

  • art. 1226 c.c.

    Consente la liquidazione equitativa del danno quando non sia possibile provarne il preciso ammontare.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione all'onere della prova del danno e, nel secondo motivo, della pretesa sussistenza di un titolo legittimante l'occupazione.

  • art. 345 c.p.c.

    Invocato nel secondo motivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità della critica alla ratio decidendi.

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per affermare che il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche, complete e pertinenti rispetto alla decisione impugnata, a pena di inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel caso di occupazione senza titolo di un immobile, il proprietario ha diritto al risarcimento del danno da perdita subita quando provi la concreta possibilità, venuta meno, di godere del bene direttamente o indirettamente, anche mediante locazione a terzi.
  • Se il danno da mancato godimento non è dimostrabile nel suo preciso ammontare, il giudice può liquidarlo equitativamente, anche assumendo come parametro il canone locativo di mercato.
  • Il danno da mancato guadagno richiede la prova di uno specifico pregiudizio ulteriore, come l'impossibilità di concedere il bene a condizioni più vantaggiose del mercato o di venderlo a prezzo più conveniente.
  • Nel ricorso per cassazione la censura deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata critica di tale fondamento comporta l'inammissibilità del motivo per difetto di specificità.
  • La mera contestazione del titolo dell'occupazione non è sufficiente se non si confuta la motivazione della sentenza di merito che abbia escluso l'efficacia del titolo invocato.
  • In presenza di un orientamento giurisprudenziale non ancora stabilizzato al momento della proposizione del ricorso, la Corte può compensare integralmente le spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimoniale

Testo integrale

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