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Ordinanza

Ordinanza n. 3662/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza della sentenza n.ro 1685/23, pubblicata il 27/12/2023 dal Tribunale di Frosinone sez. lav. -, nell’ambito del giudizio, ivi iscritto, al n.ro 3050/23 r.g.

Giustizia amministrativa202409988

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: atti del Commissario ad acta e mancata piena esecuzione della sentenza del giudice ordinario e della sentenza del TAR oggetto di ottemperanza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Frosinone, sezione lavoro, n. 1685/2023, nonché alla sentenza resa dal TAR nello stesso contesto esecutivo. Ha chiesto la sostituzione del Commissario ad acta, contestando implicitamente l'inadeguatezza dell'attività sino ad allora svolta. Dal testo emerge che il Commissario si era insediato ed era operativo; il TAR ha inoltre richiamato l'obbligo della ricorrente di fornire al Commissario i riscontri richiesti.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza di sostituzione del Commissario ad acta, ritenendo non presenti sufficienti elementi per disporla, in considerazione dell'insediamento e dell'operatività del Commissario. Nondimeno, ha sollecitato il Commissario a dare esecuzione al giudicato costituito dalla sentenza del giudice ordinario e dalla sentenza del TAR, precisando che non è sufficiente rivolgere sollecitazioni ai soggetti competenti, ma occorre che il Commissario si sostituisca effettivamente a essi nell'adozione degli atti necessari. Il TAR ha richiamato i possibili profili di responsabilità contabile e le conseguenze sull'attività di performance derivanti dall'inottemperanza. Ha inoltre ricordato alla ricorrente l'obbligo di fornire al Commissario i riscontri richiesti. Non risultano indicate statuizioni sulle spese.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la sostituzione del Commissario ad acta già insediato e operativo non può essere disposta in assenza di elementi sufficienti che dimostrino l'inadeguatezza della sua attività.
  • Il Commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato deve esercitare effettivamente il potere sostitutivo: non è sufficiente limitarsi a sollecitare gli organi o i soggetti competenti ad adottare gli atti necessari.
  • L'esecuzione del giudicato richiede la cooperazione del soggetto privato beneficiario, che deve fornire al Commissario ad acta i riscontri e gli elementi richiesti per consentire l'adempimento.
  • L'inottemperanza agli obblighi derivanti dal giudicato può determinare profili di responsabilità contabile e conseguenze sul piano della valutazione della performance dei soggetti responsabili.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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