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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29157/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che il motivo dedotto fosse non consentito nel perimetro dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. In conseguenza dell'inammissibilità ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, con declaratoria pronunciata senza formalità ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il G.I.P. ha applicato, ex art. 444 c.p.p., la pena di anni tre di reclusione ed euro 6.000 di multa per un reato in materia di stupefacenti. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., chiedendo sostanzialmente la verifica della sussistenza di una causa di proscioglimento. La Corte rileva però che, nel giudizio di legittimità avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta, sono deducibili solo i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; la censura proposta non vi rientra, perché non attiene alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, né all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiama l'applicazione della pena su richiesta delle parti come base della sentenza impugnata.

  • art. 129 c.p.p.

    la censura del ricorrente è formulata in relazione all'obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di proscioglimento.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    individua in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; il vizio motivazionale dedotto non è compreso tra essi.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    richiamata quale fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., vigente dal 3 agosto 2017.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta, i motivi deducibili sono solo quelli espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura estranea a tale catalogo è inammissibile.
  • Il vizio di motivazione relativo alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è di per sé deducibile contro la sentenza di patteggiamento se non si innesta in uno dei motivi tassativi ammessi dalla legge.
  • Quando il ricorso è inammissibile per motivo non consentito, la Corte può dichiararne l'inammissibilità senza formalità e deve applicare le conseguenze economiche previste dalla legge, ivi compresa la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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