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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47004/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 187 co. 8 c.d.s. per essersi rifiutata di sottoporsi al prelievo di liquidi biologici. Ha proposto due motivi: (1) inosservanza o erronea applicazione di legge per mancanza di "ragionevole motivo" a richiedere l'accertamento invasivo, deducendo che il solo nervosismo fisiologico e le dichiarazioni spontanee non potevano legittimare la richiesta e che le dichiarazioni raccolte nel verbale non potevano essere utilizzate; (2) vizio di motivazione e erronea applicazione della legge in relazione al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., per cui i giudici non avrebbero adeguatamente valutato le condizioni di applicabilità dell'istituto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse congruamente motivato la sussistenza di "ragionevole motivo" ai sensi dell'art. 187 c. 2-bis c.d.s., richiamando il nervosismo oggettivamente rilevato e l'ammissione spontanea della ricorrente d'uso di stupefacenti come presupposto legittimante la richiesta di accertamento (tali dichiarazioni non sono state usate come prova del reato, ma come fatto storico che giustificava la richiesta). Ha altresì ritenuto corretta la valutazione sul diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., richiamando l'assenza di giustificazioni e di condotte collaborative della ricorrente. Per tali ragioni il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato e inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice della Strada, art. 187 comma 8

    Disciplina il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari; la Corte ha ritenuto configurabile il reato quando il conducente rifiuta un prelievo legittimamente richiesto.

  • Codice della Strada, art. 187 comma 2-bis

    Introduce il concetto di "ragionevole motivo" per l'attivazione dei poteri di controllo: la Corte ha interpretato che non richiede una definizione formale ma può emergere da elementi oggettivi quali nervosismo e ammissione di uso di stupefacenti, giustificando la richiesta di accertamento.

  • Codice della Strada, art. 187 comma 3

    Prevede la richiesta formale di accertamenti: la Corte ha ritenuto legittima la richiesta formulata dagli operatori sulla base degli elementi raccolti.

  • Codice Penale, art. 131-bis

    Disciplina la causa di non punibilità per particolare tenuità o irrelevanza del fatto in relazione alla colpa/reato: la Corte d'appello ha escluso l'applicabilità dell'istituto per il rifiuto non giustificato e per la mancata collaborazione, e la Cassazione ha ritenuto la motivazione adeguata.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000

    Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il "ragionevole motivo" ai fini della richiesta di accertamenti può desumersi da elementi concreti e non necessita di una puntuale elencazione normativa: nervosismo rilevato dagli operatori e ammissione spontanea di uso di stupefacenti costituiscono elementi validi.
  • Le dichiarazioni spontanee del conducente raccolte nel verbale non sostituiscono l'accertamento diagnostico e non costituiscono, di per sé, prova del reato, ma possono essere valorizzate come presupposto per la legittima richiesta di accertamenti.
  • L'assenza temporanea o la mancata effettuazione di un test con precursore non impedisce agli operatori di richiedere accertamenti successivi se esistono altri elementi che legittimano il sospetto.
  • Il rifiuto ingiustificato di sottoporsi a prelievo biologico, se la richiesta è legittima, integra la fattispecie di reato prevista dall'art. 187 c. 8 c.d.s.; la non collaborazione aggravante può precludere l'applicazione di misure di clemenza come l'art. 131-bis c.p.
  • In sede di cassazione, i motivi vanno articolati con specificità giuridica e fattuale: deduzioni generiche o prive di puntuale confronto con la motivazione impugnata sono facilmente dichiarate inammissibili.

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