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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7694/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso denunciava, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza di appello in relazione all'aumento di pena operato in applicazione dell'art. 81 c.p. (continuazione). In particolare la difesa contestava che la Corte di appello non avesse adeguatamente motivato, in modo distinto per il reato satellite, il maggior incremento di pena calcolato per la continuazione della detenzione e del porto di pistola.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il giudice deve calcolare e motivare distintamente gli aumenti di pena per ciascun reato satellite nell'ipotesi di continuazione, ma ha ritenuto che, nel caso concreto, l'aumento determinato in appello fosse di modesta entità (21 giorni di reclusione e 150 euro di multa prima della diminuente per il rito) e che pertanto il livello motivazionale fornito dalla Corte di appello (anche tramite richiamo generico ai criteri di cui all'art. 133 c.p. contenuto nella sentenza di primo grado) fosse sufficiente. Conseguentemente il provvedimento di secondo grado supera il controllo di legittimità e il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e)

    Norma che consente il ricorso per cassazione per vizio della motivazione (manifestamente illogica, carente o contraddittoria). La Corte ha ritenuto che il vizio prospettato non fosse sussistente nel caso concreto.

  • art. 81 cod. pen.

    Disciplina la continuazione e i limiti dell'aumento di pena: obbliga il giudice a determinare la pena complessiva individuando il reato più grave e applicando aumenti proporzionati per i reati satellite. La Corte ha richiamato l'obbligo di motivazione distinta per gli incrementi, ma ha ritenuto che l'aumento modesto non richiedesse motivazione analitica aggiuntiva.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di individualizzazione della pena (circostanze, personalità, grado di responsabilità, ecc.). La Corte ha ammesso il rinvio generico ai criteri di cui all'art. 133 qualora detto rinvio sia contenuto nella motivazione di primo grado e l'aumento sia di modesta entità.

  • Giurisprudenza della Corte di legittimità (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021)

    Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 — 01

    Stabilisce che, in caso di continuazione, il giudice deve calcolare e motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite e che il grado di impegno motivazionale richiesto è proporzionale all'entità dell'aumento; la Corte ha applicato questo principio ritenendo soddisfacente la motivazione per un incremento di lieve entità.

Massime di principio

  • Il giudice che applica la continuazione (art. 81 c.p.) deve individuare il reato più grave, determinare la pena base e poi motivare distintamente gli aumenti di pena per i reati satelliti; l'accuratezza della motivazione richiesta è proporzionale all'entità dell'aumento.
  • Un aumento di pena di modesta entità può essere considerato adeguatamente motivato anche tramite un richiamo generico ai criteri di individualizzazione (art. 133 c.p.) contenuto nella motivazione di primo grado, purché non sussistano elementi che rendano il rinvio insufficiente o equivoco.
  • La Corte di Cassazione controlla la legittimità e la logicità della motivazione, non il merito: se la motivazione del giudice del merito è coerente e rispetta i criteri di proporzione tra le pene, il gravame in cassazione per carenza motivazionale sarà spesso rigettato.
  • Se l'aumento per continuazione è rilevante o se sussistono indizi di cumulo materiale surrettizio, il giudice di merito deve fornire motivazione esplicita e analitica per ciascun incremento; in assenza di ciò, il vizio può costituire motivo fondato di cassazione.
  • In fase difensiva, quando si censura la motivazione per l'aumento di pena, è utile quantificare e dimostrare perché l'incremento non rispetti il rapporto di proporzione o sia privo di adeguata giustificazione, soprattutto se l'aumento è rilevante.

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